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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.06.2003 15.2003.65

25. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·966 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.65

Lugano 25 giugno 2003 B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani  

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 aprile 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il valore di stima degli oggetti inventariati nell'ambito della procedura di ritenzione n. __________ promossa contro il ricorrente da 

__________ rappr. da: __________  

viste le osservazioni 21 maggio 2003 dell'UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto:                    A.   In seguito alla domanda 28 marzo 2003 della __________ per la formazione di un inventario degli oggetti del conduttore __________ vincolati da un diritto di ritenzione il 1° aprile 2003 l'UEF di Locarno ha allestito un verbale in cui risultano inventariati diversi oggetti stimati come segue:

                                         - 1 fax marca __________                                               Fr.      50.--

                                         - sito Internet applicabile ad altre videoteche                 Fr.        1.--

                                         - 1'650 pezzi film VHS con astuccio, diversi titoli

                                            (fr. 3.-- al pezzo)                                                               Fr.  4'950.--

                                         - 255 pezzi film DVD con astuccio, diversi titoli

                                           (fr. 20 al pezzo)                                                                 Fr.  5'100.-total e                                                                               Fr.10'101.--

                                  B.   Con ricorso 1./15 aprile 2003 __________ si è aggravato contro il menzionato verbale, sostenendo che la stima effettuata dall'UEF di Locarno non era corretta sia per quel che riguarda il valore attribuito al sito Internet che per quel che concerne la stima dei film.

                                  C.   Con provvedimento 24 aprile 2003 l'UEF di Locarno ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per procedere al versamento e produrre la prova del pagamento di un anticipo spese di fr. 500.-- per l'allestimemto di un nuovo e ultimo rapporto di stima degli oggetti inventariati, con l'indicazione che in caso contrario la stima sarebbe stata ritenuta accettata e non più contestabile.

                                  D.   Con ricorso 28 aprile 2003 __________ si è confermato nel suo precedente ricorso sostenendo che il funzionario dell'UEF si è rifiutato di chiedere l'opinione di persone competenti in materia, telefonando a proprietari di videoteche, il che sarebbe costato fr. 10.--, per poi chiedergli di versare fr. 500.-- per l'allestimento di una nuova stima.

                                  E.   Con le sue osservazioni l'UEF di Locarno si è rimesso alla decisione di questa Camera.

Considerato

In diritto:                  1.   Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 11 LPR, l'UEF di Locarno ha riesaminato la sua valutazione 1° aprile 2003 degli oggetti inventariati e ha accolto il ricorso 1./15 aprile 2003 di __________, emettendo il provvedimento 24 aprile 2003. Tale ricorso 1./15 aprile 2003 è stato pertanto evaso dall'UEF di Locarno, per cui, essendo divenuto privo d'oggetto, va stralciato dai ruoli.

                                   2.

                                  a)   Contro il menzionato provvedimento 24 aprile 2003 dell'UEF di Locarno il ricorrente si è nuovamente aggravato, sostenendo che una nuova stima poteva essere effettuata chiedendo a proprietari di videoteche una valutazione degli oggetti inventariati, il che sarebbe costato fr. 10.--. L'UEF di Locarno gli ha invece chiesto per una nuova stima  l'importo di fr. 500.--.

                                  b)   Ex art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere, ove occorra, da periti. In quest'ultimo caso egli decide secondo il suo apprezzamento.

                                         In analoga applicazione dell'art. 9 RFF le parti interessate possono chiedere anche per oggetti mobili una nuova stima, almeno per il caso in cui per il determinato oggetto esistano criteri di stima riconosciuti. Il funzionario può chiedere per la perizia un anticipo spese (art. 68 LEF, 13 OTLEF e 9 cpv. 2 RFF) (Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998,  n. 9, 13, 17 e 18 ad art. 97 LEF).

                                  c)   In seguito alla contestazione della stima degli oggetti inventariati da parte del ricorrente, l'UEF di Locarno ha deciso con il suo provvedimento 24 aprile 2003 di allestire una nuova valutazione, chiedendo al debitore il versamento di un anticipo spese di fr. 500.--. Contrariamente a quanto affermato da __________, per il quale con un paio di telefonate a videoteche, il valore degli oggetti inventariati potrebbe essere valutato con una spesa di fr. 10.--, l'UEF di Locarno ha considerato necessario, per una stima seria e affidabile, che non può limitarsi a richieste telefoniche a videoteche di cui non è dato conoscere la competenza con cui potrebbero esprimersi, di chiedere un anticipo spese di fr. 500.--. Questa richiesta non appare sproporzionata, visto che oltre alla valutazione dei film, occorre stimare anche il sito internet di 60 pagine (secondo le indicazioni del ricorrente), attualmente nemmeno accessibile, pur essendo intestato ancora a __________ (cfr. l'iscrizione su www. __________). D'altronde un'eccedenza dell'anticipo richiesto verrebbe bonificata al ricorrente. Il provvedimento 24 aprile 2003 dell'UEF di Locarno va pertanto ritenuto corretto. 

                                   2.   Il ricorso 28 aprile 2003 __________ va quindi respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2  lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 97 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 1./15 aprile 2003 __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Il ricorso 28 aprile 2003 __________, è respinto.

                               2.1.   A __________, è assegnato un nuovo termine di 10 (dieci) giorni dal passaggio in giudicato di questa decisione, per procedere al versamento all'UEF di Locarno dell'anticipo spese di fr. 500.-- (cinquecento) per l'allestimento di una nuova stima degli oggetti inventariati.

                               2.2.   Nel caso di mancato pagamento dell'anticipo spese degli sarà ritenuta valida la stima allestita dall'UEF di Locarno il 1° aprile 2003.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione  è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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