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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.04.2007 15.2006.106

2. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,589 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori.

Volltext

Incarto n. 15.2006.106

Lugano 2 aprile 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 6 settembre 2006 di

1. IS 1 2. IS 2  

tendente alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’Amministra-zione speciale del fallimento di

PI 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

                                   A.   Il 17 maggio 1996, la prima assemblea dei creditori del fallimento PI 1 ha nominato un’amministrazione speciale (art. 237 cpv. 2 LEF) composta di IS 1 e IS 2. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori composta di:

                                         – avv. __________,

                                         – avv. __________,

                                         – avv. __________,

                                         – avv. __________,

                                         – __________.

                                  B.   Gli stati di riparto definitivi relativi ai fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________, alla realizzazione della cartella ipotecaria gravante in primo rango la part. n. __________ RFD di __________ nonché ai fondi part. n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ sono stati depositati il 29 maggio 2006. Per svista, le note d’onorario degli amministratori speciali non sono state allestite né sottoposte a questa Camera prima del deposito degli stati di riparto.

                                  C.   Con istanza 6 settembre 2006, gli amministratori speciali fallimentari chiedono il riconoscimento della (terza ed ultima) nota emessa per l’incasso dei propri onorari e spese durante il periodo successivo all’ultima tassazione (inc. 15.03.14), ossia dal 1° dicembre 2002 al 18 agosto 2006, nota che si presenta così:

                                         – Ore titolari: 91.00 a fr. 130.--                                   fr.   11'830.00

                                         – Ore contabile: 12.00 a fr. 70.--                                fr.       840.00

                                         – Ore segretariato: 20.00 a fr. 50.--                            fr.     1'000.00

– Sborsi per pubblicazioni                                          fr.     1'200.00

– Spese di cancelleria, carta, computer, fax

                                           fotocopie, telefoniche e postali       fr.          2'500.00

                                                                                                  fr.          17'370.00

                                  D.   Così come richiesta da questa Camera il 12 settembre 2006, l’amministrazione speciale del fallimento ha pure prodotto i conti delle tasse e delle spese di realizzazione allegati agli stati di riparto provvisori, così come il conto perdite e profitti globale dal 30 luglio 1996 al 30 aprile 2006, che riassume le operazioni contabili non connesse direttamente con la realizzazione dei fondi, in particolare per quanto concerne l’amministrazione dei fondi; l’“eccedenza d’esercizio” (differenza tra ricavi e costi, pari a fr. 186'207.--) è poi stata ripartita tra i fondi n. __________ di __________ (fr. 28'838,25) e n. __________ e __________ di __________ (fr. 51'262.20, rispettivamente fr. 106'106.55).

                                  E.   In occasione dell’ispezione 21 marzo 2007, l’amministrazione ha spiegato e giustificato le differenze tra quanto effettivamente percepito a titolo di onorari e riportato nei tabulati contabili consegnati all’autorità di vigilanza (fr. 148'337,45 per i fondi di __________, oltre gli onorari dei membri della delegazione dei creditori di fr. 11'943,40, ossia complessivamente fr. 160'280,85; fr. 21'181,35 per la gestione di P__________ AG), e il totale risultante dalle note approvate dalla Camera (decisioni 11 novembre 1998 [15.98.60] e 11 marzo 2003e[15.03.14]) nonché dalla nota ora in esame, differenze che ammontano a fr. 5’867,45 per quanto concerne i fondi di __________ e a fr. 1'422,10 per quanto concerne la gestione di P__________ AG.

Considerando in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

                                         Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

                                   2.   L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

                               2.1.   Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

                               2.2.   Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

                               2.3.   L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

                               2.4.   Riservata la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.

                                   3.   Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del fatto che l’amministrazione fallimentare speciale ha dovuto attivarsi per far annullare i contratti di affitto degli esercizi pubblici (__________e __________) situati sui fondi del fallito, che quest’ultimo aveva concluso poco prima dell’apertura del fallimento in compenso di canoni estremamente bassi (cfr. relazione alla seconda assemblea dei creditori, allegato E alla relazione finale 18 agosto 2006), controllare nel frattempo la gestione dell’affittuario, risolvere i problemi sorti in tale contesto e realizzare poi i cinque fondi del fallito e la cartella ipotecaria gravante il fondo n. __________ di __________ intestato alla società P__________ AG, di cui il fallito era azionista unico. Inoltre, l’amministrazione speciale ha dovuto occuparsi della gestione e della contabilità di tale società.

