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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 15.2003.99

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·981 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.99

Lugano   EC/fc/…

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 giugno 2003 di

__________  

  Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio agente su incarico rogatoriale dell’Ufficio fallimenti di Lugano (Rog. n. __________) nell’ambito del fallimento della

__________  

in tema di riparto provvisorio;

viste le osservazioni:

- 17 giugno 2003 dell’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

- 18 giugno 2003 del Comune di __________;

- 20 giugno 2003 dell’UF di Lugano, __________;

- 23 giugno 2003 dell’UEF di Mendrisio, Mendrisio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                         A.  Con decreto del 13 dicembre 1994 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________.

                                          B.  Su incarico rogatoriale dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 16 febbraio 1998 l’UEF di Mendrisio ha allestito e depositato gli elenchi oneri riferiti alle particelle da n. __________ a n. __________, da n. __________ a n. __________ e da n. __________ a n. __________ di __________ di proprietà della fallita. Gli elenchi oneri sono nel frattempo passati in giudicato.

                                          C.  Con scritto 15 marzo 2002 il __________ ha chiesto, ex art. 108 cpv. 1 RFF, l’incanto in blocco dei fondi siti nel Comune di __________.

                                          D.  Con avviso d’incanto del 9 settembre 2002, pubblicato sul FUC n. __________, l’UEF di Mendrisio ha stabilito al 18 marzo 2003 l’incanto delle particelle della fallita, stabilendo il deposito delle condizioni d’asta al 31 gennaio 2003.

                                          E.  Il 31 gennaio 2003 l’UEF di Mendrisio ha depositato le condizioni d’incanto relative agli immobili in oggetto. Nelle condizioni d’incanto si legge in particolare che:

                                               -    “7. L’aggiudicatario paga a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:

                                                    a) i capitali dei crediti garantiti da pegno contrattuale o legale, che sono esigibili secondo l’elenco oneri, gli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le spese di esecuzione;

                                                    b) le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione”;

                                               -    “8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:

                                                    a) le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario (…);

                                                    b) i crediti assistiti da ipoteca legale (…) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri (…)”;

                                               -    “10. I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

                                                    omissis

                                                    II. Turno d’asta: vendita in blocco (…)

                                                    a) fr. 410'000.-- in acconto sul prezzo di aggiudicazione (…)

                                                    b) fr. 82'000.-a garanzia spese di trapasso della propretà (…)”;

                                               -    “16.Su istanza da parte del creditore ipotecario di I grado, la vendita viene effettuata mediante doppio turno d’asta (ART. 108 RFF).

                                                    omissis

                                                    La quota di riparto spettante a ogni fondo in seguito all’asta in blocco dovrà risultare almeno uguale all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo nell’ambito dell’asta singola”.

                                          F.  In sede di pubblico incanto del 18 marzo 2003 le particelle sono state aggiudicate in blocco al __________ per fr. 997'000.--.

                                          G.  Con provvedimento 28 maggio 2003 l’UEF di Mendrisio ha trasmesso al __________ un “conteggio del saldo del prezzo di aggiudicazione”, richiedendo il versamento dell’importo di fr. 272'245.95.

                                          H.  Con tempestivo ricorso 6 giugno 2003 il __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 28 maggio 2003 dell’UEF di Mendrisio, atteso che:

                                               -    lo scritto 2 maggio 2003 dell’UEF di Mendrisio “attesta il conteggio saldo del prezzo di aggiudicazione nonché gli importi da computarsi sul prezzo di aggiudicazione”;

                                               -    “al riguardo s’attira l’attenzione sull’importo di fr. 124'355.30 con causale versati a saldo prezzo di aggiudicazione e per il pagamento spese di trapasso della proprietà come a condizioni d’incanto”;

                                               -    “l’importo in paraola è stato quindi corrisposto dal ricorrente a seguito dell’imtimazione 16 aprile 2003”;

                                               -    “l’importo di fr. 77'872.30 di cui beneficia il Comune è stato calcolato sulla base dell’unita tabella allestita dall’UEF di Mendrisio (doc. D). Il calcolo è corretto, essendo avvenuto in conformità dell’art. 108 cpv. 3 RFF, applicabile alla procedura fallimentare per effetto dell’art. 130 RFF”;

                                               -    “il TF ha già precisato che nel caso di una vendita in blocco è possibile inserire nelle condizioni d’incanto una clausola secondo cui il ricavato deve permettere di attribuire a ogni fondo una quota per lo meno uguale all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo nell’asta singola (DTF 61 III 134 s.)”.

                                          I.    Con osservazioni 20 giugno 2003 l’UF di Lugano ha postulato la reiezione del gravame rilevando che __________ quale aggiudicatario deve ancora versare la somma di fr. 272'245.95, corrispondente a fr. 363'781.25 dedotto l’importo di fr. 91'535.30 versato quale acconto, come dai conteggi di cui ai doc. D e E da lui prodotti.

                                          L.  Con osservazioni 23 giugno 2003 l’UEF di Mendrisio ha postulato l’accoglimento del gravame. L’UEF ha evidenziato che __________ ha consegnato, nel rispetto delle condizioni d’incanto, al momento dell’aggiudicazione due assegni per complessivi fr. 492'000.--.

                                               L’UEF ha rilevato di aver proceduto all’allestimento del riparto provvisorio sulla base delle condizioni d’asta e dell’art. 108 RFF. Siffatto stato di riparto non è stato condiviso dall’UF di Lugano e quindi esso ha dovuto formulare all’indirizzo dell’aggiudicatario la richiesta di versamento oggetto dell’impugnativa.

                                               L’osservante ha argomentato “che la giurisprudenza ha già precisato che in caso di vendita in blocco è lecito inserire nelle condizioni d’incanto una clausola secondo cui il ricavato deve permettere di attribuire a ogni fondo una quota perlomeno uguale all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo all’asta singola”. DTF 61 III 134 DTF n. 53 del 10 maggio 1989.

                                          N.  Delle osservazioni 17 giugno 2003 dell’Ufficio esazioni e condoni, 18 giugno 2003 del Comune di __________

in diritto:

                                1.

Parlato con __________ il 30.6.2003, parti interessate e quindi intimazione:

Intimazione:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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