Incarto n. 15.2003.55
Lugano 28 maggio 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 11 marzo 2003 di restituzione del termine di opposizione presentata da
__________
nell’esecuzione n.__________ diretta dalll’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa da
__________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato all’istante mercoledì 29 gennaio 2003;
che la stessa ha apposto a mano sulla copia del precetto esecutivo destinata al debitore la dicitura “Faccio opp. il 9.2.03”, seguita dalla firma dell’amministratore unico;
che detta copia è stata però spedita con invio raccomandato solo il martedì 11 febbraio 2003 (cfr. busta annessa allo scritto 14 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona) ed è giunta all’Ufficio il 13 febbraio 2003;
che il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), era tuttavia già scaduto il lunedì 10 febbraio 2003 – e non il sabato 8 febbraio 2003 come erroneamente indicato dall’Ufficio nel suo scritto 14 febbraio 2003 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che per essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF);
che l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva;
che, a supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF;
che infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine – motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento;
che in concreto l’istanza è quindi tardiva;
che il ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti;
che del resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3);
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza 11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario