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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2004 15.2004.56

2. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·820 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2004.56

Lugano 2 giugno 2004 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 18 marzo 2004 di

RI1  

  contro  

l’operato dell’

CO1  

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI1 rappr. da RA1  

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 marzo 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni 6 aprile CO1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                            che PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito credito;

                                            che il 4 marzo 2004 veniva notificato a __________ RI1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ dell’CO1, previsto per il 29 marzo 2004;

                                            che con ricorso 18 marzo 2004 __________ RI1 si aggrava contro l’avviso di pignoramento sostenendo di non aver mai ricevuto il PE n. __________;

                                            che delle osservazioni dell’CO1 si dirà, se necessario, in seguito;

                                            che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

                                            che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

                                            che ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF);

                                            che se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo, verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione ( art. 74 cpv. 1 LEF);

                                            che nel caso in esame il PE n. __________ è stato trasmesso al Municipio di __________ dall’CO1 per effettuarne la notifica al debitore;

                                            che in data 5 maggio 2004 è stato sentito quale teste il funzionario del Comune di __________, il quale in merito alla notifica del PE in oggetto così si è espresso:

                                            “Produco la distinta allestita CO1n data 9 gennaio 2004 dei precetti esecutivi da notificare, tra i quali figura il precetto n. __________. Posso quindi affermare con certezza di aver ricevuto il PE in oggetto da notificare al debitore. Sono anche sicuro di non aver notificato il PE n. __________ al signor RI1 Probabilmente il PE è andato perso o è stato notificato ad un altro debitore. Confermo di aver notificato altri PE al signor __________ senza mai aver mai avuto problemi di notifica, è la prima volta che contesta una notifica. Mi viene mostrata copia per il creditore del PE n. __________ e confermo che la firma apposta in calce alla voce “firma del funzionario incaricato della notifica” è la mia”. (cfr. verbale audizione testimoniale __________, p. 2);

                                            che invitato a dare spiegazioni in merito alle modalità di notifica del PE in esame il teste ha risposto nel modo seguente:

                                            “ADR penso di aver preparato precedentemente il PE da notificare apponendovi la mia firma e la data perché era mia intenzione nella stessa giornata (6 febbraio 2004) di consegnarlo al debitore. Il disguido può essere sorto quando si è trattato di rispedire le copie dei precetti destinati ai creditori CO1. In quel momento probabilmente la copia del PE in oggetto destinata al debitore è stata o gettata nel cestino o notificata ad altro debitore. A sostegno della mia tesi faccio notare che nella lista dei PE da notificare vi è il PE n. __________ pure destinato al signor RI1 che è stato notificato senza problemi.” (cfr. verbale audizione testimoniale Mario __________, p. 2);

                                            che dalla risultanze istruttorie non é quindi emersa la dimostrazione dell’effettiva notifica del precetto esecutivo al ricorrente;

                                            che in applicazione del principio in dubio pro debitore, la notifica del PE n__________ a __________ RI1, deve essere considerata come non avvenuta;

                                            che di conseguenza l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione n. __________ dell’CO1 deve essere annullato;

                                            che quindi l’CO1 procederà ad una nuova notifica del __________

                                            che il ricorso va pertanto accolto;

                                            che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 64, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                  1.  Il ricorso 18 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto.

                                   1.1.   Di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione n. __________ dell’CO1.

CO1 procederà ad una nuova notifica del PE n. __________.

                                       2.  Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                       3.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.   Intimazione a:

                                             –  __________ RI1, __________;

                                            –  RA1, __________

                                            Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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