Incarto n. 15.2003.58
Lugano 23 aprile 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di
__________ tutti rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 12 febbraio 2003 emessi nelle esecuzioni n. __________ a carico di __________, n. __________ a carico di __________ nonché n. __________ e __________ a carico di __________ tutte inoltrate dallo
__________ rappr. dal __________
viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di tre persone diverse;
che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle tre procedure;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che i ricorrenti si aggravano contro la riattivazione chiesta dal creditore delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ «con fini perversi, di esercitare violenze psicologiche, sul debitore, impegnato su un altro fronte ricorsuale di “__________ ”»;
che, viste le sentenze di rigetto definitivo delle diverse opposizioni pronunciate il 5 giugno 2001 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc. __________, risp. __________ e __________), le sentenze 8 ottobre 2001 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello (inc. 16.2001.68, risp. 16.2001.71 e 16.2001.70) e le domande di proseguimento dell’esecuzione presentate dal procedente il 16 novembre 2001 e rinnovate il 31 gennaio 2003 in seguito all’annullamento dei pignoramenti fissati il 5 giugno 2002 e 23 ottobre 2002, i provvedimenti impugnati risultano ineccepibili;
che per __________ inoltre la pretesa di cui all’esecuzione n. __________ è «un credito per tasse di giudizio concernente 1 ricorso + 2 istanze emesse dal TRAM su “3” procedure di __________ per prassi collaudata esenti di tasse di giudizio __________»;
che trattandosi di una censura di merito, essa sfugge al potere di cognizione di questa Camera;
che se i ricorrenti ritengono infondati i crediti posti a fondamento delle esecuzioni devono inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;
che il fatto che __________ abbia inoltrato denuncia al Consiglio della Magistratura contro due giudici del Tribunale amministrativo cantonale è irrilevante in questa sede;
che i ricorsi vanno pertanto respinti;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dal ricorso 17 febbraio 2003 di __________, __________ e __________, tutti in __________, sono congiunte.
2. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
3. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
4. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
7. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario