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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2005 15.2004.201

25. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,024 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

rivendicazione di proprietà

Volltext

Incarto n. 15.2004.201/202

Lugano 25 gennaio 2005 PF/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli,

statuendo sui ricorsi 22 novembre 2004 di

RI 1 Gordola e Pierpaolo PI 2, Gordola entrambi rappr. da RA 1  

  contro  

l’operato dell’

CO 1  

nell’esecuzione n. 637087 promossa da

PI 1   nei confronti di   PI 2  

richiamate le ordinanze presidenziali 24 novembre 2004 con le quali ai ricorsi è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

8 dicembre 2004 di PI 1;

13 dicembre 2004 dell’CO 1;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che PI 1 procede nei confronti di PI 2 per l’incasso del proprio credito;

                                         che in data 20 settembre 2004 l’CO 1 procedeva al pignoramento delle autovetture Chrysler Grand Voyager targata TI __________ e VW Golf targata TI __________, immatricolate a nome dell’escusso;

                                         che tali veicoli venivano dichiarati di proprietà, rispettivamente di RI 1 (Chrysler Grand Voyager) e di PI 2;

                                         che con scritto 25 ottobre 2004 la creditrice PI 1 contestava tali rivendicazioni;

                                         che –di conseguenza- l’CO 1 assegnava il 10 novembre 2004 a RI 1 e a PI 2 il termine per promuovere l’azione di cui all’art. 107 LEF;

                                         che contro l’assegnazione di quel termine sono insorti il 22 novembre 2004, con gravami separati, RI 1 e PI 2 sostenendo che alla fattispecie in esame tornerebbe applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;

                                         che delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;

                                         che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1);

                                         che i ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 (inc. n. 15.2004.201) e di PI 2 (inc. n. 15.2004.202) sono entrambi riferiti alla stessa procedura esecutiva, sono motivati allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti, così che le due vertenze possono essere congiunte;

                                         che per l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio di esecuzione la pretesa del terzo quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;

                                         che se la pretesa è contestata entro un primo termine di dieci giorni fissato dall’ufficio al debitore, rispettivamente al creditore (art. 107 cpv. 2 LEF), allora al terzo viene impartito un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 5 LEF);

                                         che, se la pretesa riguarda invece un bene mobile che si trova in possesso o in copossesso del terzo, si applica l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF secondo il quale il creditore o il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, impartendo loro l’ufficio un termine di venti giorni per promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF);

                                         che il copossesso di un bene può sussistere quando il terzo vive con l’escusso nella stessa economia domestica (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 107 LEF);

                                         che, nel caso di veicoli a motore, il possessore non corrisponde necessariamente al detentore, il cui nome figura nella licenza di circolazione, così che -ad esempio- la moglie che utilizza il veicolo del debitore e ne possiede una chiave è da ritenere copossessore dello stesso (DTF 110 III 91; Staehelin, op. cit. n. 8 ad art. 107);

                                         che nel caso di specie i veicoli rivendicati, benché immatricolati a nome del debitore, risultano essere utilizzati, rispettivamente dalla convivente e dal figlio dell’escusso, abitante anch’egli con il padre;

                                         che sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina citata in precedenza, i ricorrenti devono essere ritenuti copossessori dei veicoli rivendicati e quindi alla fattispecie in esame torna applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;

                                         che avendo la creditrice PI 1 contestato la pretesa dei ricorrenti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 108 cpv. 2 LEF, a lei e non ai ricorrenti avrebbe dovuto essere assegnato il termine per promuovere l’azione di merito;

                                         che di conseguenza l’assegnazione di termine ai ricorrenti, effettuata dall’CO 1 dev’essere annullata;

                                         che i ricorsi vanno pertanto accolti;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1, Gondola, e di PI 2, , sono congiunte.

                                   2.   Il ricorso 22 novembre 2004 di RI 1, , è accolto.

                               2.1.   Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’CO 1 a RI 1 nell’esecuzione n.__________.

                                   3.   Il ricorso 22 novembre 2004 di PI 2, è accolto.

                               3.1.   Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno a Pierpaolo PI 2 nell’esecuzione n.__________.

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione a:  – avv. RA 1,

                                                                   –PI 2,;

                                                        PI 1                                               

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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