Incarto n. 15.2003.22
Lugano 2 giugno 2003/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Pellegrini
segretaria:
Baur - Martinelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2003 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
__________ rappr. __________ __________ rappr. __________ __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 18 marzo 2003 con la quale veniva fissato al ricorrente un termine di dieci giorni per motivare il gravame
Viste le osservazioni
20 febbraio 2003 della __________ e dello __________
3 marzo 2003 dell’UE di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 28 gennaio 2003 l’UE di Lugano incaricava l’UEF di Mendrisio di procedere in via rogatoriale al pignoramento dei beni del debitore quale erede della sorella deceduta il 27 novembre 2002.
C. Il 29 gennaio 2003 veniva notificato all’escusso l’avviso di pignoramento nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti.
D Con ricorso 7 febbraio 2003 __________ si aggrava contro l’operato dell’UE di Lugano senza tuttavia formulare domande esplicite, ma limitandosi unicamente a descrivere la propria situazione debitoria.
E. Con osservazioni 20 febbraio 2003 la __________ e lo __________ postulano l’assegnazione al ricorrente del termine di cui all’art.. 7 cpv.5 LPR per motivare il ricorso. Nelle proprie osservazioni 3 marzo 2003 l’UE di Lugano chiede per contro la reiezione del gravame.
F. Con ordinanza 18 marzo 2003 veniva assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni, giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR, per motivare il gravame.
G. In data 25 marzo 2003 __________ presenta le proprie motivazioni a sostegno del gravame. Egli assevera che l’UE di Lugano avrebbe eseguito un pignoramento “ingiustificato e sproporzionato”.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare, in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 41, p. 157; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 ad art. 95 LEF). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95 LEF; Foëx, op. cit. n.60 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Foëx, op. cit., n.68 ad art.95 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).
2. Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Tali limiti possono essere superati soltanto in maniera trascurabile ed un pignoramento manifestamente eccessivo deve essere ridotto nei termini di cui all’art. 97 cpv. 2 LEF (cfr. Foëx, op. cit. n.24 e 28 ad art. 97 LEF).
3. Nel caso in esame l’UE di Lugano, a fronte di procedure esecutive per fr. 46'424.55 , ha pignorato beni mobili per un totale di fr. 318’795.50 di cui fr. 290'095.50 costituiti da conti bancari e titoli. Di conseguenza il pignoramento effettuato dall’UE di Lugano risulta sproporzionato rispetto ai crediti posti in esecuzione. Si impone quindi la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché riconduca il pignoramento a carico di __________, effettuato nel gruppo 18317, entro i limiti di cui all’art. 97 cpv. 2 LEF.
4. Il ricorso va pertanto accolto
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 95 e 97 LEF, 7 e 9 LPR, 61, 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 febbraio 2003 di ___________, è accolto.
2. È fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 3 di questa decisione.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria