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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2005 15.2005.6

16. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·348 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Volltext

Incarto n. 15.2005.6

Lugano 16 marzo 2005 CJ/sc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 18 gennaio 2005 di

RI 1   

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura  

PI 1     

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la liquidazione di PI 1 è aperta dal 2 gennaio 1995;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

che con decreto 1° luglio 2004, questa Camera ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per chiudere la procedura fallimentare;

che con l'istanza in esame, RI 1 comunica di aver portato a termine la vendita a trattative private degli immobili della fallita e di aver proceduto all’iscrizione dei relativi trapassi di proprietà;

che l’amministrazione fallimentare ha inoltre, il 15 ottobre 2004, realizzato all’asta il credito della massa nei confronti dell’amministratore unico della fallita, O__________ W__________;

che in considerazione degli atti ancora da effettuare, che – oltre al riparto a favore dei creditori chirografari e l’allestimento della relazione finale e dell’istanza di chiusura – comprendono anche la presentazione a questa Camera di un’istanza di determinazione degli onorari e delle spese dell’amministrazione speciale e della delegazione dei creditori ai sensi degli art. 47 OTLEF e 84 RUF, occorre concedere un’ultima proroga di un anno;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta:                   1.   L’istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

                                   2.   Intimazione a:   - RI 1, Lugano;

                                                                    - Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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