Incarto n. 15.2004.120
Lugano 25 novembre 2004 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 settembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento 4 giugno 2003/19 luglio 2004 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 rappr. dall’ RA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 20 marzo 2002, l’Ufficio esecuzione (Betreibungsamt) di __________, su rogatoria dell’CO 1 (in seguito CO 1), ha notificato il precetto esecutivo n. __________ al ricorrente con le specifiche: “__________”.
B. Il 12 novembre 2002, il creditore procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento è stato emesso il 14 novembre 2002.
C. Il 25 novembre 2002, l’CO 1 ha chiesto al Betreibungsamt __________ di eseguire il pignoramento in via rogatoriale. Con atto di pignoramento (Pfändungsankündigung) 2 dicembre 2002, il Betreibungsamt __________ ha attestato che il debitore non possedeva beni ad __________, indicando però che eraproprietario di un fondo a __________, oggetto di pignoramento da parte del Betreibungsamt __________.
D. Il 4 giugno 2003, su richiesta rogatoriale 18 marzo 2003 dell’CO 1, il Betreibungsamt __________ ha pignorato il fondo part. n. __________ di __________.
E. Il 9 febbraio 2004, l’CO 1 ha chiesto al Betreibungsamt __________ in via rogatoriale il pignoramento dei mobili e del salario del ricorrente. La richiesta essendo stata probabilmente trasmessa d’ufficio al Betreibungsamt __________, quest’ultimo ha fatto pervenire all’CO 1 il 29 aprile 2004 un atto di pignoramento di salario (“Lohnpfändung”) non firmato e non datato, apparentemente compilato dall’escusso stesso. In base a questi dati, l’CO 1, il 19 luglio 2004, ha stabilito il minimo di esistenza del debitore in fr. 3'830.--. Il 26 luglio 2004, l’Ufficio ha notificato il pignoramento di salario alla Cassa di disoccupazione __________, __________, la quale, a fine settembre, risultava aver versato due importi di fr. 388,05 per i mesi di luglio e agosto 2004.
F. Il 20 agosto 2004, l’CO 1 ha spedito alle parti il verbale di pignoramento, relativo sia al pignoramento del fondo di __________ che a quello delle indennità di disoccupazione del ricorrente.
G. Con ricorso 2 settembre 2004, parzialmente e approssimativamente tradotto in italiano con atto pervenuto all’Ufficio il 9 settembre 2004, __________ RI 1 contesta la competenza territoriale dell’CO 1: afferma di non più essere domiciliato in Ticino dal novembre 2002, precisa di risiedere attualmente a __________, pretende che la lingua ufficiale dell’esecuzione dev’essere il tedesco, siccome egli è domiciliato a __________, e indica di poter pagare al momento al massimo fr. 100.-- a 150.-- al mese.
H. La parte creditrice contesta la tempestività del ricorso, chiedendo inoltre che venga dichiarato irricevibile in quanto non adempirebbe ai requisiti minimi di motivazione. Nel merito, essa ritiene che il ricorrente non abbia comprovato di non più essere domiciliato nel Ticino e abbia comunque omesso di ricorrere tempestivamente contro la notifica dell’avviso di pignoramento, che ai sensi dell’art. 53 LEF fonda la competenza dell’CO 1.
I. Anche l’Ufficio sostiene la tardività del ricorso in base all’art. 53 LEF.
considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Il resistente ritiene la motivazione del ricorso insufficiente. A torto. Ancorché molto sommariamente, il ricorrente lascia infatti chiaramente intendere di contestare la competenza locale dell’CO 1 nonché l’uso della lingua italiana, per il fatto di essere domiciliato in un comune non ticinese. Visto che il legislatore federale ha voluto che le parti potessero far valere i propri diritti anche senza l’ausilio di patrocinatori, è generalmente ammesso che le esigenze di motivazione del ricorso non devono essere troppo elevate (cfr. I. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 117 ad c; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 43 ad art. 20a; pongono invece maggiori esigenze: Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 52 ad § 6; Cometta, op. cit., n. 4.2 ad art. 7, p. 130 s.).
2.Sia la controparte che l’CO 1 ritengono il ricorso tardivo, poiché il ricorrente non ha tempestivamente impugnato l’avviso di pignoramento 14 novembre 2002, che giusta l’art. 53 LEF è determinante per stabilire la competenza territoriale dell’Ufficio.
2.1. Secondo dottrina e giurisprudenza, è nulla la prosecuzione dell'esecuzione da parte di un ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (cfr. DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]; Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ad § 10; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 ad art. 46-55, con rif.; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 28 ad art. 46, con rif.), nullità che può essere sollevata in ogni tempo (art. 22 LEF).
2.2. Il motivo di questa nullità (cfr. DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.) sta nella protezione degli interessi di terzi non parte alla procedura (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF), e più precisamente nella salvaguardia del diritto degli altri creditori dell’escusso di partecipare al pignoramento (art. 110 e 111 LEF), che risulterebbe compromesso qualora l’esecuzione avvenisse in un foro diverso di quello stabilito dalla legge.
Nel caso concreto, tale rischio non sussiste, poiché nessuno degli uffici di esecuzione confederati la cui assistenza è stata chiesta (cfr. supra ad C, D e E) – neppure quello di __________ (a detta del ricorrente competente) – ha contestato la competenza principale dell’CO 1. Si può pertanto escludere l’esistenza di altri pignoramenti contemporanei a quello ticinese. In mancanza di un motivo di nullità, la tempestività del ricorso va esaminata d’ufficio.
2.3. Non è dato sapere se e quando l’avviso di pignoramento 14 novembre 2002 è pervenuto all’escusso, siccome non risulta essere stato notificato con invio raccomandato. Si evince però dall’incarto che egli ne abbia avuto conoscenza al più tardi il 24 febbraio 2004, come da lui stesso scritto sull’avviso di pignoramento (“Pfändungsankündigung”) allestito il 17 febbraio 2004 dal Betreibungsamt di __________, nel quale quest’ultimo indica esplicitamente di agire su mandato (“im Auftrag”) dell’CO 1, menzionando d’altronde il numero d’esecuzione (__________) (cfr. fax spedito dal “Buero A. RI 1”, erroneamente datato 16 febbraio 2000). Il ricorso, del 2 settembre 2004, è pertanto tardivo.
3. Il ricorrente pretende che, nella procedura in esame, la lingua ufficiale è il tedesco, siccome egli è domiciliato a __________. Orbene almeno nell’ottica di precisare al ricorrente il motivo per cui la presente decisione è redatta in italiano-, ricordato come la procedura di ricorso sia disciplinata dal diritto cantonale su tutte le questioni non regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF), l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive che il ricorso deve essere redatto in lingua italiana. Come rettamente ricordato dall’CO 1 – anche in lingua tedesca – nel provvedimento 2 settembre 2004 di assegnazione del termine per la traduzione del ricorso, le parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36, 83 III 57 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 165 ad art. 20a; CEF 9 marzo 2000 [14.2000.6], cons. 2). Nel Cantone Ticino è imperativo l'uso dell'italiano (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).
4. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 53 LEF, 7 LPR, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 2 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________ RI 1, __________
– __________ __________ RA 1, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario