Incarto n. 15.2004.170
Lugano 27 ottobre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2004 di
RI 1 RI 2
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle esecuzioni n. __________ promosse nei confronti di
RI 2,
da
PI 1
viste le osservazioni
24 settembre 2004 del PI 1;
5 ottobre 2004 dell’CO 1
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Il PI 1 procede nei confronti di RI 2 per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 13 settembre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza:
Introito debitore fr. 1'897.-- (27,5%)
Introito coniuge fr. 5’000.-- (72,5%)
Totale introiti fr. 5'309.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’200.-cassa malati fr. 638.-trasferte fr. 400.--
Totale fr. 3’788.--
Minimo di esistenza del debitore: 27,5% di fr.3’788= fr. 1'042.--
Eccedenza mensile a carico del debitore: fr. 1’897.-- - fr. 1'042.-- = fr. 855.--.
D. Contro tale provvedimento si sono aggravati i coniugi RI 2 con ricorso 19 settembre 2004 sostenendo che il calcolo effettuato dall’CO 1 sarebbe errato, in quanto non terrebbe conto dei pagamenti mensili di fr. 500.-- effettuati dall’escusso a saldo di imposte arretrate. Inoltre non sarebbero stati considerati il pignoramento di reddito pendente nei confronti della moglie dell’escusso, nonché i costi di riscaldamento ammontanti a fr. 300.-- mensili. Da ultimo andrebbe inserito nel minimo vitale l’importo mensile di fr. 1'072.-- per il mantenimento agli studi universitari del figlio della moglie dell’escusso.
E. Delle osservazioni del PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non solo il debitore ma anche il suo coniuge può far valere che il pignoramento di reddito incide sul minimo vitale della famiglia e quindi interporre ricorso contro il verbale di pignoramento (cfr. DTF 116 III 75 consid. 1a).
Di conseguenza la moglie del debitore, pur non essendo escussa, è legittimata ad interporre ricorso contro il verbale di pignoramentCO 1.
3. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’CO 1 ha quindi agito correttamente considerando nella determinazione del minimo vitale il reddito conseguito dal coniuge dell’escusso. Tuttavia la richiesta della moglie del debitore di considerare nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di fr. 300.-- ,oggetto di pignoramento di reddito nei suoi confronti, non può essere accolta non trattandosi di una voce di spesa addebitabile al minimo vitale comune della famiglia secondo la tabella dei minimi di esistenza.
4. Il ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti a titolo di imposte comunali e cantonali.
Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al Cantone.
5. I ricorrenti postulano che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese per il mantenimento agli studi del figlio venticinquenne. Orbene secondo il punto 2.6. della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabella) emanata da questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.
Per costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194). Di conseguenza la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo di esistenza i costi per gli studi del figlio maggiorenne non può essere accolta.
6. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso in esame CO 1 ha considerato nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di fr. 1'200.-- a titolo di locazione per un appartamento di 4 locali, che l’escusso occupa a __________ unitamente alla moglie. Come si evince dal contratto di locazione prodotto agli atti, tale importo risulta già comprensivo dei costi accessori, pari a fr. 300.-- mensili. Di conseguenza la richiesta dei ricorrenti di considerare nel calcolo del minimo vitale l’importo mensile di fr. 300.-- per spese di riscaldamento, non può essere accolta. Va rilevato che eventuali spese supplementari di riscaldamento, ad esempio a titolo di conguaglio spese, potranno, se del caso e se documentate, essere oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.
7. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 19 settembre 2004 di RI 1 e RI 2, , è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
- PI 1,;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario