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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2006 15.2005.112

6. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,164 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Notifica di atti esecutivi alla convivente dell'escusso. Autorità di cosa giudicata di una precedente decisione dell'autorità di vigilanza. Principio della buona fede processuale. Assenza di potere disciplinare dell'autorità di vigilanza sugli impiegati postali e sugli agenti di polizia.

Volltext

Incarto n. 15.2005.112

Lugano 6 febbraio 2006 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 settembre 2005 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le esecuzioni n° __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

1.PI 1 (es. __________)      rappr. da: RA 2 2.  PI 2 (es. __________) 3.  PI 4 (es. __________)  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Il 5 agosto 2004, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento di diversi beni di RI 1 nelle esecuzioni n° __________ (PI 1), __________ (__________), __________ (PI 2), 638'876 (PI 3) e __________ (PI 5).

                                  B.   Il 7 settembre 2004, RI 1 ha ricorso contro detto pignoramento, affermando di non aver mai ricevuto personalmente alcun atto esecutivo, i crediti posti in esecuzione essendo da ricondurre alla fornitura di merce ordinata, a nome e all’insaputa del ricorrente, dalla sua convivente __________. Con sentenza del 22 ottobre 2004 (inc. 15.04.152), questa Camera ha respinto il ricorso, considerando che per stessa ammissione del ricorrente, tutti gli atti esecutivi erano stati notificati alla sua convivente, ciò che costituiva un modo di notifica valida ai sensi dell’art. 64 LEF. Contro la sentenza non è stato interposto ricorso.

                                  C.   Con il ricorso in esame, RI 1 chiede l’annullamento di tutti i precetti esecutivi emessi prima del 14 luglio 2004, e segnatamente quelli relativi alle esecuzioni n° __________, __________ e __________, poiché contrariamente alle indicazioni riportate su tali atti, essi non sono stati notificati a lui, bensì alla sua convivente.

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2005, l’CO 1 ha precisato che i precetti esecutivi n° __________, __________ e __________ erano stati notificati dagli agenti della Polizia intercomunale di __________, i quali, debitamente interpellati, avevano comunicato di aver “probabilmente” consegnato questi atti alla convivente dell’escusso, S__________, mentre la notifica del precetto n° __________ era avvenuta a cura della Posta di __________ nelle mani di quest’ultima, identificatasi quale moglie del ricorrente. Malgrado gli errori degli agenti notificatori, l’ Ufficio ha ritenuto che le notifiche degli atti esecutivi in questione fossero valide.

                                  E.   Con scritto 6 ottobre 2005, il ricorrente ha in particolare precisato di non aver trasferito il suo domicilio presso S__________ né di essere stato “a tutti gli effetti” suo convivente, dal momento che aveva mantenuto il suo domicilio e la sua abitazione a __________, pernottando solo saltuariamente dall’amica.

considerando

in diritto:

                                   1.   Come già ricordato, questa Camera, il 22 ottobre 2004, ha già emesso una sentenza (inc. 15.04.152) su parte delle censure ora riproposte dal ricorrente, con la quale ha stabilito – in particolare – che gli atti esecutivi emessi nelle esecuzioni n° __________ (PI 1), __________ (PI 2) e __________ (PI 3) erano stati validamente notificati. Questa sentenza è diventata definitiva, dal momento che RI 1 non l’ha impugnata. Il ricorso, nella misura in cui verte sulla notifica di queste esecuzioni, è irricevibile, i provvedimenti impugnati avendo ora acquistato autorità formale di cosa giudicata (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 17 ad art. 22). Non è d’altronde necessario esaminare se i motivi addotti dal ricorrente giustificano una revisione della sentenza, perché l’atto ricorsuale non adempie i requisiti di cui agli art. 26 ss. LPR.

                                   2.   Le censure relative all’esecuzione n° __________ (PI 4) sono invece di per sé ricevibili. Appaiono tuttavia manifestamente tardive, siccome, secondo le stesse affermazioni del ricorrente, egli è a conoscenza dell’esistenza delle procedure impugnate dal 14 luglio 2004. Ha pertanto avuto tutto il tempo necessario per informarsi presso l’ufficio sui precetti esecutivi che dice di non aver ricevuto e per interporre ricorso. Non può solo ora invocarne la nullità senza ledere il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1205 con i rif.). Ciò vale anche per le altre procedure esecutive pendenti contro di lui, ossia quelle di cui al considerando 1 (segnatamente per le esecuzioni n° __________ e __________, a favore delle quali egli ha ottenuto una dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF e pagato diverse rate) nonché l’esecuzione n° __________ (PI 5).

                                   3.   A titolo del tutto abbondanziale, giova osservare come la contestazione del fatto che RI 1 convivesse con S__________ al momento delle notifiche contestate – censura peraltro tardiva poiché espressa in uno scritto successivo all’atto ricorsuale senza che sia stato ordinato un’ulteriore scambio di allegati scritti (art. 12 LPR) – non possa essere presa seriamente in considerazione, allorquando il ricorrente non l’ha sollevata in nessun dei suoi due ricorsi né ha impugnato la sentenza del 22 ottobre 2004, appunto fondata su questo dato di fatto. Anche i dubbi espressi per la prima volta nello scritto 6 ottobre 2005 sull’effettiva notifica a S__________ degli atti esecutivi in esame non sono credibili. In queste circostanze è appena il caso di ribadire che la notifica di un atto esecutivo a un membro dell’economia domestica dell'escusso è valida ai sensi di legge (art. 64 cpv. 1 LEF), indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato trasmesso o meno a quest'ultimo (DTF 71 III 74; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 64), l'asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario non essendo d’altronde un valido motivo di restituzione del termine di opposizione ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF (CEF 20 gennaio 2005 [15.05.114], cons. 4). Se l’escusso ne ha subito un danno, egli può rivalersi sull’ausiliario.

                                   4.   Pure a titolo informativo, può essere osservato che l’autorità di vigilanza non ha potere disciplinare sugli ausiliari degli organi di esecuzione e fallimenti, in particolare sugli impiegati della posta e sugli agenti di polizia (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 22 ad art. 14; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 64). Qualora il loro operato dia adito a critiche, l’ufficio di esecuzione deve segnalarlo ai superiori degli agenti notificatori inadempienti.

                                   5.   Il ricorso è irricevibile.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF, 5 cpv. 3 Cost., art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 7 settembre 2005 di RI 1, __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      – avv. RA 1, __________;

                                                                      – RA 2,__________;

                                                                      – PI 2, __________;

                                                                      – PI 3, __________;

                                                                      – PI 4, __________;

                                                                      – PI 5, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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