Incarto n. 15.2006.54
Lugano 29 maggio 2006 CJ/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 11 aprile 2006 di
IS 1
chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti alla
CC 1 1935, composta di: 1. CO 1 (ZW) 2. CO 2 (Belgio) 3. CO 3 (Belgio) 4. CO 4 (Belgio) 5. CO 5 (GB) tutti rappr. da: RA 1 (GB)
nella Comunione ereditaria fu PI 1 1905, che CC 1 formava con:
__________, 1973, __________
nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________ promossa da
PI 2 rappr. dall¿ RA 2
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 30 maggio 2005, l¿IS 1 ha pignorato nell¿esecuzione n° __________ i diritti ereditari spettanti alla comunione ereditaria CC 1, 1935, nella comunione ereditaria PI 1, 1905, che CC 1 formava con __________, 1973. L¿Ufficio ha indicato quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________, e ne ha stimato il valore, pro memoria, in fr. 1.--, riservandosi di aggiornarlo in sede di esperimento di conciliazione.
2. Siffatto esperimento, indetto dall¿Ufficio per il 10 gennaio 2006, si è rivelato infruttuoso. In questa occasione, in base alle cifre fornite dal comproprietario della particella n° __________ __________, __________), la quota ereditaria spettante alla comunione ereditaria escussa è stata stimata fr. 10¿000.--, tenuto conto del fatto che la sua interessenza (1/2) in relazione al mappale n° __________ poteva essere valutata in fr. 250'000.-- (dopo deduzione del valore del diritto d¿usufrutto vita natural durante iscritto a favore della procedente), importo da aggiungere al valore (determinato in fr. 1'000.--) di un altro fondo (mappale n° __________) di cui la comunione è (unica) proprietaria, e ciò a fronte di una passività costituita del debito posto in esecuzione (sic !) ¿ pari a fr. 320'000.-- circa ¿ e di altri debiti valutati in fr. 100'000.--.
L¿11 gennaio 2006, l¿Ufficio ha assegnato agli interessati un primo termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Il 15 marzo 2006, esso ha nuovamente impartito il suddetto termine, allegando il verbale dell¿esperimento di conciliazione (dal quale risulta la stima aggiornata della quota pignorata) che aveva omesso di trasmettere agli interessati con il suo precedente provvedimento. Nessun interessato ha formulato proposte concrete.
L¿Ufficio preavvisa ora la realizzazione all¿asta dei diritti della comunione ereditaria escussa nella Comunione ereditaria fu PI 1, __________.
3. L¿art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
In concreto, il valore di stima (pari a fr. 10'000.--) della quota di comproprietà pignorata che l¿Ufficio ha determinato in sede di conciliazione potrebbe dare adito a perplessità, siccome lo stesso comproprietario del fondo mapp. n° __________ RFP __________ valuta la quota parte della comunione escussa in fr. 250'000.-e non ha fornito indicazioni precise e comprovate sui pretesi debiti della comunione fu PI 1, __________, unici debiti da considerare in una procedura in cui escussa è una comunione ereditaria in quanto tale e non uno dei suoi membri.
D¿altronde, secondo una perizia prodotta il 17 gennaio 2006 dalla procedente, i fondi part. n° __________, __________, __________ e __________ RFP __________, che formano l¿attuale part. n° __________ RFP __________, sono stati stimati nel 1998 in fr. 998'000.-- (essendo stato attribuito all¿usufrutto un valore di fr. 306'180). È poi irrilevante in questa procedura il valore del fondo mapp. n° __________ RFP __________ (determinato in sede di conciliazione in fr. 1'000.-- mentre nella perizia del 1998 stato valutato fr. 30'500.--), siccome esso non appartiene alla comunione ereditaria PI 1, 1905, bensì alla comunione ereditaria escussa in piena proprietà. Tutt¿al più, l¿Ufficio dovrà valutare ¿ qualora non l¿abbia già fatto ¿ se estendere il pignoramento a questo fondo, ritenuto che il valore di stima della quota di comproprietà pignorata è ben lungi dal coprire il credito posto in esecuzione.
A prescindere da questi dubbi, occorre tuttavia rilevare che la stima dell¿Ufficio è stata debitamente comunicata al rappresentante della comunione ereditaria escussa, al comproprietario e alla procedente, i quali non l¿hanno contestata. Appaiono quindi realizzati i presupposti dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell¿escussa.
4. L¿istanza va pertanto accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
pronuncia:
1. L¿istanza 11 aprile 2006 dell¿IS 1 è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell¿interessenza spettante alla comunione ereditaria fu CC 1, 1935, nell¿eredità indivisa fu PI 1, 1905, composta, oltre che dall¿escussa, da __________, 1973.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione all¿IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario