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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.04.2007 15.2006.114

2. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,351 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Notifica di un precetto esecutivo. Prova.

Volltext

Incarto n. 15.2006.114

Lugano 2 aprile 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 16 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento del 4 ottobre 2006 e il provvedimento 13 ottobre 2006 emessi nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da:

PI 1 rappr. dall’ RA 2

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Il 6 settembre 2006, dando seguito alla domanda della società PI 1, l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n° __________ contro RI 1 tendente all’incasso di fr. 100'000.--, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2006. L’atto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 7 settembre 2006 dall’impiegato della posta di Lugano 2, TE 1.

                                  B.   Il 4 ottobre 2006, l’CO 1 ha emesso nella stessa esecuzione un avviso di pignoramento, sulla base della domanda di proseguire l’esecuzione inoltrata dalla procedente il 25 settembre 2006, alla quale era stato allegato l’esemplare per il creditore del precetto esecutivo n° __________, dal quale risultava che l’escusso non aveva interposto opposizione.

                                  C.   Il 12 ottobre 2006, RI 1, tramite il suo patrocinatore, ha interposto opposizione all’esecuzione, allegando di essere venuto a conoscenza del precetto esecutivo solo il 6 ottobre. Il giorno seguente, l’Ufficio ha comunicato all’escusso di ritenere l’opposizione tardiva, il precetto esecutivo essendo stato regolarmente notificato il 7 settembre 2006.

                                  D.   Con ricorso 16 ottobre 2006, RI 1 chiede che l’avviso di pignoramento e la “decisione” 13 ottobre 2006 dell’CO 1 siano annullati e che venga dichiarata la nullità di tutti gli atti esecutivi emessi nell’esecuzione n° __________. Il ricorrente contesta che il precetto esecutivo gli sia stato consegnato personalmente il 7 settembre 2007 dall’impiegato postale di turno, perché egli, quel giorno, si era recato al lavoro, come al solito, molto prima della distribuzione della posta. Il 24 ottobre 2006, il ricorrente ha trasmesso alla Camera una dichiarazione 18 ottobre 2006 del signor L__________, pittore gessatore, che dal mese di agosto lavora in coppia con l’escusso presso la ditta __________, __________, secondo cui “RI 1 da mesi alle nostre dipendenze, si presenta in cantiere tra le 07,30 e le 08.00 del mattino ha dipendenza della lontananza del posto di lavoro”.

                                  E.   Delle osservazioni di controparte e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto.

                                  F.   Il 7 dicembre 2006, la Camera ha sentito quale teste TE 1, l’impiegato postale che aveva notificato il precetto esecutivo al ricorrente. Il teste, in sostanza, ha dichiarato di non ricordare visivamente il momento della consegna dell’atto esecutivo ma di escludere di non averlo fatto a dipendenza dell’indicazione da lui fatta sul precetto esecutivo del nome e del cognome del destinatario.

considerando

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.

                               1.1.   La forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo – esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la consegna (DTF 120 III 118 s.; Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).

                               1.2.   Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento.

                                   2.   La prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72).

                               2.1.   Come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2).

                               2.2.   Nel caso in esame, l’impiegato postale TE 1, nella sua deposizione del 7 dicembre 2006, quand’anche abbia ammesso di non ricordarsi visivamente della consegna del precetto esecutivo all’escusso – ciò che non sorprende visto il tempo trascorso e il gran numero di atti esecutivi notificati dal teste dopo le vacanze estive –, ha escluso di aver potuto indicare sull’atto esecutivo il nome e il cognome dell’escusso senza averglielo consegnato personalmente: “Mi viene mostrato il precetto esecutivo 1185729 (esemplare per il creditore) e vi riconosco sia la mia firma sia la mia scrittura in merito alle particolarità della notifica. Se sul precetto ho messo il nome del debitore, ciò significa che lo stavo intimando personalmente a lui, altrimenti avrei messo il nome della persona che lo ritirava in sua vece. [...] Non mi è mai capitato di consegnare un PE a una persona cui non fosse destinato. Preciso che non ricordo visualmente il momento della consegna del PE al signor Protopapa. Escludo tuttavia di non averlo fatto a dipendenza dell’indicazione da me fatta sul PE del nome e del cognome del destinatario. Non mi è mai capitato di compilare il PE prima di aver visto il destinatario”.

                               2.3.   Di fronte a una simile testimonianza, che non lascia spazio a dubbi in merito all’effettiva consegna del precetto esecutivo all’escusso, la dichiarazione 18 ottobre 2006 del suo collega L__________, che, ancorché tardiva giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF (il ricorrente, secondo la sua stessa affermazione, avendo avuto conoscenza del precetto esecutivo al più tardi il 6 ottobre 2006), va comunque presa in considerazione in virtù del dovere dell’autorità di vigilanza di accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LALEF), non costituisce motivo per dubitare della veridicità del contenuto del documento, visto il carattere generico della stessa. In particolare essa non contiene nessun riferimento specifico al 7 settembre 2006, giorno della notificazione del precetto esecutivo. In queste condizioni, la Camera non ha ritenuto necessario sentire L__________, la cui testimonianza – peraltro non chiesta dal ricorrente – non potrebbe comunque inficiare l’attendibilità di quella di TE 1, che per legge era tenuto ad attestare le circostanze della notifica (data, nome del destinatario, firma dell’agente notificatore) e l’ha effettivamente fatto.

                                   3.   Dal momento che è stato accertato che il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato il 7 settembre 2006, l’opposizione interposta dall’escusso solo il 12 ottobre 2006 è tardiva. L’avviso di pignoramento e la decisione 13 ottobre 2006 dell’Ufficio (nella misura in cui non è già soltanto la conferma della decisione – implicita nell’avviso di pignoramento – di proseguire l’esecuzione) vanno pertanto confermati.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 72, 74 LEF, 25 LALEF e 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 16 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:      – avv. RA 1, __________;

                                                                      – avv. RA 2, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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