Incarto n. 15.2003.46
Lugano 9 maggio 2003 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2003 di
__________ patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da
__________ es. n. __________, __________, __________, __________ __________ es. n. __________ entrambi patr.dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 3 marzo 2003 di concessione dell’effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 21 marzo 2003 i creditori procedenti hanno dichiarato di ritirare le esecuzioni di cui in rassegna;
ritenuto che alla luce di siffatta comunicazione il gravame è divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF)
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 28 febbraio 2003 di __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________;
Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario