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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.07.2004 15.2004.107

9. Juli 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,169 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2004.107

Lugano 9 luglio 2004 CJ/fp/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso/istanza di revisione 7 giugno 2004 di

RI1 rappr. dal socio gerente RA1

  Contro  

la sentenza 12 maggio 2004 di questa Camera (inc. 15.2004.86) sul ricorso ex art. 17 LEF del 30 marzo 2004 interposto dalla stessa RI1 nell'esecuzione n. 466'648 del CO1 promossa da

PI1  

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con sentenza 12 maggio 2004 (inc. 15.2004.86), questa Camera ha respinto il ricorso 30 marzo 2004 di RI1 diretto contro l'emissione della comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________, ritenendo che l'escussa avesse ritirato l'opposizione in sede pretorile, durante l'udienza di contraddittorio, per cui la procedura esecutiva poteva essere proseguita;

                                         che il 7 giugno 2004, RI1 ha ricorso davanti al Tribunale federale contro siffatta sentenza, allegando che l'opposizione era stata ritirata da persona non abilitata a rappresentare la società escussa e rilevando come un ex dipendente della stessa era stato denunciato al Ministero pubblico per furto, appropriazione indebita e falsità in documenti;

                                         che il ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto rimedio di diritto;

                                         che nel caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso atto che in gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato;

                                         che nel frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità cantonale per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.);

                                         che la qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto;

                                         che con denominazione errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di doversi aggravare unicamente al Tribunale federale perché indottovi dall’indicazione in sentenza dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20 a cpv.2 n. 4 seconda proposizione LEF si compendiano nel ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF – senza sapere che le stesse argomentazioni, o almeno parte di esse, possono già essere formulate con la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza;

                                         che ne consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da RI1 deve essere subito trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel senso degli art. 25 ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per evitare che possano darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla domanda di revisione dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti;

                                         che da questo modus operandi non deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui resta aperta la via del ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio cantonale;

                                          che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27);

                                         che nel caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell’art. 26 lett. b LPR (prova di fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell'esecuzione o del provvedimento), in quanto se l'opposizione fosse da considerare ritirata da persona non abilitata a rappresentare l'escussa, andrebbe dichiarata la nullità della comminatoria di fallimento;

                                         che in base a tale considerazione si è proceduto al richiamo dell'incarto EF.2003.613 della Pretura di Bellinzona riferito all'istanza di rigetto dell'opposizione di PI1 nell'esecuzione in oggetto;

                                         che da siffatto incarto risulta che all'udienza 16 ottobre 2003 di discussione dell'istanza di rigetto era presente per l'escussa tale Z__________, che non figura a registro di commercio tra le persone abilitate a rappresentare RI1;

                                         che non vi è nell'incarto alcuna procura a favore di Z__________;

                                         che del resto era previsto nel verbale di udienza che la pattuizione raggiunta da G__________, per la parte istante, e Z__________ per la parte convenuta, sarebbe dovuta essere anche firmata "per conferma" da __________ S__________, avente diritto di firma per PI1, risp. da __________ RA1, socio e gerente di RI1;

                                         che è giunta in Pretura solo la conferma di __________ (cfr. verbale allegato allo scritto 20 ottobre 2003 dell'escutente), mentre quella che era verosimilmente la copia destinata a RI1 è rimasta nell'incarto e non è stata controfirmata da __________ RA1 (cfr. verbale di udienza senza le firme né di __________ RA1 né di __________ S__________);

                                         che in queste condizioni, l'opposizione al PE n. __________ è da considerare non validamente ritirata, sicché la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2004 è nulla;

                                         che l’istanza implicita di revisione della sentenza 12 maggio 2004 di questa Camera contenuta nel ricorso 7 giugno 2004 di RI1 al Tribunale federale va quindi accolta;

                                         che non si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR), perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale;

                                         che il ricorso 7 giugno 2004 di RI1 al Tribunale federale va comunicato a quest’ultimo unitamente all’incarto completo nonché alla presente decisione.

Richiamati gli art. 17, 19, 20a, 22 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.      L’istanza di revisione della sentenza 12 maggio 2004 di questa Camera (inc. 15.2004.86), contenuta nel ricorso 7 giugno 2004 di RI1 al Tribunale federale, è accolta.

                                     1.1.   Il dispositivo n. 1 della sentenza 12 maggio 2004 della Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d'appello (inc. 15.2004.86) è modificato come segue:

                                          "1.   Il ricorso 3 marzo 2004 di RI1, __________, è accolto.

                                        1.1.   Di conseguenza, la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2004 nell'esecuzione n. __________ è annullata."

                                      1.2.   Gli altri dispositivi rimangono invariati.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:

                                                –   RI1, __________, c/o __________ RA1, __________;

                                                –   PI1, __________.

                                               Comunicazione a:

                                                –  Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, unitamente agli incarti completi del CO1 e di questa Camera (inc. 15.2004.86 e 15.2004.107);

                                                –  CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                    Il segretario

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