Incarto n. 15.2003.75
Lugano 2 giugno 2003/CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 dell’
avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio la decisione 30 aprile 2003 con la quale è stato fissato al ricorrente un termine di 15 giorni per anticipare la somma di fr. 3'000.-- a copertura delle spese di traduzione in spagnolo e di notifica a Panama del decreto di sequestro n. __________ nonché del precetto esecutivo n. __________ contro
______ inc., Panama
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che per giurisprudenza siffatta norma è stata estesa ai ricorsi manifestamente infondati (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]));
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla società escussa;
che con scritto 22 maggio 2003, il ricorrente ha chiesto la retrocessione all’avv. _________ dei quattro documenti dalla medesima prodotti il 20 maggio 2003;
che la richiesta è giustificata, in quanto l’avvocata afferma di non rappresentare la società escussa nella procedura in esame e non riveste di conseguenza la qualità di rappresentante di una parte;
che essi non verranno pertanto considerati ai fini della presente decisione e saranno restituiti al mittente con decreto separato;
che il ricorrente chiede di notificare il precetto esecutivo n. __________ per via edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF e non per via rogatoriale come invece deciso dall’Ufficio;
che egli non ritiene ragionevole costringerlo ad aspettare, eventualmente tre o quattro volte sull’arco dell’intera procedura, da 5 a 15 mesi per la notifica in Panama degli atti esecutivi nonché a versare un anticipo spese di fr. 3'000.-- alfine di incassare un credito di soli fr. 15'100.--;
che ex art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato o ha la sede all’estero e la notifica tramite le autorità del luogo di domicilio o di sede non è possibile in un termine ragionevole;
che il carattere ragionevole della durata della procedura di notifica dipende dalla distanza geografica e dalle esperienze fatte in casi simili;
che la durata statistica media per l’America centrale è generalmente di almeno sei mesi (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art. 66);
che in casu, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia (http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/ 627.htm), la durata per la notifica degli atti di diritto civile a Panama – qualificata esplicitamente di “schwierig” – è di 5 a 15 mesi;
che ancorché difficile e lunga, la notifica a Panama di atti esecutivi non appare impossibile e può anche avvenire, in confronto alla durata media per la notifica in altri paesi comparabili (secondo i dati dell’Ufficio federale della giustizia [cfr. http://www.ofj.admin.ch/rhf/i/service/ recht/index.htm, in basso]: Costa Rica: 7 mesi; Colombia: 4-12 mesi; Nicaragua: 12 mesi; Brasile: 9 mesi; Messico: 10 mesi), in tempi ragionevoli;
che il carattere ragionevole non può in ogni caso essere escluso a priori;
che una notifica in via edittale potrà entrare in considerazione solo qualora la notifica tentata nelle forme previste dalla Convenzione dell’Aia non dovesse riuscire in un tempo ragionevole;
che nel caso concreto esso può essere fissato in 12 mesi, sulla base delle esperienze avute con paesi comparabili;
che il ricorrente non contesta in sé l’importo richiesto dall’Ufficio a titolo di anticipo delle spese di traduzione in spagnolo e di notifica nel Panama;
che l’eventuale sproporzione tra detto importo e quello posto in esecuzione è irrilevante, in quanto le spese sono comunque a carico dell’escusso (art. 68 cpv. 1 LEF) e vanno rifuse all’escutente (cfr. art. 144 cpv. 4 LEF);
che il ricorrente, seppur vi allude, non sostiene che una notifica a un membro dell’amministrazione o della direzione dell’escussa ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF sia possibile;
che comunque egli non fornisce le indicazioni necessarie (nome, indirizzo) per una notifica a una persona fisica con domicilio in Svizzera;
che per evitare gli inconvenienti di una notifica all’estero ai creditori è data la facoltà di pattuire con il debitore un foro speciale di esecuzione in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 2 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che l’attenzione dell’Ufficio va attirata sul fatto che le rogatorie a destinazione del Panama vanno allestite tramite una richiesta firmata da un’autorità giudiziaria (cfr. la “Bemerkung” dell’Ufficio federale della giustizia sul sito web menzionato sopra);
che per competenza materiale tale autorità è la scrivente Camera;
Richiamati gli art. 17, 20a, 66 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 12 maggio 2003 dell’avv. __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione all’avv. _________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario