Incarto n. 15.2004.172
Lugano 26 ottobre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di
RI1 rappr. da RA1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI1
viste le osservazioni 8 ottobre 2004 dell’CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. RI1 procede nei confronti di PI1 per l’incasso del proprio credito.
B. In data 8 settembre 2004 l’CO1 emetteva un attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1 nei confronti di PI1, sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di esistenza
Introito debitore fr. 3’913.45
minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’430.-riscaldamento fr. 80.-alimenti fr. 564.55
trasferte fr. 150.-pasti fuori domicilio fr. 220.-lavori faticosi fr. 140.-supplemento per pulizia vestiti fr. 60.--
Totale fr. 4'194.--
Nessuna eccedenza pignorabile.
C. Con ricorso 15 settembre 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo contestando l’importo riconosciuto dall’CO1 a titolo di canone di locazione e riscaldamento, ritenendolo elevato per un appartamento situato ad
D. Con osservazioni 8 ottobre 2004 l’CO1 conferma la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del ricorso
Considerando
in diritto:
1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
3. Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’430.--, nonché fr.80.-- per spese di riscaldamento, per un appartamento di 4 locali che l’escusso occupa ad unitamente alla moglie. Orbene, l’alloggio occupato dall’escusso risulta sproporzionato alle sue effettive esigenze e possibilità, pur tenendo conto che egli ospita saltuariamente il figlio durante l’esercizio del proprio diritto di visita. L’importo riconosciuto dall’CO1 andrebbe quindi ridotto. Una decurtazione in tal senso non viene tuttavia attuata, essendo il contratto di locazione stato stipulato il 10 aprile 2001 per una durata determinata di 5 anni (scadenza il 31 marzo 2006), ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.
4. Il ricorso di RI1 va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 15 settembre 2004 di RI1, , è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - RA1, ;
- PI1,
Comunicazione all’CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario