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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2005 15.2004.198

14. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·509 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

ricorso contro l'aggiudicazione

Volltext

Incarto n. 15.2004.198

Lugano 14 gennaio 2005 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 11 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da RA 2  

  contro  

l’operato dell’

CO 1  

nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1 PI 2 rappr. dal RA 1   procedura concernente anche   PI 3 patrocinato da PA 1  

richiamata l’ordinanza presidenziale 15 novembre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

23 novembre 2004 delPI 1 e della PI 2;

26 novembre 2004 del PI 3;

6 dicembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che lo PI 1 e la PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;

                                         che in data 13 ottobre 2004 veniva realizzata, su richiesta dei creditori, una cartella ipotecaria al portatore di fr. 450'000.--, gravante in primo rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1;

                                         che con ricorso 11 novembre 2004 RI 1 si è aggravato contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, postulandone l’annullamento;

                                         che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nè le condizioni d’incanto, nè l’elenco oneri e di conseguenza non avrebbe potuto far valere i propri diritti nell’ambito della procedura esecutiva che lo concerne;

                                         che inoltre egli sostiene che l’aggiudicazione della cartella ipotecaria sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 126 LEF;

                                         che nelle proprie osservazioni sia lo PI 1 e la PI 2, nonché l’CO 1, sostengono la tardività del gravame;

                                         che dall’esame degli atti si evince che l’avviso d’incanto della cartella ipotecaria è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 29 settembre 2004 (cfr. doc. E, prodotto dal ricorrente);

                                         che dall’incarto esecutivo risulta inoltre la notifica al debitore dell’avviso d’incanto già in data 25 settembre 2004;

                                         che di conseguenza il ricorso 11 novembre 2004 contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, si rivela manifestamente tardivo;

                                         che abbondanzialmente va rilevato che le norme invocate dal ricorrente sarebbero semmai applicabili alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare e non a quella di realizzazione del pegno manuale, oggetto della presente vertenza;  

                                         che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 11 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  - avvRA 2,;

                                                                   -  avv PA 1,;

                                                                   -RA 1,

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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