Incarto n. 15.2006.124
Lugano 16 gennaio 2007 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2006 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito del fallimento di
PI 1
e meglio in tema di compensazione di crediti;
viste le osservazioni 15 novembre 2006 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 20 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI 1, __________.
B. Con scritto 26 ottobre 2006 RI 1 ha notificato un credito nei confronti del fallito di fr. 103'742.65 riferito al mutuo ipotecario n. __________, di fr. 311'008.30 riferito al mutuo ipotecario n. __________ e di fr. 2'722.15 quale saldo avere sul conto n. __________.
RI 1RI 1 ha indicato l’esistenza del conto garanzia affitto n. __________ avente un saldo alla data del fallimento di fr. 13'356.25, del conto n. __________ avente un saldo alla data del fallimento di fr. 37'891.66 e del conto n. __________ e avente un saldo, sempre alla data di apertura del fallimento, di fr. 140'076.20. Su tali relazioni bancarie RI 1 ha fatto valere, richiamandosi all’art. 8 delle proprie condizioni generali e all’art. 120 del CO, sia un diritto di pegno che un diritto di compensazione.
C. Con provvedimento 27 ottobre 2006 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 di non accettare la richiesta di compensazione, poiché contraria a quanto stabilito all’art. 214 LEF . Per questo motivo l’Ufficio ha invitato la banca a trattenere a favore della massa fallimentare l’importo complessivo di fr. 191’324.11.
D. Con tempestivo ricorso 8 novembre 2006 RI 1 ha postulato di annullare la decisione 27 ottobre 2006 e di riconoscerle il diritto di opporre in compensazione il proprio credito nei confronti del fallito con quanto si trova sulle tre relazioni bancarie menzionate.
A mente di RI 1 in concreto non sarebbero realizzati i presupposti dell’art. 214 LEF per impugnare la compensazione, ossia l’acquisto del credito prima del fallimento - dove agli effetti temporali della citata norma anziché la dichiarazione di fallimento farebbe stato la concessione della moratoria - la conoscenza dell’insolvenza del fallito e l’intenzione di danneggiare la massa.
I crediti della ricorrente nei confronti del fallito risalirebbero ad un credito di costruzione consolidato il 13 novembre 1984 e poi ripreso con due contratti di ipoteca fissa del novembre 2002 di fr. 100'000.-- e del dicembre 2002 / gennaio 2003 di fr. 313'200.--, entrambi garantiti da cartelle ipotecarie gravanti una particella di proprietà del fallito. Tali contratti di ipoteca fissa sarebbero stati rubricati sotto il conto n. __________, suddiviso nei sottoconti __________ e __________ per il mutuo ipotecario e nel sottoconto __________ per il servizio interessi e spese. Il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del fallito e insinuato il 26 ottobre 2006 non sarebbe quindi stato acquisito per creare fittiziamente e fraudolentemente la compensazione a vantaggio di RI 1 e a pregiudizio della massa.
La ricorrente ha disdetto nel febbraio 2006 il suo credito ipotecario nei confronti del fallito che all’epoca era in mora solo per una rata nel pagamento degli interessi e quindi non era in stato d’insolvenza. Quando, nel novembre del 2005, ad PI 1 è stata concessa la moratoria concordataria, il conto corrente n. __________ presentava una tale movimentazione in entrata ed in uscita da escludere lo stato d’insolvenza dello stesso o perlomeno la riconoscibilità di un tale stato da parte di RI 1.
La ricorrente rileva che anche il conto garanzia affitto n. __________, il conto risparmio n. __________ e il conto corrente n. __________ sarebbero dei “conti storici”. Sebbene durante la moratoria siano stati operati da parte del commissario degli accrediti rispettivamente degli addebiti tra i sottoconti __________ e __________, tale movimentazione interna non può essere opposta al diritto di compensazione della ricorrente. RI 1 precisa che il conto garanzia affitto n. __________ sarebbe stato aperto nel maggio del 1998, che il conto risparmio n. __________ sarebbe stato estinto nel gennaio 2000 ma sarebbe stato riattivato su ordine del commissario l’11 aprile 2006 e che il conto corrente n. __________ sarebbe stato aperto nel gennaio 1998.
E. Con osservazioni 15 novembre 2006 l’ CO 1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che verranno, se del caso, riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 213 LEF il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. Questa norma riprende l'istituto di diritto privato della compensazione regolato nell'art. 120 e segg.CO (Stäubli/Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 2 ad art. 213). La compensazione non ha luogo, di principio, quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento o quando un creditore del fallito diventa debitore di lui o della massa solo dopo la dichiarazione di fallimento (art. 213 cpv. 2 LEF; Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 2, 8 ad art. 213; Schüpbach, Compensation et exécution forcée, Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, pag. 141).
La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa (art. 214 LEF).
L’art. 213 LEF enuncia le fattispecie che escludono la possibilità di una compensazione: l’art. 214 LEF invece enuncia le fattispecie che non la escludono a propri ma che la rendono impugnabile (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 39 ad art. 213; Jeanneret, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 32 ad art. 213).
2. La decisione sulla compensazione è una decisione che riguarda un attivo della massa fallimentare: per questo motivo riconoscere la compensazione - circostanza che in concreto significa rinunciare a far valere una pretesa del fallito - non compete all’amministrazione del fallimento ma, per confermata giurisprudenza del tribunale federale, alla seconda assemblea dei creditori (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 35 e 41 ad art. 213 e rif. ivi; Jeanneret, op. cit., n. 32 ad art. 213). Nell’ipotesi che la seconda assemblea dei creditori dovesse rinunciare a contestare la compensazione, questa pretesa litigiosa contro il debitore del fallito dovrebbe allora essere ceduta a creditori che ne facessero richiesta conformemente all’art. 260 LEF (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 41 ad art. 213; Jeanneret, op. cit., n. 32 ad art. 213). In ogni caso la decisione su tale pretesa verrà presa dal giudice competente in procedura giudiziaria ordinaria (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 41 ad art. 213). L’CO 1 nella sua qualità di amministrazione del fallimento non è quindi competente per decidere se riconoscere o meno a RI 1 il diritto di compensazione e neppure a ordinare alla ricorrente di tenere a disposizione della massa il saldo figurante sulle relazioni bancarie n. __________, n. __________ e n. __________ Il provvedimento 27 ottobre 2006 deve pertanto essere annullato.
3. In tal senso, il ricorso 8 novembre 2006 di RI 1 dev’essere accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 213, 214 LEF; 120 ss. CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 8 novembre 2006 di RI 1, è accolto.
1.1. Il provvedimento 27 ottobre 2006 dell’CO 1 nel fallimento di __________, __________, è annullato.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________. RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.