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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2005 15.2005.62

14. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·720 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

notifica di un precetto esecutivo al figlio dell'escusso. Notifica invalida perché padre e figlio non vivono nella stessa economia domestica

Volltext

Incarto n. 15.2005.62

Lugano 14 giugno 2005 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza (recte: ricorso) 3 maggio 2005 di

IS 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1;  

visti lo scritto 30 maggio 2005 del ricorrente, la dichiarazione 3 giugno 2005 del Municipio di __________ e le osservazioni 10 giugno 2005 di PI 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che PI 1 procede in via esecutiva contro IS 1 per l’incasso di fr. 15'064.-- oltre interessi e spese, in virtù di una “fattura __________ del 16.07.2004”;

                                         che il precetto esecutivo è stato notificato il 2 marzo 2005 a __________, figlio dell’escusso, il quale non ha interposto opposizione;

                                         che IS 1 ha ricevuto l’avviso di pignoramento il 3 maggio 2005;

                                         che con scritto del medesimo giorno, egli ha chiesto la restituzione del termine di opposizione, facendo valere di non essere stato informato dal figlio dell’esistenza del precetto esecutivo e di non aver mai avuto alcun sospeso con la ditta PI 1;

                                         che dal contenuto di tale atto si evince che in realtà l’escusso contesta la validità della notifica avvenuta presso il figlio;

                                         che l’atto 3 maggio 2005 va pertanto considerato quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF;

                                         che dallo scritto 30 maggio 2005 di IS 1 e dalla dichiarazione 3 giugno 2005 del Municipio di __________ risulta che l’escusso e il figlio non convivevano al momento della notifica del precetto esecutivo, il primo abitando in casa propria in via __________ a __________ mentre il secondo risiedeva in via __________, sempre a __________, sopra il ristorante __________;

                                         che PI 1, nelle sue osservazioni 10 giugno 2005, non contesta questi fatti, ma si limita ad affermare che “il figlio __________ aveva il diritto di ritirare il precetto esecutivo in quanto rientra nella stretta cerchia famigliare”;

                                         che secondo l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione oppure, in caso di sua assenza, a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

                                         che per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64);

                                         che nel caso concreto l’istruttoria ha dimostrato che padre e figlio non vivevano nella stessa economia domestica al momento della notifica del precetto esecutivo;

                                         che in queste circostanze, la notifica deve essere considerata validamente avvenuta soltanto quando IS 1 ha effettivamente avuto conoscenza del precetto esecutivo, ossia il 3 maggio 2005;

                                         che l’istanza 3 maggio 2005, consegnata a mano all’CO 1, contiene una chiara opposizione, che l’Ufficio dovrà pertanto iscrivere nei suoi registri come avvenuta a tale data;

                                         che di conseguenza il ricorso va accolto nel senso dei considerandi;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 3 maggio 2005 di IS 1, __________, è accolto nel senso dei considerandi.

                               1.1.   Di conseguenza, l’avviso di pignoramento emesso il 27 aprile 2005 nell’esecuzione n° __________ è annullato.

                               1.2.   È fatto ordine all’CO 1 di iscrivere nei propri registri l’opposizione al precetto esecutivo n° __________ interposta da IS 1 il 3 maggio 2005.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – avv. PA 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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