Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2006 15.2006.13

21. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,831 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Rimunerazione amministrazione speciale del fallimento e delegazione dei creditori. IVA non dovuta.

Volltext

Incarto n. 15.2006.13

Lugano 21 febbraio 2006 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 25 novembre 2005 di

 IS 1   

tendente alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratrice speciale del fallimento di

PI 1, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   Il fallimento in oggetto è aperto dall’8 settembre 1997.

                                         Il 3 dicembre 1997, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS 1 in qualità di amministratrice speciale del fallimento e gli avv. __________ e __________ quali membri della “commissione di vigilanza” (recte: delegazione dei creditori).

                                  B.   Il 15 novembre 1999, l’amministratrice del fallimento ha depositato uno stato di riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 80'000.-- (dopo deduzione di fr. 46'602,24 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso il versamento di un dividendo del 65,98% ai creditori di prima classe. Per svista, le note d’onorario dell’amministratrice speciale e dei membri della delegazione dei creditori non sono state sottoposte a questa Camera prima del deposito dello stato di riparto.

                                  C.   L’amministratrice del fallimento ha ora predisposto lo stato di riparto definitivo, che prevede il versamento a favore dei creditori di un ulteriore importo di fr. 22'650,99, dopo deduzione di competenze e spese di liquidazione supplementari per fr. 51'045,40. Il dividendo dei creditori di prima classe aumenterà così al 84,92% (+18,94%).

                                  D.   Con l’istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d’onorario, che si presenta così:

                                         Onorario (ore 178,25 a fr. 120.--/ora)                         fr.    21'390.--

                                         Trasferte (km 132 a fr. 2.--/km)                                  fr.         264.--

                                         Prestazioni a corpo                                                     fr.      3'860.--

                                         Prestazioni di segretariato (lettere)                             fr.      2'216.--

                                         Fotocopie (768 a fr. 0,30)                                            fr.         230,40

                                         Telefoni e diversi                                                         fr.         500.-fr.    28'460,40

                                    –   acconto 21 gennaio 2000                                            (fr.   10'000.--)

                                         IVA 7,6% su fr. 28'460,40                                            fr.      2'163.--

                                         Totale                                                                          fr.    20'623,40

                                  E.   Così come richiesto da questa Camera, IS 1, il 15 gennaio 2006, ha prodotto le note d’onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano ognuna a fr. 1'495.--, oltre fr. 112’10 d’IVA (a 7,5%), pari a 11½ ore a fr. 130.--/ora per le prestazioni fornite in occasione di 4 riunioni della delegazione, che hanno avuto luogo il 1° aprile 1998, il 17 novembre 1998, il 19 maggio 1999 e il 1° luglio 1999, nonché nell’ambito di diversi colloqui telefonici.

Considerando in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

                                         Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

                                   2.   L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

                               2.1.   Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

                               2.2.   Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

                               2.3.   L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

                               2.4.   Riservata la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.

                                   3.   Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’entità e della composizione dell’attivo (inventario di 234 posizioni per un valore di stima totale di fr. 29'697.-- e 32 crediti per un importo nominale di fr. 475'223,95).

                               3.1.   Dai dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno complessivo è stato di 178,25 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni della delegazione dei creditori, seconda assemblea dei creditori, contabilità e preparazione delle pubblicazioni FUSC e FUC) per un importo di fr. 3'860.-- (pari a circa 32 ore a fr. 120.--), che corrispondono a circa 26 giorni lavorativi di 8 ore su un periodo che si estende su un po’ più di 7 anni.

                               3.2.   La tariffa oraria esposta dall’amministratrice per le proprie prestazioni (fr. 120.--/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.

                                         L’istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla tassa prevista all’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui tariffa non è esplicitamente regolata dall’ordinanza.

                                         L’importo a corpo di fr. 1'940.-- (pari a un po’ più di 16 ore a fr. 120.--/ora) per “registrazione contabilità e oper. pagamento” può anche essere ammesso, seppure la legge non prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì l’allestimento di un “mastro” (conto corrente delle operazioni di cassa e di deposito) e di un “conto tasse e spese” (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97 RUF). La contabilità presentata dall’amministratrice speciale consente infatti di ricavare i dati prescritti dalla legge, ancorché in una forma diversa e di meno immediata comprensione.

                               3.3.   Complessivamente, le ore lavorative indicate dall’amministratrice speciale e la loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura.

                                         Per il resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo degli onorari dell’amministrazione (fr. 27'466.--) rappresenta circa il 19% del ricavato netto (pari a fr. 142'461,74, ossia: fr. 153'696,39 [ricavato lordo] – fr. 7'243,35 [spese esecutive] – fr. 3'991,30 [spese di realizzazione dell’inventario], cfr. conti n° 4706 e 4609).

                               3.4.   Giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ad n° 10, pubblicato in BlSchK 2001, pp. 37 s.). Ciò vale anche per l’imposta sulle prestazioni fornite prima del 1° gennaio 2001 (data dell’entrata in vigore della LIVA), siccome l’art. 17 cpv. 4 della precedente Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 aveva lo stesso contenuto dell’art. 23 cpv. 1 LIVA (cfr. X. Oberson, Droit fiscal suisse, 1a ed., Basilea 1998, n. 116 ad § 16; F. Frontini/T. Held, Imposta sul valore aggiunto (IVA), in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, Bellinzona 1999, p. 446 ad 4.1). La posta di fr. 2'163.-- relativa all’IVA va di conseguenza depennata.

                                   4.   Secondo l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.-per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

                                         Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati secondo una tariffa (fr. 130.--/ora) superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Visto il carattere complesso riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), la tariffa adottata, peraltro conforme a quella riconosciuta da questa Camera, risulta ammissibile. Il dispendio orario appare congruo all’importanza del fallimento. La rimunerazione della delegazione dei creditori va pertanto determinata secondo le cifre di cui alle note d’onorario degli avv. __________ e __________, fatta eccezione dell’IVA, la quale non è dovuta e deve quindi essere depennata (cfr. supra cons. 3.4).

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza 25 novembre 2005 di IS 1, __________, è parzialmente accolta.

                                   2.   La rimunerazione dell’amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________, per il periodo dal 3 dicembre 1997 sino alla chiusura del fallimento, è determinata come segue:

                                         Onorario                                                                         fr.   27'466.--

                                         – a tempo: 178,25 a fr. 120.--/ora                 fr.  21'390.--

                                         – a corpo                                                   fr.    3'860.--

                                         – prestazioni di segretariato (lettere)             fr.    2'216.--

                                         Spese                                                                             fr.       994,40

                                         – trasferte (km 132 a fr. 2.--/km)                   fr.      264.--

                                         –  fotocopie (768 a fr. 0,30)                          fr.      230,40

                                         –  telefoni e diversi                                      fr.      500.--                             

                                         Totale onorari e spese                                                               fr.     28'460,40

                                   3.   La rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori, avv. __________ e __________, è determinata in fr. 1'495.-- per ogni membro.

                                   4.   Il progetto di stato di riparto definitivo va modificato nel senso dei dispositivi n. 2 e 3.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione a:      – IS 1, __________;

                                                                      – avv. __________, __________;

                                                                      – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione all’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                                    Il segretario

15.2006.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2006 15.2006.13 — Swissrulings