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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2006 15.2005.127

20. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,245 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Opposizione interposta da uno solo dei comproprietari sospende l'esecuzione riguardo a tutti gli altri partecipanti.

Volltext

Incarto n. 15.2005.127

Lugano 20 gennaio 2006 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da RA 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente contro

PI 1 PI 2  

in tema di annotazione della restrizione della facoltà di disporre ai sensi degli articoli 90 RFF e 960 CC;

viste le osservazione 14 novembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.     Con PE n__________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare RI 1 procede contro PI 1 con PI 2 quale terzo comproprietario del pegno e condebitore solidale mentre con PE n. __________ lo stesso creditore procede contro PI 2 con PI 1 quale terza comproprietaria del pegno e condebitrice solidale per l’incasso di fr. 1'050'834.-- oltre accessori.

Il procedente ha indicato quale titolo di credito “cartella ipotecaria __________, contratto di mutuo ipotecario del 18.12.03 e successivo addendum del 21.07.04” mentre quale oggetto del diritto di pegno egli ha indicato la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di PI 1 e di PI 2 in ragione di un mezzo ciascuno.

                                         B.  I precetti esecutivi sono stati intimati a PI 1 il 20 settembre 2005 e ad PI 2 il 21 settembre 2005.

                                              PI 1 non ha interposto opposizione né al precetto esecutivo n. __________ intimatole quale debitrice, né al precetto esecutivo n. __________ intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile oggetto del diritto di pegno mentre PI 2 ha interposto opposizione sia al precetto esecutivo __________ intimatogli quale debitore che al precetto esecutivo n. __________ intimatogli quale terzo comproprietario dell’immobile.

                                         C.  Con scritto 13 ottobre 2005 RI 1 ha chiesto all’Ufficio l’annotazione a registro fondiario sulla particella n. __________ RFD di __________ della restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC, atteso che PI 1 non ha interposto opposizione al precetto esecutivo intimatole quale debitrice e al precetto esecutivo intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile.

                                         D.  Con provvedimento 14 ottobre 2005 l’CO 1 ha respinto la richiesta del creditore perché le opposizioni interposte da PI 2 non sono state rigettate.

E.     Contro tale provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1, postulando che l’Autorità di vigilanza ordini all’Ufficio dei registri di annotare la restrizione della facoltà di disporre sulla quota di comproprietà di spettanza di PI 1 della particella n. __________ RFD di __________. Questo perché PI 1 non ha interposto opposizione né al precetto esecutivo intimatole quale debitrice né al precetto esecutivo intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile

Considerato

in diritto:

                                        1.    Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, il PE deve essere notificato, oltre che all’escusso, anche all’eventuale terzo proprietario del pegno, rispettivamente al coniuge dell’escusso o/e del terzo proprietario personalmente, e ciò se il pegno grava l’abitazione della famiglia ai sensi dell’art. 169 CC (art. 153 cpv. 2 LEF). Sia il terzo, sia il coniuge possono interporre opposizione e far valere tanto le eccezioni che spettano loro personalmente (in particolare per il coniuge quella derivante dall’art. 169 CC), quanto quelle riferite all’esistenza, alla validità e all’estensione del diritto di pegno, nonché all’esistenza, alla validità e all’importo del credito garantito.

                                               L’esecuzione contro il terzo o il coniuge non può essere proseguita prima che lo possa essere quella promossa contro l’escusso (art. 88 cpv. 3 RFF). Non vale invece l’inverso; tuttavia la realizzazione del pegno non potrà in ogni caso aver luogo prima che il precetto diretto contro il terzo o contro il coniuge sia passato in forza di giudicato (cfr. art. 98 cpv. 3 e 100 cpv. 1 RFF) (cfr. anche Bernheim/ Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19-26 ad art. 153). Nel caso in cui il pegno appartenga a più persone in proprietà comune o in comproprietà, l’opposizione di uno solo di questi proprietari sospende l’esecuzione al riguardo di tutti i partecipanti (Bernheim/ Känzig, op. cit., n. 38 ad art. 153).

                                               Per l’art. 90 RFF a richiesta del creditore pignoratizio procedente, l’ufficio richiederà l’annotazione a registro fondiario d’una restrizione della facoltà di disporre nel senso dell’art. 960 CC nell’ipotesi in cui non sia stata fatta tempestiva e rituale opposizione contro il precetto esecutivo oppure nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata rimossa definitivamente con giudizio di rigetto o con sentenza ordinaria o se fu ritirata.

                                                L’annotazione della limitazione della facoltà di disporre nel registro fondiario esclude la buona fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC) e di conseguenza tale limitazione prevale su tutti i diritti acquisiti successivamente sul fondo. L’eventuale trasmissione della proprietà avvenuta dopo l’annotazione è civilmente valida, ma il creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione del fondo a suo favore senza che il mutamento di proprietà permetta all’acquirente di ricevere una copia del precetto esecutivo con la facoltà di sollevare opposizione (art. 88 cpv. 2 e 100 cpv. 2 RFF; cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 14 ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 20 e 42 ad art. 151-158).

                                          2.   Nel caso di specie RI 1 ha indicato quale titolo di credito la cartella ipotecaria di primo grado con diritto di subingresso di fr. 1'000'000.-- gravante la particella n. __________ RFD di __________ e quale oggetto del diritto di pegno la stessa particella di proprietà di PI 1 e di PI 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Come precedentemente evidenziato, quando come nella fattispecie il pegno appartiene per quote di comproprietà a più di una persona, l’opposizione interposta da uno solo dei comproprietari sospende l’esecuzione riguardo a tutti gli altri partecipanti. Per questo motivo, avendo le opposizioni interposte da PI 2 ai precetti esecutivi a lui notificati sospeso le esecuzioni, la decisione dell’CO 1 di non procedere ad annotare ai sensi dell’art. 90 RFF la limitazione della facoltà di disporre né sull’intero fondo particella n. __________ RFD di __________ né sulla quota di comproprietà B di PI 1 è corretta. Il ricorso di RI 1 deve essere pertanto respinto già per questo motivo. La richiesta formulata dal creditore con l’atto ricorsuale di procedere all’annotazione sulla sola quota di un mezzo di comproprietà di spettanza di PI 1 poi dovrebbe essere in ogni caso respinta, anche nell’ipotesi quindi in cui le condizioni stabilite all’art. 90 RFF fossero realizzate, atteso che il bene sui cui il procedente asserisce vantare un diritto di pegno è l’intera particella n. __________ e non una o entrambe le singole quote di comproprietà che la compongono.

                                         3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 153 cpv. 2 LEF; 169, 960 CC; 88 cpv. 2 e 3, 90, 98 cpv. 3, 100 cpv. 1 e 2 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 25 ottobre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         __________

                                         - PI 1, __________;

                                         - PI 2, __________.

                                         Comunicazione all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                      Il segretario

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