Incarto n. 15.2005.71
Lugano 16 giugno 2005 /CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 10 maggio 2005 di reiezione della richiesta 18 febbraio 2005 del ricorrente tendente alla sospensione delle 35 procedure esecutive (da n° __________ a n° __________) di cui è oggetto (al 14 giugno 2005);
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che numerosi creditori procedono in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti;
che con scritto 31 gennaio 2005, l’escusso ha chiesto all’CO 1 la sospensione di tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti, allegando di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere “il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di __________ e la giudicatura di pace”;
che con esposto 18 febbraio 2005, considerato quale ricorso da questa Camera, egli ha riproposto la stessa domanda;
che con sentenza 2 marzo 2005 (inc. 15.05.19), questa Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto l’CO 1 non aveva ancora emesso alcun provvedimento sulla domanda del ricorrente;
che gli atti sono pertanto stati retrocessi all’Ufficio affinché avesse a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti agli art. 57 a 62 LEF;
che l’11 aprile 2005, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall’escusso contro la sentenza 2 marzo 2005;
che il 10 maggio 2005, l’CO 1 ha respinto la richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ritenendo che non fosse dato nessuno dei motivi di cui agli art. 57 a 62 LEF;
che l’escusso si aggrava nuovamente contro tale provvedimento, facendo valere l’incompetenza dell’CO 1 a pronunciarsi sulla sua domanda di sospensione, in quanto la stessa non gli era indirizzata;
che RI 1 allega al ricorso un suo scritto 23 marzo 2005 a questa Camera nonché un’istanza 30 marzo 2005 indirizzata al Ministero pubblico tendente al “rifacimento querele disperse e inoltro delle stesse”;
che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;
che, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legge (ad es. art. 132 LEF), gli uffici di esecuzione sono competenti, in prima istanza, per l’emanazione di tutti i provvedimenti relativi ad esecuzioni in corso;
che l’CO 1 era pertanto competente per emanare il provvedimento impugnato;
che il ricorrente non espone altri motivi d’impugnazione;
che anche volendo considerare che RI 1 fonda implicitamente il suo ricorso sulla motivazione esposta nei suoi precedenti scritti, ossia sul fatto di aver presentato l’istanza 30 marzo 2005 di “rifacimento querele disperse e inoltro delle stesse”, occorre ribadire che non si tratta di un motivo di sospensione previsto dalla legge (cfr. art. 78 cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123, 230 cpv. 4, 297 cpv. 1, 337 ss. LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che a scanso di equivoci, si precisa che il ricorrente non ha chiesto – contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio nelle sue osservazioni 23 maggio 2005 – l’effetto sospensivo, con il rilievo che una simile richiesta sarebbe comunque stata irricevibile, siccome il ricorrente non avrebbe avuto interesse a chiedere la sospensione di una decisione che respingeva la sua domanda;
che la sentenza non va comunicata ai procedenti, poiché non è stato comunicato loro il ricorso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 18 maggio 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario