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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.12.2006 15.2006.125

22. Dezember 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,001 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rogatoria di vendita. Contestazione del principio stesso della vendita. Competenza ratione loci dell'autorità di vigilanza. Trasmissione d'ufficio all'autorità competente.

Volltext

Incarto n. 15.2006.125

Lugano 22 dicembre 2006 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 novembre 2006 di

 RI 1  rappr. dall’  RA 1    contro  

l’operato dell’CO 1 __________, e meglio contro il provvedimento 6 novembre 2006 emesso nella procedura rogatoriale n. 2/2006 inoltrata dall’Ufficio fallimenti di __________ (Konkursamt __________) nell’ambito della liquidazione speciale giusta l’art. 230a LEF relativa a

PI 1 già in  e ora senza domicilio rappr. dall’Ufficio fallimenti di __________

eseguita a favore di

PI 2, __________, PA- Panama rappr. dall’avv. __________, RA 2, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   Il 3 giugno 2005, si è aperto il fallimento di PI 1 (in seguito “Imtrag”), società con sede a __________ che gestiva l’hotel-ristorante “__________” a __________. Così incaricato dall’Ufficio fallimenti di __________ (Konkursamt __________ mediante rogatoria del 9 agosto 2005, l’CO 1 ha allestito l’inventario dei beni del complesso “__________ dal 17 al 19 agosto 2005. Il fallimento è stato sospeso il 19 settembre 2005 e successivamente chiuso per mancanza di attivo (cfr. atti dell’inc. rog. 15/05). La società PI 2, che vanta un diritto di ritenzione sui beni inventariati a __________, ha poi chiesto la realizzazione del proprio pegno ai sensi dell’art. 230a cpv. 2 LEF.

                                  B.   Il 10 gennaio 2006, l’UF __________ ha chiesto in via rogatoriale all’CO 1 di procedere alla realizzazione del predetto inventario. Il 6 novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato a PI 2 (nonché ai suoi rappresentanti), all’ufficio rogante e a RI 1 l’offerta di acquisto di fr. 53'817,10 formulata dalla stessa PI 2, ha fissato il termine del 20 novembre 2006 per formulare opposizione contro la vendita a trattative private o per inoltrare altre offerte e ha preannunciato la tenuta eventuale di una licitazione privata il 28 novembre tra gli offerenti. Con scritto 15 novembre 2006, l’CO 1 ha confermato il provvedimento del 6 novembre.

                                  C.   Lo stesso 15 novembre 2006, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione 6 novembre, rivendicando la proprietà dei beni inventariati in forza del contratto di locazione stipulato con PI 2 nel maggio 2006. Detto contratto, avente quale oggetto il complesso “__________”, prevede alla lettera “L” quanto segue: “A seguito del fallimento di PI 1 l’Ufficio Fallimenti ha stilato un inventario a favore della proprietaria, la quale rinuncia a far valere ogni diritto su tali oggetti, che potranno tutti essere asportati dagli enti locati al momento della riconsegna, che avverrà al più tardi entro il 30 settembre 2006 (cfr. punto 7)”. La ricorrente contesta peraltro la tesi di PI 2 secondo cui quest’ultima sarebbe diventata proprietaria dei beni contesi in virtù dell’art. 7 cpv. 3 del contratto, in seguito alla mancata riconsegna dei locali entro il 30 settembre 2006. La ricorrente evidenzia infatti di aver promosso azione volta a far accertare che la locazione non è cessata al 30 settembre 2006, subordinatamente volta ad ottenerne la protrazione, e di essersi opposta alla procedura di sfratto inoltrata da PI 2

                                  D.   Si è rinunciato, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, a notificare le osservazioni 4 dicembre 2006 di PI 2 e 5 dicembre 2006 dell’CO 1 alla ricorrente, dal momento che – come si vedrà – il ricorso è manifestamente irricevibile.

Considerando in diritto:

                                   1.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via rogatoriale ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LEF dev’essere presentato all’autorità di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogato qualora la contestazione verta sul modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l’ufficio rogato disponesse al riguardo di un potere d’apprezzamento indipendente), mentre se la censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio della rogatoria il ricorso va inoltrato all’autorità di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogante (cfr. Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 8 ad art. 4; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 30 ad § 6; Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 4; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 287 ad art. 17).

                                   2.   Nel caso concreto, la ricorrente contesta il principio stesso della vendita, che a suo parere dev’essere annullata in quanto verte su beni che non sono proprietà della fallita, rispettivamente la cui proprietà è litigiosa. Così facendo, la ricorrente critica in realtà la decisione dell’UF __________ di realizzare l’inventario e non il modo in cui l’CO 1 ha eseguito la rogatoria di vendita (ossia mediante proposta di una vendita a trattative private con facoltà per gli interessati di presentare offerte migliori). L’autorità di vigilanza ticinese non è pertanto competente per statuire sul ricorso, il quale, giusta l’art. 32 cpv. 2 LEF, dev’essere trasmesso all’autorità competente, ovvero l’autorità di vigilanza del Canton __________.

                                   3.   Il ricorso è irricevibile.

                                         L’effetto sospensivo concesso il 20 novembre 2006 è revocato.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 4 cpv. 2, 17, 32 cpv. 2 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 15 novembre 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

                               1.1.   Di conseguenza, l’effetto sospensivo concesso il 20 novembre 2006 è revocato.

                               1.2.   Il ricorso è trasmesso per competenza all’autorità di vigilanza di __________ (Kantonsgericht __________).

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – Kantonsgericht, __________, __________;

                                                                   – avv. RA 1, __________;

                                                                   – avv. __________, Studio legale RA 2, __________.

                                          Comunicazione all’Ufficio fallimenti di __________ e di __________ (Konkursamt __________, __________).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

15.2006.125 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.12.2006 15.2006.125 — Swissrulings