                               3.1.   Dai dati forniti alla Camera risulta che l’impegno complessivo per il periodo dal 17 maggio 1996 al 18 agosto 2006 (compresa una riserva per le ultima operazioni, cfr. infra cons. 5) è stato di 776 ore per le prestazioni di entrambi gli amministratori speciali (= 350 ore [15.98.60] + 326 ore [15.03.14] + 91 ore [15.06.106] + 9 ore [presenze dell’amministratore IS 2 alle sedute della delegazione dei creditori erroneamente contabilizzate quali prestazioni dei membri della delegazione]), 239 ore per le prestazioni del contabile (= 113,25 + 113,75 + 12 ore) e 371 ore per il lavoro di segretariato (= 174,5 + 176,5 + 20 ore), ovvero 1386 ore in tutto (pari a circa 173 giorni a 8 ore al giorno) su un periodo di oltre 10 anni, a cui si sono aggiunti i costi di gestione di P__________ AG, già determinati dalla Camera in fr. 19'759,25 (fr. 6’709.25 + 13'050).

                               3.2.   Le tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli amministratori, fr. 70.--/ora per il contabile, fr. 50.--/ora per i lavori di segretariato) sono conformi a quelle ammesse dalla giurisprudenza cantonale e del resto sono già state approvate dalla Camera nelle sue due precedenti decisioni.

                               3.3.   Globalmente, le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 18 agosto 2006 (123 ore [= 91 + 12 + 20]) e la loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura e alle note d’onorario già approvate dalla Camera.

                                         Anche il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari dell’amministrazione, di fr. 155'529,25 (= fr. 61'922,50 + 60'177,50 + 13'670 + 19'759,25 [onorari P__________ AG]) – senza le spese – rappresenta il 2,27% del totale dei ricavi, pari a fr. 6'850'063,16 (ossia fr. 6'270'000.-- per la vendita dei fondi e della cartella ipotecaria e fr. 580'063,16 per gli altri attivi, tenuto conto del fatto che dal totale dei ricavi [di fr. 641'440,06] indicato nel conto “perdite e profitti globale dal 30.07.1996 al 30.04.2006” occorre dedurre le spese di realizzazione riferite a __________, __________ e __________ [cfr. infra cons. 3.5]).

                               3.4.   Certo, non si può non rilevare come l’indicazione e la ripartizione dei costi d’inventario, di amministrazione e di realizzazione non siano conformi alle regole del diritto del fallimento (in particolare gli art. 262 LEF e 16 ss., 85 e 97 RUF), in quanto gli amministratori non hanno formalmente distinto gli onorari e le spese riferiti ai singoli attivi gravati da pegno (da indicare, per quanto concerne gli immobili, nei singoli stati di riparto) dagli altri costi (generali), da coprire con gli attivi non gravati da pegno. Negli stati di ripartizione relativi a ogni singolo fondo (doc. K-Q), sono infatti state indicate alla voce “spese di realizzazione” importi senza riscontro concreto apparentemente calcolate secondo l’art. 46 OTLEF (cfr. “conto delle tasse e delle spese di realizzazione” annesso a ogni stato di riparto provvisorio), per un totale di fr. 37'862’95; in realtà, come si è visto sopra, l’importo degli onorari effettivamente prelevati è ben superiore, anche perché essi sono stati calcolati a tempo secondo i criteri dell’art. 47 OTLEF. Negli stessi stati di riparto, ha però indicato quali “spese di amministrazione” dei fondi soltanto le tasse di fognature e i contributi di canalizzazione riferiti ai fondi di __________.

