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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2005 15.2004.199

20. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·600 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

determinazione modo di realizzazione di un usufrutto. Domanda prematura. Pignoramento rendita vedovile

Volltext

Incarto n. 15.2004.199

Lugano 20 gennaio 2005 CJ/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull'istanza 17 novembre 2004 dell'

IS 1  

tendente alla determinazione delle modalità di realizzazione ex art. 132 LEF dell'usufrutto spettante vita natural durante a

PI 1

e gravante le particelle n° __________ e __________ RFD di __________ nonché n° __________ RFD di __________ di proprietà della

Comunione ereditaria fu __________

nelle esecuzioni n° __________ e __________, rispettivamente n° __________ e __________, promosse contro l'usufruttuaria da

__________, __________ rappr. dall’__________, __________   __________ rappr. dall’__________, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che secondo l’art. 95 LEF, i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili, vanno pignorati prima dei beni immobili;

                                         che dal verbale di pignoramento risulta che l’IS 1 ha omesso di pignorare la rendita di vedovanza, pari a fr. 1’742.--/mese nel 2001, che l’escussa, oltre alla rendita AVS (pari a fr. 2'060.--/mese nel 2002), percepisce dalla Fondazione di previdenza __________;

                                         che, in quanto non rientra tra le rendite del primo pilastro dichiarate impignorabili all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, la rendita vedovile, così come – indipendentemente dalla loro causa (età, morte, invalidità) – tutte le rendite della previdenza professionale (obbligatoria o no) e individuale, risulta limitatamente pignorabile ai sensi dell’art. 93 LEF appena diventi esigibile (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; DTF 120 III 71 ss.; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 48 ad § 23; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 99; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 53 ss. ad art. 93; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 12 ad art. 93);

                                         che prima di procedere alla realizzazione dei diritti d’usufrutto, l’Ufficio dovrà pignorare la rendita vedovile dell’escussa (ciò che presuppone la determinazione del suo minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF) e verificare se essa non percepisce altri redditi derivanti da eventuale locazione o affitto degli immobili oggetto d’usufrutto;

                                         che qualora la realizzazione dei diritti d’usufrutto in sé si avverasse nondimeno ancora indispensabile, l’Ufficio, prima di chiedere a questa Camera la determinazione del modo della loro realizzazione in virtù dell’art. 132 LEF, farà allestire una perizia del valore locativo degli immobili gravati dai diritti d’usufrutto, i cui costi sono da anticipare dai creditori;

                                         che nella sua istanza l’Ufficio darà inoltre informazioni sul modo in cui l’escussa esercita (o no) i suoi diritti d’usufrutto nonché i nomi e gli indirizzi dei comproprietari dei fondi gravati;

                                         che pertanto, a questa stadio della procedura, non viene dato seguito all’istanza dell’Ufficio;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93, 95, 132 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   L’istanza 17 novembre 2004 dell’IS 1 è evasa nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – IS 1;

                                                                   – __________ PI 1, __________;

                                                                   – __________;

                                                                   – __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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