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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2003 15.2003.45

12. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·595 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.45

Lugano 12 maggio 2003 CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 gennaio 2003 di

__________ patrocinata dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio il verbale di pignoramento di reddito del 28 novembre 2002, intimato il 14 gennaio 2003 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________ patrocinato dall’avv. __________

viste le osservazioni 11 e 13 febbraio 2003 di __________ e 28 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 28 novembre 2002, l’UEF di Bellinzona ha pignorato l’importo mensile di fr. 321.--, secondo il calcolo seguente:

                                         Introiti:

                                         Debitore                       fr. 2'800.--

                                         Contr. moglie               fr. 1'000.--

                                         Totale mensile                                              fr.  3'800.--

                                         Minimo esistenza

                                         Minimo base                fr. 1'550.--

                                         Riscaldamento            fr.      80.--

                                         Locazione                    fr.    750--

                                         Cassa malati               fr.    570.--

                                         Trasferte                      fr.    180.--

                                         Pasti fuori domicilio     fr.    220.--

                                         Totale deduzioni                                           fr.  3'350.--

                                         Eccedenza mensile                                   fr.     321.-che la ricorrente insorge contro siffatto calcolo, chiedendo l’aumento dell’eccedenza mensile pignorabile ad almeno

                                         fr. 800.--;

                                         che essa evidenzia come, con sentenza 20 gennaio 2003, il Pretore del Distretto di Bellinzona, adito dall’escusso in soppressione, risp. riduzione del contributo alimentare dovuto all’ex moglie (e qui ricorrente), ha stabilito il reddito mensile dell’escusso in fr. 3'200.-- (secondo le sue proprie affermazioni in sede d’interrogatorio formale e di conclusioni) e quello dell’attuale moglie in fr. 1'850.-- (media mensile) (cfr. sentenza prodotta con il ricorso, p. 3 ad cons. 5);

                                         che la ricorrente asserisce inoltre che l’escusso lavorerebbe presso il consorzio __________;

                                         che il resistente afferma invece di lavorare saltuariamente e di aver subìto, il 4 febbraio 2003, un incidente della circolazione stradale, che lo ha reso inabile al lavoro al 100% per due settimane;

                                         che in seguito alla segnalazione della ricorrente, l’UEF di Bellinzona ha accertato che l’escusso non lavora presso il consorzio __________ (cfr. dichiarazione 27 gennaio 2003 del Consorzio __________);

                                         che, se la censura ricorsuale su questo punto è da considerare evasa in base ai documenti attualmente agli atti, occorre tuttavia rinviare l’incarto all’Ufficio perché abbia ad accertare il reddito attuale dell’escusso (in particolare se è tuttora al beneficio di prestazioni di perdita di guadagno in caso di malattia o d’infortunio) nonché quello dell’attuale moglie (pari a fr. 1'850.-- in media mensile secondo la decisione pretorile e in ogni caso superiore a fr. 1'000.-- anche in base ai tre certificati di salario versati agli atti);

                                         che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 21 gennaio 2003 __________, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’UEF di Bellinzona per procedere alla revisione del pignoramento di redditi in corso nei confronti di __________, nel senso dei considerandi.

                               1.2.   Fino al provvedimento di revisione l'UEF di Bellinzona continuerà a pignorare l'importo mensile di fr. 321.--.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – __________

                                          Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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