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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2005 15.2005.47

2. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,020 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

inventario a tutela del diritto di ritenzione. Stima degli oggetti inventariati. Contestazione. Fissazione di un termine per anticipare le spese di perizia. Estensione dell'inventario

Volltext

Incarto n. 15.2005.47 15.2005.57

Lugano 2 giugno 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sui ricorsi 15 e 28 aprile 2005 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’inventario n° __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione allestito il 7 aprile 2005 contro la ricorrente a domanda di

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 tutti rappr. dall’ RA 2  

rispettivamente (inc. 15.05.57) contro la decisione emessa il 20 aprile 2005 nella stessa procedura con cui è stato assegnato alla ricorrente un termine per anticipare le spese per l’allestimento di una stima peritale degli oggetti inventariati;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con domanda del 1° aprile 2005, PI 1, PI 2 e PI 3 hanno chiesto all’CO 1 l’erezione dell’inventario dei beni di RI 1 vincolati da un diritto di ritenzione a garanzia delle pigioni scadute dal 1° agosto al 30 novembre 2004 (limitatamente alla metà dell’importo dovuto) e dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005, quantificate in complessivi fr. 26'950.--.

                                         Con scritto 4 aprile 2005, i creditori hanno chiesto di limitare la domanda alla pigione scaduta dal 1° febbraio al 31 marzo 2005, quantificata in fr. 7'700.--.

                                  B.   Il 7 aprile 2005, l’CO 1 ha dato seguito alla richiesta dei creditori, inventariando beni per un valore di stima complessivo di fr. 26'160.--. Nel verbale d’inventario figura nondimeno quale credito dei procedenti la pigione scaduta dal 1° febbraio al 31 marzo 2005 di fr. 7'700.--.

                                  C.   Con ricorso del 15 aprile 2005, RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento, facendo valere, per quanto di rilevanza in questa sede (n° 11 dell’atto ricorsuale), che:

                                         ■  l’Ufficio avrebbe, in modo illegale, limitato l’inventario alle pigioni di febbraio e marzo 2005, mentre avrebbe dovuto contemplare anche le pigioni richieste dai creditori nell’esecuzione n° __________ (ossia le “pigioni agosto settembre 2004 (1/2), da ottobre 2004 a gennaio 2005 compresi, acconto spese II sem. 2004 e conguaglio spese non pagati”, cfr. doc. G allegato al ricorso); così facendo, l’Ufficio avrebbe impedito alla ricorrente di fare valere anche per quanto riguarda le pigioni di febbraio e marzo 2005 le pretese risarcitorie di fr. 25'851,65, che essa vanta nei confronti dei creditori nell’ambito di una causa di merito pendente davanti alla Pretura __________, dal 7 maggio 2002;

                                         ■  i valori di stima degli oggetti inventariarti sono arbitrari.

                                         Nelle sue conclusioni, la ricorrente ha chiesto la trasformazione del verbale di ritenzione del 7 aprile 2005 in un precetto esecutivo di fr. 7'700.-- e la rettifica dei valori di stima degli oggetti inventariati sulla base dei giustificativi finanziari ricavati dalla propria contabilità.

                                  D.   Il 20 aprile 2005, l’CO 1 ha impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni per versare la somma di fr. 1'000.-- quale anticipo spese per l’allestimento di un rapporto di stima peritale dell’arredo inventariato.

                                  E.   Con atto 28 aprile 2005 denominato “Ricorso no. 2”, la ricorrente ha impugnato la decisione 20 aprile 2005. Poiché l’Ufficio avrebbe potuto correttamente stimare gli oggetti inventariati consultando la debitrice e la sua contabilità, essa sostiene di non dover sopportare le spese di una perizia che ritiene si potesse evitare, e di conseguenza rifiuta di dare seguito alla richiesta d’anticipo di fr. 1'000.-- “sotto piena responsabilità dell’UE” (cfr. punto 15 dell’allegato).

                                         RI 1 critica d’altronde le osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio e ribadisce l’asserita incompetenza del funzionario incaricato di stimare gli oggetti inventariati. Ammettendo l’esistenza di un avere di fr. 27'253.-- a favore dei creditori a fine aprile 2005, la ricorrente propone loro di vendere l’arredamento espositivo al nuovo inquilino ad un prezzo idoneo e corretto e di versarglielo sotto deduzione del loro avere di fr. 27'253.-- (cfr. punto 18 dell’allegato). In conclusione, la ricorrente esprime una serie di richieste che, come si vedrà, risultano irricevibili (cfr. cons. 6).

                                         In applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR il “ricorso no. 2” non é stato intimato alle controparti.

                                  F.   Delle osservazioni 29 aprile 2005 delle controparti e 18 aprile/3 maggio 2005 dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

considerando

in diritto:

                                   1.   Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, e ciò non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore, ma anche ove formulino tesi divergenti.

                               1.1.   Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

                               1.2.   In concreto, i ricorsi 15 e 28 aprile 2005 sono, in sostanza, entrambi riferiti al medesimo inventario. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

                                         Sul primo ricorso, del 15 aprile 2005 (inc. 15.05.47)

                                   2.   Per quanto riguarda la prima censura ricorsuale, occorre constatare come la ricorrente vi abbia rinunciato con la presentazione del suo “ricorso no. 2” del 28 aprile 2005, nella misura in cui, al punto 17, considera che l’Ufficio ha aderito al (“primo”) ricorso con l’emissione del precetto esecutivo n° __________. A scanso di equivoci, va comunque confermata la correttezza dell’operato dell’Ufficio, il quale ha eretto l’inventario conformemente alle indicazioni (modificate) dei creditori, ricordato che, in virtù dell’art. 283 cpv. 1 LEF, tale provvedimento poteva legittimamente essere eseguito prima della promozione di un’esecuzione e senza prendere in considerazione l’esecuzione n° __________, peraltro relativa a periodi di affitto precedenti a quelli (febbraio e marzo 2005) indicati nel successivo precetto esecutivo n° __________ emesso a convalida dell’inventario in esame.

                                   3.   Per quanto concerne la seconda censura ricorsuale, è anzitutto d’obbligo determinare se, come sostenuto dall’Ufficio nelle sue osservazioni 3 maggio 2005, le stime degli oggetti inventariati siano divenute definitive in seguito al mancato versamento da parte della ricorrente dell’anticipo per le spese di perizia. La risposta è negativa. In effetti, il provvedimento 20 aprile 2005 con il quale l’Ufficio ha fissato il termine per il versamento dell’anticipo non può essere considerato quale riconsiderazione della decisione impugnata (ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF), che avrebbe reso il ricorso privo di oggetto in seguito all’integrale accoglimento delle domande ricorsuali (cfr. DTF 126 III 86 cons. 3), siccome la ricorrente non ha chiesto l’intervento di un perito ma si è limitata a sostenere il carattere a suo dire arbitrario delle stime dell’Ufficio, tesi peraltro ribadita nel “ricorso no. 2”. Occorre pertanto entrare nel merito della censura.

                                         Dal profilo formale, il ricorso appare tuttavia irricevibile, perché non è motivato. La ricorrente si limita infatti ad opporre alle stime dell’Ufficio i propri listini prezzi, senza indicare per quale motivo questi ultimi rispecchierebbero valori più vicini all’effettivo prezzo di realizzazione rispetto a quelli indicati dall’Ufficio. A questo riguardo, è d’uopo precisare che il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge (ossia a breve termine) (cfr. Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 97, con rif.). È pertanto un valore fondamentalmente diverso dal prezzo a nuovo degli oggetti, anche tenuto conto di deduzioni attinenti a fattori d’invecchiamento. A prescindere dalla loro pertinenza, non può d’altronde essere tenuto conto delle allegazioni contenute nel “ricorso no. 2” nella misura in cui si riferiscono alla questione della stima, da un canto perché non sono state presentate secondo la procedura prevista all’art. 12 LPR, dall’altro perché in replica non è comunque possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del ricorso, le allegazioni di replica dovendosi limitare a quanto emerso dalle osservazioni delle controparti (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3 ad art. 12, p. 212 s.).

                                         Ma anche a prescindere dalla carente motivazione del gravame, il ricorso andrebbe comunque respinto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che le stime dell’Ufficio fossero errate. Infatti, i dati da lei forniti non possono in nessun modo essere considerati quale mezzo di prova a conforto delle proprie allegazioni, siccome sono semplici affermazioni di parte, rispettivamente “perizie” di parte (trattandosi dei doc. J e P allestiti dal marito della ricorrente), sprovviste di ogni valore probatorio.

                                   4.   A fronte di un credito di fr. 7'700.--, l’Ufficio ha inventariato oggetti per un valore di stima complessivo di fr. 26'160.--, in contrasto con quanto disposto all’art. 97 cpv. 2 LEF, norma applicabile per analogia alla procedura d’inventario (cfr. Foëx, op. cit., n. 6 ad art. 97, con rif.). La ricorrente non ha tuttavia fatto valere questa violazione né chiesto la limitazione dell’inventario a una parte degli oggetti, nemmeno dopo l’eventuale rettifica dei valori di stima; anzi, RI 1, nel suo “ricorso no. 2”, sostiene e chiede che venga accertato che l’intero arredamento espositivo, dopo la consegna delle chiavi del negozio ai locatori, si trova sotto la responsabilità di questi ultimi. Non patisce dunque alcun danno dall’estensione dell’inventario a beni sui quali non rivendica (più) alcun diritto di disposizione. D’altronde, poiché non appaiono lesi interessi pubblici o di persone che non sono parti alla procedura (cfr. DTF 129 III 595 ss. a contrario), il provvedimento non può essere ritenuto nullo (ai sensi dell’art. 22 LEF), sicché un intervento d’ufficio di questa Camera non si giustifica.

                                         Sul secondo ricorso, del 28 aprile 2005 (inc. 15.05.57)

                                   5.   Come visto sopra (cons. 3), l’Ufficio non poteva fondarsi sui dati forniti dalla ricorrente per procedere alla stima degli oggetti inventariati. Le ha pertanto correttamente fissato un termine per anticipare le spese di allestimento di una perizia. Se fondamentalmente l’anticipazione delle spese spetta al procedente (cfr. Foëx, op. cit., n. 18 ad art. 97, con rif.), va invece messa a carico dell’escusso qualora sia quest’ultimo a chiedere la nuova stima, sia esplicitamente che implicitamente a mezzo di un ricorso in cui – come nella fattispecie – contesta che l’Ufficio abbia le conoscenze specialistiche richieste (cfr. art. 9 cpv. 2 RFF per analogia; CEF 10 giugno 1996 [15.96.50], cons. 4; 17 febbraio 1997 [15.97.18).

                                   6.   Le domande che la ricorrente ha formulato alla fine del “ricorso no. 2”, indipendentemente dalla questione di sapere se rientrano o no nella competenza di questa Camera, sono irricevibili, siccome erano già proponibili al momento della presentazione del primo ricorso (cfr. supra cons. 3) e sono pertanto tardive.

                                   7.   Nella misura in cui sono ricevibili, entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97, 283 LEF, art. 9 cpv. 2 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 15 e 28 aprile 2005 di RI 1, __________, sono congiunte.

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 15 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

                                   3.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      – RI 1, __________;

                                                                      – avv. RA 2, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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