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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.05.2003 15.2003.55

28. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·541 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.55

Lugano 28 maggio 2003 CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 11 marzo 2003 di restituzione del termine di opposizione presentata da

__________

nell’esecuzione n.__________ diretta dalll’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa da

__________  

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato all’istante  mercoledì 29 gennaio 2003;

                                         che la stessa ha apposto a mano sulla copia del precetto esecutivo destinata al debitore la dicitura “Faccio opp. il 9.2.03”, seguita dalla firma dell’amministratore unico;

                                         che detta copia è stata però spedita con invio raccomandato solo il martedì 11 febbraio 2003 (cfr. busta annessa allo scritto 14 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona) ed è giunta all’Ufficio il 13 febbraio 2003;

                                         che il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), era tuttavia già scaduto il lunedì 10 febbraio 2003 – e non il sabato 8 febbraio 2003 come erroneamente indicato dall’Ufficio nel suo scritto 14 febbraio 2003 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);

                                         che per essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF);

                                         che l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva;

                                         che, a supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF;

                                         che infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine – motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento;

                                         che in concreto l’istanza è quindi tardiva;

                                         che il ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti;

                                         che del resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3);

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   L’istanza 11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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