Incarto n. 15.2006.23
Lugano 3 aprile 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 15 febbraio 2006 di
IS 1
chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti a
CO 1, __________
nella Comunione ereditaria CC 1 che l¿escussa forma con il fratello
CO 2
nella procedura esecutiva n° __________ promossa da
CO 3, __________ rappr. dall¿avv. __________, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 20 agosto 2001, l¿IS 1 ha pignorato nell¿esecuzione n° __________ i diritti ereditari spettanti a CO 1 nella comunione ereditaria CC 1, indicando quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________ RFD __________. Non è stato indicato alcun valore di stima.
2. L¿esperimento di conciliazione indetto dall¿Ufficio per il 31 gennaio 2006 si è rivelato infruttuoso. In questa occasione, la quota ereditaria spettante all¿escussa è stata stimata fr. 1.--, tenuto conto del fatto che l¿unico attivo successorio risultava essere il fondo di __________, stimato ufficialmente in fr. 623.--. Lo stesso giorno, è stato assegnato alle parti un termine per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuno ha fatto uso di tale facoltà.
L¿Ufficio preavvisa la realizzazione all¿asta dei diritti dell¿escussa nella Comunione ereditaria CC 1.
3. L¿art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
In concreto, siffatto valore, in considerazione del fatto che l¿unico attivo successorio è un fondo boschivo di circa 2'000 m2, appare sufficientemente determinato ai sensi dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell¿escussa, sebbene la stima dell¿Ufficio non sia stata ancora comunicata alle parti, alle quali rimane comunque riservata la facoltà d¿impugnarlo con ricorso (art. 17 LEF) quando verrà comunicata loro con l¿avviso d¿incanto.
4. A titolo indicativo, è opportuno ricordare che se il valore di stima di un oggetto pignorabile (in concreto: una quota successoria) non risulta nemmeno sufficiente a coprire le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a pignorarlo (art. 92 cpv. 2 LEF), rispettivamente a realizzarlo, a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese (cfr. art. 68 LEF).
5. L¿istanza va pertanto accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
pronuncia:
1. L¿istanza 15 febbraio 2005 dell¿IS 1 è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell¿interessenza spettante a CO 1, __________, nell¿eredità indivisa CC 1, composta, oltre che dall¿escussa, da CO 2, __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione all¿IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario