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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2004 15.2004.175

11. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,064 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

atti esecutivi. Firma

Volltext

Incarto n. 15.2004.175

Lugano 11 novembre 2004 CJ/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di

RI 1  

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione 29 settembre 2004 di sospensione delle esecuzioni in corso promosse contro il ricorrente da

PI 1 rappr. dal __________, __________ (es. n. __________ e __________) e dall'RA 1 (es. n. __________, __________, __________ e __________)  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Lo PI 1 procede contro il ricorrente per l'incasso di diversi crediti, in particolare oggetto delle esecuzioni n. __________, __________ e __________.

                                  B.   In occasione di un precedente ricorso interposto da __________ RI 1 (inc. 15.04.54), questa Camera ha annullato la decisione 1° marzo 2004 dell'CO 1 di pignorare d'ufficio la rendita dell'escusso nell'ambito delle esecuzioni menzionate sopra, in base ai dati di un verbale di pignoramento del 13 giugno 2003. L'Ufficio è stato invitato a sospendere l'esecuzione in virtù dell'art. 61 LEF, fissando nel contempo a __________ RI 1 un breve termine per designarsi un rappresentante.

                                  C.   Con provvedimento 29 settembre 2004 a firma di __________ __________, cursore presso l'CO 1, al ricorrente è stata concessa una sospensione delle procedure a suo carico fino al 30 ottobre 2004, termine entro il quale è stato invitato a nominarsi un rappresentante.

                                  D.   __________ RI 1 contesta questo provvedimento, facendo valere che competente per decidere la sospensione delle esecuzioni è l'Ufficiale o il suo supplente e non il funzionario che l'ha firmato.

                                  E.   Nelle sue osservazioni, il Supplente ufficiale, __________ __________, si è opposto al ricorso, ritenendo che l'Ufficiale o il suo sostituto potesse delegare a un suo collaboratore la firma degli atti dell'Ufficio.

                                  F.   Con scritto 13 ottobre 2004 pervenuto all'CO 1 il 18 ottobre 2004, l'RA 1 ha ritirato le esecuzioni n. __________ e __________. Il ricorso in esame è pertanto diventato privo di oggetto per queste due esecuzioni, ma non per le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ tuttora in corso.

considerando

in diritto:

                                   1.   Secondo il testo dell'art. 61 LEF, "in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato". Come per altre norme della LEF (ad es. art. 132 cpv. 1 e 140), il fatto che il legislatore abbia indicato l'ufficiale invece dell'ufficio non significa che egli sia tenuto ad adempiere personalmente il compito affidatogli (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 10). Infatti, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni (cfr. art. 2 cpv. 5 LEF). In particolare, il diritto di firma degli atti esecutivi va disciplinato dal diritto cantonale (cfr. art. 6 Rform.; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 2; Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 2).

                                   2.   La Legge cantonale ticinese di applicazione della LEF (LALEF, RL 3.5.1.1) non prevede alcunché in merito al diritto di firma, limitandosi a un generico rinvio alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD, RL 2.5.4.1) per la definizione delle attribuzioni dell'ufficiale, del supplente e dei funzionari (art. 2 cpv. 3). Ma anche questa legge cantonale non regola la questione del diritto di firma. Essa è invece oggetto dell'art. 3 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 2.4.1.8) che si basa sulla Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6). Di queste disposizioni l'art. 4 prevede che il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate: gli uffici di esecuzione e fallimento non fanno parte di questa gerarchia amministrativa. Si deve pertanto concludere che l'ordinamento giuridico cantonale -a fronte della delega contenuta nell'art. 2 cpv. 5 LEF- appare lacunoso, segnatamente in merito al diritto di firma degli uffici. La lacuna dev'essere colmata applicando per analogia l'art. 1 cpv. 2 CC.

                                   3.   Corrisponde a un uso prolungato e ininterrotto negli uffici di esecuzione e fallimenti del Canton Ticino che il singolo funzionario sia abilitato a firmare gli atti che rientrano nella propria funzione, determinata in parte dall'autorità di nomina e in parte dall'Ufficiale. Il valore giuridico di quest'usanza è riconosciuto sia dagli stessi uffici, sia dall'autorità di vigilanza, sia dall'utenza, tant'è vero che a conoscenza di questa Camera è la prima volta che viene contestata la facoltà di un funzionario a firmare atti esecutivi. Si può pertanto ritenere che l'uso in questione sia diventato diritto consuetudinario ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 CC (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 169).

                                         Nel caso concreto, risulta inutile esaminare se la decisione impugnata rientrasse o no nelle funzioni del funzionario che l'ha firmata. In effetti, si può considerare che con le sue osservazioni, il supplente ufficiale ne ha in ogni caso ratificato l'operato.

                                   4.   Il ricorrente, oltre a dichiararsi disponibile per una conciliazione, alludendo alla disciplina della mediazione, chiede di essere citato per un preliminare colloquio informale. Sennonché, come già esposto in altra occasione, va ricordato che né la LEF, né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono il ricorso all'istituto della mediazione, o la possibilità di interventi conciliativi così come richiesti dal ricorrente. D'altra parte, è facilmente comprensibile che uno degli scopi per i quali il giudice deve attenersi ai disposti sostanziali e processuali (federali e cantonali) è proprio anche quello di garantire ai cittadini un trattamento uguale per tutti.

                                   5.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 2, 17, 20a, 61 LEF, 6 Rform., 1 cpv. 2 CC, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 2 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      – __________ RI 1, __________

                                                                      – RA 1, __________

                                                                      – __________, __________

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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