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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2006 15.2005.133

22. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·976 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Legittimazione del rappresentante del creditore. Nullità. Sospensione dell'esecuzione.

Volltext

Incarto n. 15.2005.133

Lugano 22 febbraio 2006 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di

 RI 1  patrocinata dall’avv. __________,  PA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente dalla

PI 1  patrocinata dall’  PA 2   

viste le osservazioni 20 dicembre 2005 della PI 1 e 27 dicembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   L’8 febbraio 2005, l’CO 1 ha pignorato al domicilio della ricorrente tre tappeti orientali.

                                         Il 26 settembre 2005, l’Ufficio le ha comunicato la domanda di realizzazione inoltrata dalla Fondazione __________ a nome della PI 1.

                                         Il 12 ottobre 2005, RI 1 ha chiesto una breve proroga del termine per consegnare i tappeti pignorati, in attesa di una presa di posizione definitiva dell’escutente sulla possibilità di un appuramento bonale della controversia.

                                         Il 22 novembre 2005, l’Ufficio ha nuovamente invitato l’escussa a consegnare i tappeti pignorati.

                                         Il 28 novembre 2005, quest’ultima ha chiesto all’Ufficio la sospensione della procedura esecutiva finché la Pretura di __________non si fosse pronunciata sull’eccezione di carente legittimazione della Fondazione __________ quale rappresentante della PI 1, sollevata da RI 1 in una causa di merito che essa ha promosso contro la PI 1 in pagamento di fr. 36'720,40. La ricorrente ritiene infatti che la Fondazione __________ non possa validamente rappresentare la PI 1, poiché atti di amministrazione immobiliare non rientrerebbero nel suo scopo sociale.

                                         Il 29 novembre 2005, l’CO 1 ha confermato la sua richiesta di consegna degli oggetti pignorati, non ritenendosi legittimato a sindacare la questione della validità del mandato conferito alla Fondazione __________ né a sospendere l’esecuzione senza un intervento della Pretura competente.

                                   2.   Il 2 dicembre 2005, RI 1 ha ricorso contro quest’ultimo provvedimento, chiedendone in via principale l’annullamento, nonché l’accertamento della nullità di tutti gli atti esperiti in precedenza nella stessa esecuzione su istanza della Fondazione __________. In via subordinata, la ricorrente ha richiesto la sospensione dell’esecuzione sino a decisione della Pretura sulla validità della legittimazione della Fondazione, e in via ancora più subordinata RI 1 ha chiesto il pignoramento del suo asserito credito nei confronti della PI 1 – limitatamente all’importo di fr. 26'158,95 oltre interessi e spese – in luogo dei tre tappeti pignorati l’8 febbraio 2005.

                                   3.   Come rettamente osservato dall’CO 1, il ricorso è manifestamente tardivo per quanto concerne tutti gli atti esecutivi anteriori al provvedimento del 29 novembre 2005. D’altronde, l’asserita carenza di legittimazione della Fondazione __________ non è un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF, poiché un vizio di procedura di questo genere, anche se fosse realizzato, potrebbe ledere solo gli interessi delle parti alla procedura esecutiva e non l’interesse pubblico né l’interesse di terzi.

                                   4.   La decisione del 29 novembre 2005, nella misura in cui respinge implicitamente la richiesta di sospensione dell’esecuzione formulata da RI 1 il giorno precedente, costituisce un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF, che quest’ultima ha impugnato tempestivamente. Il ricorso è tuttavia manifestamente infondato. Infatti, una sospensione dell’esecuzione a questo stadio della procedura è possibile solo con una sentenza giudiziaria ai sensi degli art. 85 o 85a LEF. Orbene, la ricorrente non allega che questo presupposto sia realizzato nella fattispecie. La causa giudiziaria alla quale allude nell’atto ricorsuale non ha nessuna attinenza con la procedura in esame, dal momento che verte non sul credito posto in esecuzione, ma su un credito vantato dalla ricorrente contro la procedente. Come già rilevato, la censura fatta valere da RI 1 non è d’altronde un motivo di nullità ed è addirittura abusiva, siccome la ricorrente non l’ha mai sollevata in precedenza, sebbene su tutti gli atti esecutivi finora emessi la PI 1 risultasse sempre rappresentata dalla Fondazione __________ (cfr. in particole il precetto esecutivo, la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione nonché il verbale e l’avviso di pignoramento). A titolo abbondanziale, occorre del resto osservare che anche se il suo scopo sociale non consentisse alla Fondazione di rappresentare terzi nell’ambito di negozi immobiliari, gli atti conclusi a nome della PI 1 sarebbero comunque validi, per il medesimo motivo per cui si ammette la validità degli atti di rappresentanza diretta di persone prive dell’esercizio dei diritti civili, ossia il fatto che le restrizioni relative alla rappresentanza delle persone giuridiche, così come quelle riferite alla capacità civile, hanno quale scopo la tutela della persona che s’intende proteggere (minore, interdetto, persona giuridica) e non quella dei terzi (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 395 ad b).

                                   5.   L’ultima domanda ricorsuale – che tende alla sostituzione del pignoramento dei tappeti con il pignoramento del credito che la ricorrente vanta contro la procedente – è tardiva. In effetti, il pignoramento dei tappeti risale già all’8 febbraio 2005. Essendo d’altronde l’asserito credito contestato, il pignoramento dovrebbe comunque essere eseguito sui tappeti (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27 ad art. 95).

                                   6.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 85, 85a, 95 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – avv. __________, PA 1, __________;

                                                                   – avv. PA 2, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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