Incarto n. 15.2006.116
Lugano 16 gennaio 2007 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 29 luglio 2006 di notifica del pignoramento di salario nell’ambito delle diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da
__________, __________ rappr. dal __________, __________, __________ es. n. __________ __________, __________ rappr. dalla __________, __________ es. n. __________ PI 1, __________ rappr. dal RA 2, __________ es. n. __________ PI 2 rappr. dal RA 2 es. n. __________
viste le osservazioni:
- 15 novembre 2006 dello PI 2, __________, e della PI 1, __________;
- 16 ottobre 2006 e 22 novembre 2006 dell’CO 1,
;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2006 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro RI 1 dalla PI 1 (es. n. __________, __________, __________), dallo PI 2 (es. n. __________, __________, __________) e da PI 3 (es. n. __________), il 20 giugno 2006 l’CO 1 aveva proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso stabilendo una trattenuta mensile di fr. 1’751.--, e ciò a partire dal mese di aprile 2007 e non prima a causa di precedenti pignoramenti.
B. Con ricorso __________ agosto 2006 RI 1 è insorto contro il conteggio del suo minimo vitale, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un’eccedenza pignorabile.
C. Con decisione __________ ottobre 2006 (incarto n. 15.2006.__________) la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha respinto il ricorso di RI 1.
D. Nell’ambito di tutt’altre procedure esecutive promosse dal __________ (es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________), dalla __________ (es. n. __________), dalla PI 1 (es. n. __________, n. __________) e dallo PI 2 (es. n. __________, n. __________) contro il ricorrente, con provvedimento 29 luglio 2006 l’Ufficio ha notificato alla Cassa pensione di RI 1 il pignoramento con effetto immediato della rendita nella misura di fr. 1'751.00 mensili.
E. Con ricorso 12 ottobre 2006 RI 1 chiede di annullare il provvedimento 29 luglio 2006. Egli evidenzia che nel verbale di pignoramento del 20 giugno 2006 l’Ufficio ha deciso la trattenuta di fr. 1'751.00 mensili sulle rendite da lui percepite solo a decorrere dal mese di aprile 2007. Per questo motivo quindi la notifica di pignoramento di salario del 29 luglio / 9 ottobre 2006 violerebbe tale decisione.
RI 1 argomenta che il 20 giugno 2006 l’Ufficio non ha commisurato il pignoramento in vigore alle mutate circostanze, ma ha effettuato un pignoramento nell’ambito di esecuzioni diverse da quelle che qui ci occupano. Per questo motivo non sarebbe applicabile l’art. 93 cpv. 3 LEF, non essendovi in concreto una decisione con la quale il pignoramento viene commisurato alle mutate circostanze.
F. Delle osservazioni dello PI 2, della PI 1, e dell’CO 1, tutte chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Nel procedere al pignoramento o al sequestro del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93). L’Ufficio potrà tenere conto di eventuali modifiche della situazione successive al momento del pignoramento o del sequestro in linea di principio soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13; Vonder Mühll, op. cit., n. 17 e 54 ss. ad art. 93 LEF; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 210 ad art. 93 LEF; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 271). Nell’ambito di un riesame del pignoramento - che può avvenire anche d’ufficio (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll, op. cit., n. 54 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 211 ad art. 93 LEF) - l’organo esecutivo che ha preso il provvedimento originario (cresciuto in giudicato) non è di principio legato al divieto della reformatio in peius, nel senso che è tenuto a verificare liberamente gli elementi di fatto determinanti per il calcolo del minimo esistenziale - in particolare, ma non solo, quelli fatti valere con l’eventuale domanda di riesame - e ad adattare il pignoramento alle nuove circostanze, sia in favore che a detrimento di colui che ha chiesto il riesame.
2. Nel caso di specie nell’ambito delle procedure esecutive promosse dal __________, dalla __________, dalla PI 1 e dallo PI 2 contro RI 1 e meglio specificate nella narrativa fattuale sub D, il 1° marzo 2005 rispettivamente il 7 marzo 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso stabilendo una trattenuta mensile di fr. 136.65.
In altre procedure esecutive, oggetto di successive domande di proseguimento, il 20 giugno 2006 l’Ufficio ha proceduto ad un nuovo pignoramento del reddito dell’escusso. In questa occasione esso ha potuto preliminarmente determinare l’esatto ammontare del minimo vitale della moglie dell’escusso. A seguito di ciò ha conteggiato nella determinazione del minimo vitale del ricorrente, quale spesa per alimenti a favore della moglie, l’importo corrispondente al minimo vitale di quest’ultima e non, come aveva fatto nei precedenti pignoramenti, l’importo superiore stabilito dal Pretore nell’ambito della procedura di divorzio pendente tra i due. Principalmente a seguito di questa modifica nelle basi di calcolo, l’Ufficio ha ordinato, in quest’ultimo gruppo di esecuzioni, una trattenuta mensile di fr. 1’751.-- a partire dal mese di aprile 2007.
In considerazione poi della mutata circostanza, con provvedimento 29 luglio 2006, l’Ufficio ha operato una corrispondente revisione della propria decisione nell’ambito dei primi e precedenti due gruppi di esecuzioni, notificando alla Cassa pensione di RI 1 il pignoramento con effetto immediato della rendita percepita dal debitore per “un importo di fr. 1'751.00 al mese”. Appurato l’esatto ammontare del minimo esistenziale della moglie dell’escusso, i dati numerici in base ai quali l’Ufficio ha eseguito i primi pignoramenti hanno subito una sostanziale modifica. Per questo motivo quindi, conformemente all’art. 93 cpv. 3 LEF, esso doveva procedere ad un riesame dell’importo pignorato a scapito dell’escusso (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 54 i.f. ad art. 93), cosa che ha correttamente fatto emanando il provvedimento impugnato.
3. Secondo l’art. 9 cpv. 3 LPR l’organo di esecuzione forzata deve impartire a tutte le parti interessate un termine (non superiore a quello di ricorso) per formulare eventuali osservazioni (Cometta, Commentario alla LPR, n. 6 ad art. 9). Dall’analisi dell’incarto, si rileva che l’Ufficio ha intimato l’atto ricorsuale all’escusso, alla PI 1, allo PI 2 e a __________, quest’ultimo creditore facente parte del gruppo di esecuzioni che hanno condotto al pignoramento del 20 giugno 2006 ma non dei gruppi di esecuzioni che hanno portato ai pignoramenti del 1° marzo 2005 rispettivamente del 7 marzo 2006. L’Ufficio ha invece omesso di intimare il ricorso agli altri creditori partecipanti ai pignoramenti oggetto del provvedimento di revisione, ossia al __________ e alla __________. Visto l’esito del ricorso, tale vizio procedurale viene sanato da questa Camera con la trasmissione anche a questi creditori della presente decisione. La decisione non verrà invece trasmessa a __________, malgrado egli abbia ricevuto l’atto ricorsuale, in quanto non parte delle procedure esecutive che qui ci interessano.
4. Il ricorso 12 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 9 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 12 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________, __________, __________;
- __________, __________;
- RA 2, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.