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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2006 15.2006.3

13. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·674 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Volltext

Incarto n. 15.2006.3

Lugano 13 marzo 2006 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull¿istanza 30 dicembre 2005 di

RI 1   

tendente alla proroga del termine dell¿art. 270 LEF nella procedura

PI 1   

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la liquidazione di PI 1 è aperta dal 2 gennaio 1995;

che con decreto 16 marzo 2005 (inc. 15.05.6), questa Camera ha concesso un¿ultima proroga fino al 31 dicembre 2005 per chiudere la procedura fallimentare;

che con l'istanza in esame, RI 1 chiede ¿un¿ultima e definitiva proroga di 3 mesi¿;

che invitata a trasmettere l¿elenco di tutte le operazioni compiute nel 2005, l¿istante ha comunicato di avere, l¿anno scorso, verificato tutti gli estratti aggiornati dei fondi aggiudicati nel 2004 e inoltrato le istanze di cancellazione dal registro di commercio di alcuni creditori che risultavano ancora iscritti, seppur senza titolo;

che l¿amministrazione fallimentare speciale afferma anche di aver organizzato il ¿subingresso¿ degli aggiudicatari nei mutui ipotecari nominativi gravanti i fondi, la cancellazione delle ipoteche legali e la riduzione o la modifica delle cartelle ipotecarie;

che l¿istante ha poi controllato e pagato le tasse di trapasso nonché, dopo trattative con le autorità fiscali, le imposte sugli utili immobiliari;

che l¿amministrazione speciale riferisce anche di aver fornito assistenza agli aggiudicatari in merito a diverse procedure iniziate prima dell¿aggiudicazione;

che essa ha infine emesso tre circolari per informare i creditori sullo sviluppo della procedura e sui riparti previsti in loro favore, che sembrano già essere stati versati seppure lo stato di riparto non sia ancora stato allestito;

che in virtù dell¿art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall¿autorità di vigilanza cantonale;

che nel caso concreto, come già rilevato in occasione di precedenti decisioni di proroghe (cfr. inc. 15.04.94), la liquidazione fallimentare non procede secondo i dettami di celerità posti all¿art. 270 LEF;

che invece di continuare a chiedere proroghe di tre mesi che potrebbe fors¿anche sapere di non essere in grado di rispettare (nella sua richiesta 28 agosto 2002, RI 1 chiedeva la concessione di un¿¿ultima¿ proroga di tre mesi), l¿amministrazione dovrebbe porre tra le sue priorità la chiusura del fallimento, ormai aperto da più di 11 anni;

che a prescindere dal fatto che alcuni atti dell¿amministrazione speciale enumerati nell¿istanza appaiono inutili e quindi antieconomici (la legge prevede che l¿informazione dei creditori avviene tramite il deposito dello stato di riparto e semmai dietro una domanda esplicita di consultazione degli atti fondata sull¿art. 8a LEF; i beni della massa sono aggiudicati senza garanzia dell¿amministrazione del fallimento, che non è tenuta a prestare assistenza giuridica o economica agli aggiudicatari) ¿ questione che sarà se del caso esaminata in sede di determinazione degli onorari e delle spese dell¿amministrazione speciale-, sorprende che RI 1 non abbia ancora allestito lo stato di riparto;

che visti gli atti ancora da compiere ¿ presentazione a questa Camera della nota d¿onorario dell¿amministrazione speciale per verifica, deposito dello stato di riparto definitivo, avviso ai creditori, allestimento degli attestati di carenza di beni, pagamento dei dividendi, allestimento della relazione finale, presentazione al Pretore che ha pronunciato il fallimento dell¿istanza di chiusura del fallimento, pubblicazione della relativa sentenza sul FUC e sul FUSC e deposito dell¿incarto all¿__________ (cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali) ¿, appare tuttavia ragionevole prorogare il termine per ultimare il fallimento fino alla fine di quest¿anno, invitando però fermamente l¿istante a rispettare tale termine.

Per questi motivi,

visto l¿art. 270 LEF;

decreta:                     

                                   1.   L¿istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all¿art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2006 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

                                   2.   Intimazione a RI 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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