Incarto n. 15.2006.61
Lugano 4 agosto 2006 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 aprile 2006 di
RI 1 RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’allestimento dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione del locatore (ritenzione n. __________) richiesto nei confronti della ricorrente da
CC 1 composta di: CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 tutti rappr. da: RA 2
viste le osservazione:
- 19 aprile 2006 dellaPI 1CC 1;
- 26 aprile 2006 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 marzo 2006 la CC 1 ha chiesto all’CO 1la formazione di un inventario degli oggetti vincolati a diritto di ritenzione che si trovavano presso l’immobile in via __________, locato a RI 1, per un credito di complessivi fr. 17'500.— corrispondenti alle pigioni dal mese di settembre 2005 al 31 marzo 2006.
B. Il 27 marzo 2006 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati i seguenti beni:
una macchina per la costruzione e l’inchiodatura di palette
in legno,
un quadro elettrico per l’utilizzo di tale macchina,
due sollevatori per il trasporto di palette,
circa 240 palette in legno.
C. Con tempestivo ricorso 5 aprile 2006 RI 1 si è aggravata contro l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione del locatore, postulandone la nullità limitatamente alla macchina per la costruzione e l’inchiodatura di palette, al quadro elettrico per l’utilizzo della stessa e ai due sollevatori.
La ricorrente ha evidenziato che tali beni non potrebbero essere inventariati perché impignorabili conformemente all’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF. Essi infatti le necessiterebbero per l’esercizio della sua professione che consisterebbe in particolare nella costruzione e nella riparazione di palette in legno.
D. Delle osservazioni 19 aprile 2006 della CC 1 e 26 aprile 2006 dell’CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.
a) Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti. Infatti, giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF anche prima di iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione. L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (cfr. art. 268 cpv. 3 CO; Schnyder/Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 283 LEF).
b) Sulla pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF 82 III p. 85 ss; cfr. Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 34 n. 20 p. 276).
c) Giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione.
2. Le persone giuridiche e le società commerciali non beneficiano però della protezione legale degli art. 92 e 93 LEF, essendo le stesse soggette all’esecuzione con tutto il loro patrimonio (DTF 67 III 21; Amonn/ Walther, op.cit., § 23 n. 24 p. 170; Antoine Favre, Droit de poursuite, Fribourg 1974, p.182). Per questo motivo quindi anche se parte dei beni inventariari servono effettivamente alla ricorrente per espletare la propria attività aziendale, l’ufficio si è correttamente determinato includendoli nell’inventario.
3. Il ricorso 5 aprile 2006 di RI 1 è respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 3, 93, 283 cpv. 1 e 3 LEF; 268 cpv. 1 CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 aprile 2006 di RI 1__________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
avv. RA 1, __________;
- RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario