Incarto n. 15.2004.140 15.2004.159
Lugano 21 ottobre 2004 FP/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sui ricorsi 19 agosto e 7 settembre 2004 di
RI 1 rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
Nell’esecuzione n. 618798 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
richiamate le ordinanze presidenziali 25 agosto e 20 settembre 2004 con le quali ai ricorso veniva negato l’effetto sospensivo
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.
B. In data 13 agosto 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di esistenza
Introito fr. 3’932.-minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’033.-cassa malati fr. 645.--
Totale fr. 3’228.--
Eccedenza pignorabile fr. 704.--
C. Con ricorso 19 agosto 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’CO 1 non terrebbe conto della reale composizione del nucleo famigliare, comprendente anche la figlia del ricorrente, nonché del reddito percepito dalla moglie del debitore. Di conseguenza nella determinazione del minimo di esistenza andrebbe inserito anche il premio della cassa malati per la figlia, pagato dal ricorrente, nonché il reale canone di locazione pari a fr. 1'700.--. Il ricorrente motiva tale richiesta, affermando che la figlia, essendo ancora gli studi, non riesce a sopperire al proprio sostentamento.
D. Con decisione 27 agosto 2004 l’CO 1 riconsiderava il provvedimento impugnato e allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico dell’escusso:
Introito debitore fr. 3'932.--
Introito moglie fr. 1'377.--
Totale introiti fr. 5'309.-minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’033.-cassa malati fr. 645.--
Totale fr. 3’228.-eccedenza mensile pignorabile dei coniugi: fr.5'309.-- - fr. 3'288.--= fr. 2'081.—
eccedenza mensile a carico del debitore: fr. 3'932.-- - fr. 2'391.-- = fr. 1'541.—
E. Contro tale provvedimento si è nuovamente aggravato l’escusso con ricorso 7 settembre 2004 sostenendo che il calcolo effettuato dall’CO 1 sarebbe errato, in quanto dal 1° settembre 2004 la moglie dell’escusso avrebbe cessato l’attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Inoltre sarebbe stato totalmente ignorato il fatto che la figlia dell’escusso, pur essendo maggiorenne, sta seguendo la formazione di infermiera ed il salario percepito sarebbe insufficiente a coprire le proprie spese di mantenimento. Di conseguenza tali costi e segnatamente le spese di locazione e di cassa malati sarebbero assunte dall’escusso. In particolare il canone di locazione di fr. 1'700.-- sarebbe giustificato dal fatto che la figlia vive con i genitori. Di conseguenza tenendo conto di tali circostanze il reddito del ricorrente sarebbe impignorabile.
F. Nelle sue osservazioni 4 ottobre 2004 l’CO 1 ribadisce la correttezza del proprio operato e postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il
provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3). Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, il principio della celerità, ispirato all’art. 58 PA al quale si rifà l’art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso contro l’originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre un ricorso contro la nuova decisione (Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17; di altra opinione: Karl Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konlkursgesetz, in: AJP 1996, p. 1346). In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che il legislatore, pur rifacendosi all’art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato l’effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti; il silenzio dell’art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall’organo di esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l’autorità di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione. Nel caso in esame lCO 1 a seguito del ricorso 19 agosto 2004 di RI 1 ha modificato il calcolo del pignoramento di reddito senza tuttavia accogliere le richieste del ricorrente. L’eccedenza pignorabile è stata infatti fissata in fr. 1'541.-- in luogo di fr. 704.--.
Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
Il gravame 7 settembre 2004 riprende le medesime argomentazioni di cui al ricorso 19 agosto 2004, si basa sul medesimo complesso di fatti ed è diretto contro il medesimo pignoramento di reddito nell’esecuzione n. 618798 dell’CO 1. Pertanto si giustifica la congiunzione delle procedure inc. 15.2004.140 e inc. 15.2004.159.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie il ricorrente ha comunicato che la moglie ha cessato l’attività lavorativa a far tempo dal 1° settembre 2004. Di conseguenza il calcolo del minimo di esistenza deve essere adattato alle mutate circostanze. Eventuali ulteriori modifiche della situazione famigliare e reddituale dell’escusso potranno essere fatte valere mediante riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.
4. L’escusso pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese per il mantenimento della figlia agli studi. Orbene secondo il punto 2.6. della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabella) emanata da questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.
Per costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194). Di conseguenza la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo di esistenza il premio della cassa malati per la figlia maggiorenne non può essere accolta.
5. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato l’intero importo di fr. 1'700.-- a titolo di locazione per un appartamento di 4 locali, che l’escusso occupa a __________ unitamente alla moglie, e alla figlia maggiorenne. Secondo il punto 5.2 della Tabella deve essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un reddito ( cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 71, n. 229/230). Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore vive la figlia, la quale lavora come apprendista infermiera percependo un salario mensile netto di fr. 1'103.90. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in esame deve essere considerata un’adeguata partecipazione della figlia alle spese di locazione nella misura di fr. 367.--, pari ad un 1/3 circa del proprio reddito. Quindi l’importo di fr. 1'033.-- riconosciuto dall’CO 1 a titolo di canone locatizio deve essere aumentato a fr. 1'333.-- (fr. 1'700.-- - fr. 367.--).
Sulla base delle considerazioni testé esposte il calcolo del minimo di esistenza a carico di RI 1 risulta essere il seguente:
Minimo di esistenza
Introito fr. 3’932.-minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’333.-cassa malati fr. 645.--
Totale fr. 3’528.--
Eccedenza pignorabile fr. 404.--
6. I ricorsi di RI 1 vanno pertanto parzialmente accolti.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1.Le procedure di cui agli inc. 15.2004.140 e inc. 15.2004.159 sono dichiarate congiunte.
2.Il ricorso 19 agosto 2004 di RI 1, è parzialmente accolto.
3.Il ricorso 7 settembre 2004 di RI 1, è parzialmente accolto.
4.Di conseguenza il minimo di esistenza a carico di RI 1, è determinato in fr. 3'528.-- in luogo di fr. 3'228.--
5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
7. Intimazione a: - avv. RA 1,
- PI 1,;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario