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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2003 15.2003.86

11. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,023 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.86

Lugano 11 luglio 2003/CJ/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza di opposizione tardiva 17 maggio 2003 presentata da

__________  

in relazione all’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’istante da

__________  

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che l’istante chiede la restituzione del termine d’opposizione ai sensi dell’art. 33 LEF, facendo valere all’indirizzo dell’Ufficio che “negli scorsi giorni mi è apparso fra le mani un vostro precetto esecutivo. Purtroppo è stato da me rinvenuto tra i molti avvisi di pubblicità che giornalmente finiscono nella mia buca delle lettere, e che solitamente prendo e deposito in blocco in un angolo in casa”;

                                         che dal rapporto 10 giugno 2003 della polizia di __________, richiesto da questa Camera, si evince come il precetto esecutivo in questione sia stato spedito per posta il 14 aprile 2003 dal sostituto segretario del posto di polizia di __________, __________, in forza dell’autorizzazione 30 gennaio 2001 firmata apparentemente dalla moglie dell’escusso, __________, con la quale la polizia veniva autorizzata ad intimare qualsiasi atto esecutivo a nome di __________ e __________, recapitandoli nella cassetta delle lettere o nella casella postale;

                                         che secondo i combinati art. 64 e 72 LEF, il precetto esecutivo deve di regola essere notificato personalmente all’escusso (persona fisica), a persona adulta della sua famiglia o a uno di suoi impiegati, l’agente notificatore (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) essendo tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 10 ad art. 64; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 11 ad art. 72);

                                         che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai sensi degli art. 64 e 72 LEF (cfr. DTF 117 III 7 ss.; Angst, op. cit., n. 10 ad art. 64, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art. 64-66 e n. 14 ad art. 64, con rif.);

                                         che ciò vale anche quando l’escusso ha preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse ("qualsiasi atto esecutivo a mio nome") (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72; BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; contra: BS, AB, sentenza 31 gennaio 1983, BlSchK 1986, p. 138);

                                         che infatti il sistema svizzero, in quanto consente l’esecuzione forzata senza che il credito sia stato necessariamente accertato preventivamente in una decisione giudiziaria o amministrativa, trova la sua giustificazione solo se vi è la certezza che l’escusso ha avuto – o potuto avere – conoscenza effettiva del contenuto del precetto esecutivo;

                                         che l’esigenza di prova costituisce un interesse pubblico al quale l’escusso non può preventivamente rinunciare in termini generali;

                                         che tuttavia, per il principio della buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, il precetto esecutivo notificato in modo formalmente carente non deve essere nuovamente notificato quando l’escusso ha avuto conoscenza effettiva e completa del suo contenuto (cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 17 ad art. 72, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 e n. 20 ad art. 72, con rif.);

                                         che in concreto, l’istante afferma di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo soltanto diversi giorni dopo il suo deposito nella cassetta delle lettere;

                                         che per la carenza formale di notifica, l’Ufficio non è in grado, come invece gli compete (cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72), di provare la data in cui l’escusso ha effettivamente preso visione del precetto esecutivo;

                                         che pertanto l’istanza di opposizione tardiva del 17 maggio 2003 va considerata quale tempestiva opposizione;

                                         che in effetti l’opposizione non è sottoposta all’osservanza di una forma particolare, sennonché deve essere scritta o verbale (art. 74 cpv. 1 LEF);

                                         che interpretata “in dubio pro debitore” (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 41 s. ad art. 74), anche tenuto conto del fatto che l’escusso procede senza mandatario professionale, l’istanza 17 maggio 2003 risulta includere un’opposizione;

                                         che la domanda di restituzione del termine d’opposizione presuppone infatti l’intenzione dell’escusso di interporre opposizione;

                                         che l’istanza risulta pertanto irricevibile per carenza di gravamen, poiché l’istanza 17 maggio va considerata quale valida e tempestiva opposizione;

                                         che occorre inoltre annullare l’avviso di pignoramento14 maggio 2003, da considerare nullo ex art. 22 LEF, perché emesso in un’esecuzione sospesa da opposizione (art. 78 LEF e 88 cpv. 1 LEF; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]; 24 aprile 2002 [15.2002.28]; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 64, 72, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   L’istanza 17 maggio 2003 di restituzione del termine d’opposizione di __________, è irricevibile.

                                   2.   L'avviso di pignoramento 14 maggio 2003 è dichiarato nullo.

                                   3.   L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione nel registro delle esecuzioni dell'avvenuta tempestiva opposizione.

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                         6.   Intimazione a: – __________

                                          Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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