Incarto n. 15.2004.132
Lugano 15 settembre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI1
viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ilPI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;
che il 25 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1;
che tale precetto veniva notificato il 26 marzo 2004 a __________
che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti dal PI1;
che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile;
che egli postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;
che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via;
che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;
che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti;
che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti ;
che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a;
che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che il ricorso va pertanto respinto
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI1;
– PI1
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario