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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2005 15.2004.200

21. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,407 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

fallimento. Vendita a trattative private di una villa situata all'estero. Assenza d'accertamento dell'esistenza di una procedura di fallimento secondario nel paese in questione

Volltext

Incarto n. 15.2004.200

Lugano 21 febbraio 2005 CJ/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 18 novembre 2004 di

__________ RI 1, __________ (VS) rappr. dall’avv. __________ RA 1, __________  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento 29 ottobre 2004 tendente alla realizzazione a mezzo di vendita a trattative private delle particelle n° __________ e __________ __________ (__________, Spagna) nella procedura fallimentare aperta contro

__________ PI 1, __________ rappr. dall’__________ D__________, __________  

procedura concernente segnatamente anche gli offerenti

                                         PI 2, __________

                                         PI 3, __________

e i creditori

                                         PI 4, __________

                                         __________ PI 5, __________

                                         __________ M__________, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con decreto 8 aprile 1993, il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di __________ PI 1. L’CO 1 è subentrato all’amministrazione speciale designata dalla prima assemblea dei creditori quando, dopo la sospensione del fallimento per mancanza di attivo avvenuta con decreto del 31 marzo 1999, la procedura è potuta essere continuata nella forma sommaria (art. 231 LEF) a seguito del versamento dell’anticipo di fr. 25'000.-- fissato dall’Ufficio.

                                  B.   Il 2 agosto 2000, l’CO 1, rendendo noto che fra gli attivi della massa fallimentare era stata inventariata una villa situata ad __________ (Spagna), ha chiesto a questa Camera di emanare un’attestazione in vista di far riconoscere in Spagna il fallimento (principale) aperto in Svizzera, così da poter far realizzare la villa a beneficio della massa. Con decisione 30 agosto 2000 (inc. 15.2000.99), questa Camera ha segnatamente accertato il carattere definitivo della sentenza di fallimento e della graduatoria nonché la competenza dell’CO 1 quale amministrazione fallimentare ordinaria.

                                  C.   Il 25 aprile 2003, la ditta PI 2 di Zurigo ha reso nota la sua disponibilità ad acquistare per fr. 300'000.-- la proprietà immobiliare del fallito situata ad __________ (Spagna).

                                  D.   Il 29 aprile 2003, il patrocinatore del fallito, ha informato l’CO 1 che la G__________ di Zurigo, iscritta nella graduatoria quale creditrice del fallito, aveva chiesto al giudice di prime istanza n° 3 di __________ la revoca della sospensione del procedimento esecutivo da essa promosso, nell’ambito del quale la banca aveva ottenuto l’aggiudicazione della villa di __________, poi sospesa in seguito all’istanza di autofallimento presentata dal fallito in Spagna. Onde evitare il trapasso definitivo e irrevocabile della proprietà a favore della banca, l’avv. D__________ (per conto di __________) ha chiesto all’CO 1 di metterla agli incanti.

                                  E.   Il 16 maggio successivo, lo stesso legale ha nuovamente chiesto la messa agli incanti della villa, trasmettendo all’CO 1 copia – con traduzione in tedesco – della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale distrettuale di I. Istanza n° 2 di __________, con la quale, su istanza di PI 1, il fallimento svizzero veniva riconosciuto in Spagna in virtù del Trattato del 19 novembre 1896 fra la Svizzera e la Spagna sull’esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile e commerciale. Il 16 giugno 2003, l’CO 1 ha confermato di voler dare seguito alla domanda.

                                  F.   Il 26 giugno 2003, PI 2, venuta a conoscenza della revoca della sospensione del procedimento esecutivo promossa dalla G__________ tramite il patrocinatore spagnolo del fallito, ha chiesto all’CO 1 di adottare i necessari provvedimenti per impedire il trapasso; così che, con scritto 2 luglio 2003, l’Ufficio ha reso attenta la G__________ sul fatto che la villa di __________ figurava nell’inventario fallimentare e sul contenuto dell’art. 169 CP che punisce la distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.

                                  G.   Il 9 febbraio 2004, l’CO 1 ha conferito mandato all’avv. __________ C__________, __________, di rappresentare gli interessi della massa fallimentare nel procedimento esecutivo promosso dalla G__________. Nel seguito, con scritto 24 maggio 2004, l’Ufficio, su istanza del patrocinatore del fallito, ha autorizzato l’avv. C__________ a chiedere al giudice spagnolo competente la revoca immediata dell’ordine di trapasso della villa di __________, certificando che la stessa faceva parte della massa fallimentare e che la distrazione di un valore patrimoniale a favore di un singolo creditore o di un gruppo di creditori costituiva reato penale sanzionato dal Codice penale svizzero.

                                  H.   Il 23 febbraio 2004, __________ M__________, iscritto in graduatoria in III classe, ha comunicato all’CO 1 il proprio interesse all’acquisto del fondo.

                                    I.   Con scritto 14 ottobre 2004, PI 2 ha formalmente inoltrato la sua offerta di acquisto, allegando un assegno bancario di fr. 300'000.-- e il 29 ottobre 2004, l’CO 1 ha comunicato l’offerta a tutti i creditori iscritti in graduatoria, dando loro la possibilità, così come ad eventuali terzi, di presentare altre offerte entro il 19 novembre 2004, e ha indetto nel contempo una licitazione privata per il 26 novembre 2004. Secondo le condizioni d’asta, depositate dal 16 al 26 novembre 2004, il piede d’asta era fissato a fr. 350'000.--, tutte le spese relative all’iscrizione del trapasso in Spagna essendo a carico dell’acquirente senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione. Era inoltre chiesto il versamento a contanti o con assegno bancario di un acconto di fr. 300'000.-- al momento dell’aggiudicazione, con l’avvertenza che esso non sarebbe stato restituito in caso di mancata iscrizione del trapasso della proprietà. Ogni garanzia da parte dell’Ufficio era esclusa, gli interessati essendo resi attenti che la proprietà da aggiudicare era oggetto di un’istanza di iscrizione del trapasso a favore della PI 4, momentaneamente sospesa in attesa di giudizio presso il Tribunale di Prima Istanza di __________.

                                  L.   Con scritto 8 novembre 2004, la PI 4, presentandosi quale cessionaria del credito della G__________, ha chiesto l’annullamento della licitazione privata, facendo valere di aver acquistato il fondo all’asta in Spagna già il 17 gennaio 2002. Ha inoltre obiettato che l’importo di fr. 300'000.-- fosse ben inferiore al vero prezzo dell’immobile, di modo che non era da escludere in concreto un tentativo di abuso.

                                  M.   Con scritto 12 novembre 2004, __________ PI 5, iscritto in graduatoria in III classe, ha chiesto che venisse bloccato con effetto immediato qualsiasi tentativo di vendita, rispettivamente di realizzazione della villa di __________, che fosse allestita una perizia del valore della proprietà dopo – a sua detta – la sua costosa ristrutturazione, da sottoporre ai creditori con la facoltà di formulare altre offerte, e che venisse autorizzato l’accesso alla villa agli interessati all’acquisto, affinché potessero rendersi conto dello stato attuale dell’immobile. Il 15 novembre 2004, l’Ufficio ha respinto tutte le richieste. Il 18 novembre 2004, accennando segnatamente all’esistenza di una perizia che determinerebbe il valore di stima attuale della villa in € 800'000, PI 5 ha ribadito le sue domande, nuovamente respinte dall’Ufficio il 19 novembre 2004.

                                  N.   Il 17 novembre 2004, la ditta PI 3 ha inoltrato un’offerta di fr. 350'000.--.

                                  O.   Ora, in data 18 novembre 2004, RI 1, iscritto in terza classe nella graduatoria, presenta “opposizione” contro la raccolta di offerte e la messa all’asta della villa di __________, in quanto essa risultava già essere stata messa all’asta dall’Ufficio dei fallimenti spagnolo competente. Il ricorrente afferma di opporsi al provvedimento a titolo “puramente cautelativo”, in quanto non avrebbe avuto il tempo di studiare il caso in modo più approfondito.

                                  P.   Nelle sue osservazioni al ricorso, il fallito ricorda il procedimento esecutivo promosso dalla PI 4 in Spagna e quello tendente all’estensione in quel Paese del fallimento svizzero, senza peraltro prendere posizione sul ricorso. L’CO 1 ha per contro concluso per la sua reiezione.

considerando

in diritto:

                                   1.   Legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF è ogni parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungs­rechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

                                         Nel caso in esame, il ricorrente riferisce un fatto – la realizzazione della villa di __________ da parte dell’ufficio dei fallimenti spagnolo competente – che, se avverato, potrebbe effettivamente avere un influsso concreto sui propri interessi nella sua qualità di creditore del fallito. Invero, egli non fornisce nessun indizio che permetta di ritenere che la villa sia veramente stata aggiudicata in Spagna, né che il ricavo sia stato superiore a quanto potrebbe fruire l’asta impugnata prevista in Svizzera, e nemmeno asserisce di aver insinuato il suo credito nella procedura fallimentare spagnola o di poterlo ancora fare. Nondimeno dagli accertamenti effettuati d’ufficio da questa Camera (in virtù degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), risultano indizi concreti secondo cui la sentenza di fallimento svizzera è stata riconosciuta in Spagna (cfr. supra ad E), sebbene non sia dato a sapere se PI 1 sia stato dichiarato in fallimento anche in quel paese (non sembrava il caso a metà del 2003, cfr. fax 13 maggio 2003 dell’avv. __________ all’avv. D__________). D’altronde, il fallito stesso pretende di aver formulato istanza di autofallimento in Spagna (cfr. supra ad D). Il ricorrente ha pertanto incontestabilmente un interesse alla sospensione del provvedimento impugnato in attesa che venga chiarita la questione delle procedure giudiziarie pendenti all’estero. Il ricorso è quindi ricevibile.

                                   2.   Il diritto internazionale dell’esecuzione forzata è retto dal principio della territorialità in senso stretto: i provvedimenti esecutivi emanati in uno Stato non spiegano effetti all’estero, salvo prescrizione contraria di una convenzione internazionale o della legislazione interna dello Stato in cui il provvedimento deve essere eseguito (ad es. art. 166 ss. LDIP) (cfr. A. R. Markus, Drittschuldners Dilemna, in Festschrift für Franz Kellerhals, Berna 2005, p. 185 s. ad 2, con rif.; per la Svizzera, Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 1997/2001, Anhang D, p. 359 ad II.1.a; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 197). Di conseguenza, l’CO 1 non era obbligato a tenere conto di eventuali provvedimenti esecutivi emanati in Spagna contro il fallito, nella misura in cui non erano stati riconosciuti in Svizzera (ciò che sembra possibile solo per le procedure fallimentari e concordatarie –conformemente agli art. 166 ss. LDIP – e non per le esecuzioni individuali, cfr. Markus, op. cit., p. 190 e nota 90). D’altronde, la licitazione privata prospettata non viola la sovranità dello Stato spagnolo: le sue autorità, e in particolare quelle preposte alla tenuta del registro fondiario, rimangono in effetti libere di riconoscere o no un’aggiudicazione pronunciata in Svizzera e d’iscrivere il trapasso a favore dell’aggiudicatario.

                                   3.   Nella procedura sommaria, l’ufficio dei fallimenti (e non i creditori) determina autonomamente il modo di realizzazione degli attivi fallimentari – l’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF non rinvia all’art. 256 cpv. 1 LEF (Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 231) –, sotto riserva del mancato consenso dei creditori pignoratizi alla vendita a trattative private di un bene gravato da pegno (art. 256 cpv. 2 LEF), ma deve per legge tenere conto - con il maggior riguardo possibile - degli interessi dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF).

                                         Nel caso di specie, l’CO 1 non appare aver sufficientemente preso in considerazione gli interessi dei creditori prima di fissare l’asta. Se esiste davvero la possibilità di far aprire in Spagna una procedura di fallimento secondario (ai sensi degli art. 166 ss. LDIP) oppure di “avocare alla massa” (cfr. art. 62 RUF) la villa di __________, l’ufficio, nell’interesse della massa, deve tentare questa via, la quale consentirebbe probabilmente di ottenere un risultato migliore di quello che potrebbe essere raggiunto con la prospettata licitazione privata, in quanto nella prima ipotesi gli offerenti non dovrebbero più temere di non poter far iscrivere il trapasso della villa in Spagna; l’allestimento di una perizia aggiornata nell’ambito di una procedura esecutiva spagnola e la facoltà per gli interessati di accedere alla villa per ispezione costituirebbero inoltre altri elementi suscettibili di favorire la presentazione di offerte (migliori) anche da parte di altre persone. La prospettata licitazione privata appare pertanto perlomeno prematura. L’Ufficio avrebbe inoltre dovuto in precedenza farsi consegnare, se del caso tramite l’avv. C__________, che già risulta difendere gli interessi della massa in Spagna (cfr. supra ad G), l’originale della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale distrettuale di I. Istanza n° 2 di __________ (cfr. supra ad E), con l’attestazione del suo carattere esecutivo. L’Ufficio avrebbe dovuto poi informarsi sulla procedura da seguire per sollecitare, sulla base di tale sentenza, la collaborazione delle autorità esecutive spagnole in vista della realizzazione della villa di __________, così come sulle possibilità di successo della procedura esecutiva promossa dalla G__________, riservata l’eventualità di denunciare questa società o i suoi organi al Ministero pubblico per il reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ai sensi dell’art. 169 CP. In base a questi accertamenti (per i quali le liquidità a disposizione della massa sembrano sufficienti, poiché dal protocollo del fallimento risulta che a fronte dell’anticipo di fr. 25'000.-- versato per la riattivazione della procedura fallimentare svizzera le spese ammontano oggi circa a fr. 4'000.--), l’Ufficio avrebbe potuto compiutamente scegliere il miglior modo di realizzazione della villa del fallito, in conformità dell’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF, fornendo inoltre ai creditori le informazioni necessarie alla valutazione della soluzione presa in considerazione. Il provvedimento impugnato va quindi annullato affinché l’Ufficio esegua gli accertamenti testé descritti.

                                   4.   Il ricorso va pertanto accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a e 231LEF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 18 novembre 2004 di RI 1, __________, è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza è annullato il provvedimento 29 ottobre 2004 dell’CO 1 tendente alla realizzazione a mezzo di vendita a trattative private delle particelle n° 110 e 111 __________, __________, (Spagna).

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      – avv. RA 1, __________;

                                                                      – avv. dott. __________        

                                                                      – PI 2, __________;

                                                                      – PI 3, __________;

                                                                      – PI 4, __________;

                                                                      – PI 5,__________;

                                                                      – __________ ,__________.

                                         Comunicazione all’CO 1, __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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