Incarto n. 15.2005.75
Lugano 5 luglio 2005 CJ/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’atto 30 maggio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro lo stato di riparto 10 maggio 2005 allestito nella procedura di pignoramento eseguita in via rogatoriale per conto dell’Ufficio esecuzione di __________ nei confronti di
PI 1
relativamente a diverse PPP del fondo base part. __________;
viste le osservazioni 3 giugno 2005 dell’Ufficio e lo scritto 9 giugno 2005 della ricorrente;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con scritto 12 maggio 2005, RI 1 ha comunicato all’CO 1 di aver ricevuto lo stato di riparto relativo all’incasso degli affitti dei fondi summenzionati per il periodo da gennaio a marzo 2005, chiedendo il dettaglio relativo ai costi condominiali come pure la decisione assembleare o un documento analogo, dal quale fossero rilevabili i dati concernenti l’attribuzione al fondo di rinnovamento, e riservandosi di sollevare eventuali osservazioni in relazione al riparto dell’incasso degli affitti dopo analisi della documentazione richiesta;
che i documenti richiesti sono stati trasmessi il 23 maggio 2005;
che il 30 maggio 2005, RI 1, accusando ricezione della documentazione richiesta, ha contestato lo stato di riparto, ritenendo che le spese condominiali e l’attribuzione al fondo di rinnovamento non rientrassero nelle spese di gestione corrente, che esse solo, a mente della banca, possono essere pagate con il provento dell’amministrazione coatta;
che l’Ufficio ha considerato a giusto titolo tale scritto quale ricorso – tardivo – contro lo stato di riparto 10 maggio 2005, siccome la banca aveva esplicitamente contestato questo atto;
che con scritto 9 giugno 2005, RI 1 ha comunicato a questa Camera di non aver avuto l’intenzione d’interporre ricorso, la sua corrispondenza con l’Ufficio perseguendo “semplicemente un intento chiarificatorio”;
che contrariamente a quanto afferma ora la banca, essa aveva certamente impugnato il provvedimento dell’ufficio, esprimendo tale sua volontà in modo non equivoco (contestiamo lo stato di riparto relativo all’incasso affitti ecc.) e debitamente motivando la sua impugnativa, per cui la sua ultima presa di posizione altro non configura se non un ritiro del ricorso;
che ne consegue l’applicabilità dell’art. 24c LPR secondo cui la desistenza del ricorrente pone fine alla controversia e ha forza di cosa giudicata, di modo che l’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia la lite dai ruoli;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 17, 20a; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 30 maggio 2005 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario