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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2006 15.2005.145

21. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,003 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Realizzazione di una quota ereditaria. Determinazione del valore di stima.

Volltext

Incarto n. 15.2005.145 15.2005.147

Lugano 21 febbraio 2006 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull¿istanza 19 dicembre 2005 di

IS 1   

chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti a

CO 2, __________  

a titolo personale (inc. 15.05.147) e quale erede di CO 1 (inc. 15.05.145) nella

CC 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   Il 3 settembre 2004, l¿IS 1, nelle esecuzioni n° __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ha pignorato i diritti ereditari spettanti a CO 2 nella CC 1, indicando quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________ RFD di __________ (GR). Il valore di stima dei diritti pignorati è stato indicato in fr. 1.--. Gli stessi diritti sono poi stati pignorati a favore di gruppi successivi il 4 gennaio 2005 (es. __________, __________,__________ e __________), il 15 aprile 2005 (es. __________, __________ e __________) e l¿11 ottobre 2005 (es. __________ e __________);

                                   2.   Il 24 maggio 2005, l¿IS 1, nell¿esecuzione n° __________ diretta contro la successione di CO 1, rappresentata da CO 2, ha pignorato i diritti ereditari spettanti alla defunta (designata con l¿espressione ¿ora eredi¿) nella CC 1, indicando pure in questo caso il fondo mapp. n° __________ RFD di __________ (GR) quale substrato della successione e il valore di stima dei diritti pignorati in fr. 1.--.

                                   3.   Gli esperimenti di conciliazione indetti dall¿Ufficio per il 29 settembre 2005 ¿ ai quali sono stati convocati tutti i creditori di entrambe le escusse ¿ si sono rivelati infruttuosi. Il 30 novembre 2005, è stato assegnato ai creditori e a CO 2 un termine per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessun creditore ha fatto uso di tale facoltà. Il 7 dicembre 2005, CO 2 ha comunicato all¿Ufficio di aver ceduto la sua quota di ¼ alla Fondazione __________ il 6 settembre 2001 a garanzia delle rette mensili arretrate dovute da CO 1.

                                         L¿Ufficio preavvisa la realizzazione all¿asta dei diritti delle escusse nella CC 1.

                                   4.   L¿art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                         In concreto, la situazione giuridica dei diritti pignorati non è chiara:

                                         1)  non è dato di sapere come l¿Ufficio abbia calcolato il valore stima di fr. 1.-- attribuito alle quote di comproprietà pignorate né risulta possibile controllarlo, in particolare perché manca nell¿incarto l¿estratto del registro fondiario relativo al fondo mapp. n° __________ RFD di __________;

                                         2)  anche per questo motivo, vi sono dubbi sul fatto di sapere chi siano i membri della CC 1 e quale sia l¿estensione delle loro relative quote (nello scritto 7 dicembre 2005, CO 2 afferma che la sua quota è di ¼);

                                         3)  i diritti ereditari di quest¿ultima risultano essere stati ceduti alla Fondazione __________; l¿Ufficio avrebbe quindi dovuto comunicare il pignoramento anche alla Fondazione per consentirle un¿eventuale rivendicazione ai sensi dell¿art. 106 LEF;

                                         4)  l¿Ufficio non ha indicato chi siano i membri della comunione ereditaria fu CO 1; questo dato di fatto era però necessario per poterli citare all¿esperimento di conciliazione relativa alla realizzazione della quota di CO 2 (o della Fondazione).

                                   5.   In queste condizioni, il valore delle quote da realizzare non è per il momento sufficientemente determinato ai sensi dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Occorre pertanto retrocedere gli incarti all¿Ufficio affinché istruisca le questioni enumerate al considerando 4. In particolare, l¿Ufficio dovrebbe informarsi presso CO 2 ¿ se del caso tramite __________ del Servizio sociale di __________ (cfr. scritto 7 dicembre 2005) ¿ o presso la Pretura dell¿ultimo domicilio di CC 1 e CO 1, se questi hanno lasciato un testamento, se le loro successioni sono state oggetto di un inventario e/o se sono stati rilasciati eventuali certificati ereditari.

                                         A futura memoria, conviene precisare che se CO 2 dovesse risultare essere l¿unica erede di CO 1, le esecuzioni dirette contro quest¿ultima sarebbero da considerare estinte (stante la fusione dei due patrimoni) a partire dal momento dell¿accettazione della successione o della scadenza del termine di rinuncia (art. 566 s. CC), fatta salva la loro continuazione contro CO 2 nell¿ipotesi di cui all¿art. 59 cpv. 3 LEF (cfr. Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, tesi Losanna 1999, p. 166 ad § 2 e pp. 238 s. ad § 1).

                                         È infine opportuno ricordare che se il valore di stima di un oggetto pignorabile (in concreto: le quote successorie) non risulta nemmeno sufficiente a coprire le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a pignorarli (art. 92 cpv. 2 LEF), a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese.

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 49, 59, 92, 132 LEF, nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

pronuncia:                    

                                   1.   L¿istanza 19 dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa all¿esecuzione diretta contro CO 1 è evasa nel senso dei considerandi.

                                   2.   L¿istanza 19 dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa alle esecuzioni dirette contro CO 2 è evasa nel senso dei considerandi.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

                                    5.   Intimazione all¿IS 1 (con entrambi gli incarti).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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