                               3.5.   Dal punto di vista materiale, e per quanto d’interesse in questa sede, gli onorari e le spese effettive sono comunque stati riportati – ancorché non esplicitamente – in alcuni degli stati di riparto definitivi (quelli relativi ai fondi __________ RFD di __________ [fr. 28'838,25, doc. L] nonché __________ e __________ RFD di __________ [fr. 51'262,20 e fr. 106'106,55, doc. M e N]), alla voce “eccedenze d’esercizio”. Queste eccedenze, che ammontano complessivamente a fr. 186'207.--, sono state calcolate detraendo dai ricavi dell’amministrazione dei singoli fondi (affitto, interessi attivi, vendita di mobili, ecc.) i costi di amministrazione, con il rilievo che gli onorari, le spese d’amministrazione e le spese legali e giudiziarie relative ai fondi di __________ e __________ sono stati ripartiti in proporzione dei relativi ricavi da affitto, ossia 32,3973% a carico della part. n. __________ RFD di __________ e 67,6027% a carico delle part. __________ e __________ RFD di __________. D’altra parte, le “spese di realizzazione” (senza concreti riscontri) indicate negli stati di ripartizione in fin dei conti non sono state prelevate in più degli onorari sottoposti all’approvazione della Camera, perché dette spese sono state attivate nel conto “perdite e profitti globale dal 30.07.1996 al 30.04.2006”, ovvero sono state aggiunte ai ricavi.

                               3.6.   Va pure ricordato che la Camera, in occasione dell’ispezione 21 marzo 2007, ha verificato che le differenze tra, da una parte, l’importo degli onorari già autorizzati e di quelli di cui è ora chiesta la determinazione, e dall’altra gli onorari risultanti dalla contabilità (complessivamente fr. 7'289,55) non si riferiscono ad onorari dell’amministrazione speciale, bensì ad onorari della delegazione dei creditori (oggetto di un esame separato, cfr. infra cons. 4) e a spese documentate, il cui controllo comunque non compete all’autorità di vigilanza in questa sede (cfr. supra cons. 2.4).

                               3.7.   A scanso equivoci, occorre infine ricordare che non spetta all’autorità di vigilanza, in questa sede, controllare la ripartizione degli onorari e delle spese tra gli attivi gravati da pegno e gli altri attivi ai sensi dell’art. 262 LEF, con il rilievo che la maggior parte degli attivi indicati nel conto “perdite e profitti globale dal 30.07.1996 al 30.04.2006” appaiono comunque a prima vista essere gravati dai pegni iscritti negli stati di ripartizione, o come redditi da affitto o come accessori dei fondi.

                                   4.   Secondo l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.-per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

                                         Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati secondo la tariffa dell’art. 46 OTLEF. In assenza di ricorso (cfr. art. 2 OTLEF), la loro nota professionale non deve essere verificata d’ufficio da questa Camera (CEF 13 giugno 2006 [15.05.64], cons. 4).

                                   5.   La nota d’onorario in esame comprende già un preventivo (di 16 ore) per le prestazioni ancora da fornire fino alla chiusura definitiva del fallimento, ossia – a titolo indicativo – l’allestimento e l’invio degli attestati di carenza di beni e, dopo che la Pretura di Lugano avrà pronunciato la chiusura del fallimento, la pubblicazione della decisione pretorile sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e il deposito dell’incarto all’Ufficio fallimenti di Lugano (cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali). Ricordato che il termine per chiudere il fallimento, prorogato l’ultima volta fino al 30 giugno 2006 (cfr. CEF 13 marzo 2006 15.06.2), è ampiamente scaduto, si fissa all’amministrazione speciale un’ultimo termine al 30 giugno 2007 per eseguire le operazioni summenzionate (art. 270 cpv. 2 LEF).

                                   6.   Non si prelevano spese.

Richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza 6 settembre 2007 di IS 1, __________, e IS 2, __________, è accolta.

                                   2.   La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1 per il periodo dal 1° dicembre 2002 sino alla chiusura del fallimento, è determinata come segue:

                                         – Ore titolari: 91.00 a fr. 130.--                                fr. 11'830.00

                                         – Ore contabile: 12.00 a fr. 70.--                             fr.       840.00

                                         – Ore segretariato: 20.00 a fr. 50.--                        fr.    1'000.00

                                                                                                  fr.          13'670.00

                                   3.   Non sottostanno a verifica da parte dell'autorità di vigilanza:

·        le spese dell'amministrazione speciale (sborsi per pubblicazioni; spese di cancelleria, carta, computer, fax, fotocopie, telefoniche e postali);

·        la rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori.

                                   4.   Il termine per ultimare le operazioni di fallimento è prorogato fino al 30 giugno 2007.

                                   5.   Non si prelevano spese.

                                   6.   Intimazione a:

                                         – IS 1, __________;

                                         – IS 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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