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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.70

1. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·362 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2004.70

Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 2 aprile 2004 di

RI1  

Contro  

l’operato dell’

CO1  

nell’ambito del fallimento della società

PI1  

viste le osservazioni 14 aprile 2004 CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 1° marzo 2004 nell’ambito del fallimento  della società CO1, CO1 procedeva alla vendita ai pubblici incanti di alcuni “brevetti, domande di brevetti e studi vari” di proprietà della fallita“;

                                         che la totalità di tali beni è veniva aggiudicata alla società PI1 per l’importo di fr. 500.--;

                                         che con ricorso 2 aprile 2004 RI1, creditore della CO1 si aggrava contro l’aggiudicazione sostenendo che la fallita non disporrebbe di “beni materiali da vendere ma solo eventuali diritti, brevetti e studi”;

                                         che egli postula pertanto l’annullamento dell’incanto tenutosi il 1° marzo 2004;

                                         che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

                                         che nel caso di specie il ricorrente ha avuto conoscenza della data dell’incanto sin dal 11 febbraio 2004, data dell’invio, mediante lettera raccomandata, a tutti i creditori dell’avviso d’incanto;

                                         che il ricorso 2 aprile 2004 contro la realizzazione avvenuta il 1° marzo 2004 si rivela quindi manifestamente tardivo e va dichiarato irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:               1.    Il ricorso 2 aprile 2004 di RI1, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  RI1,

                                         Comunicazione a CO1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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