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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.04.2003 15.2003.21

28. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,247 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.21

Lugano 28 aprile 2003 CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2003 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il verbale di pignoramento 6 dicembre 2002 allestito nell’ambito dell’esecuzione n. __________ avviata dalla ricorrente contro

__________ rappr. dall’avv. __________  

viste le osservazioni 6 febbraio 2003 di __________ e 7 febbraio 2003 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto:                 A.      __________, procede contro __________ per il pagamento degli importi di fr. 11'210,80, oltre interessi al 4% dal 9 dicembre 1998, e di fr. 3'371,70, oltre interessi al 4% dal 14 luglio 2000. Con decisione 16 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa sulla scorta della sentenza 5 luglio 2000 del __________, in cui __________ è stata condannata a pagare all’escutente DM 14'550.-- a titolo di restituzione di prestazioni d’assicurazione indebitamente versate da __________ in base ad un’attestazione medica apparentemente allestita da un medico ma in realtà dal marito dell’escussa.

                                B.      Il 6 dicembre 2002 l’UE di Lugano ha pignorato presso l’abitazione dell’escussa l’intero arredamento non impignorabile ex art. 92 LEF. Il marito dell'interessata ha rivendicato tutti gli oggetti pignorati, con riferimento anche a un contratto di separazione di beni stipulato il 18 settembre 1986 al momento del matrimonio. Per il resto, l’escussa si è dichiarata nullatenente e priva d’introiti pignorabili.

                                C.      __________ ricorre contro siffatto provvedimento. Chiede anzitutto che il pignoramento sia esteso ai crediti vantati dall’escussa nei confronti del marito in base agli art. 163, 165 e 166 CC, rispettivamente 1357 BGB. Essa asserisce che la sua pretesa deriva dall’obbligo dell’escussa di restituirle pretese indebitamente percepite sulla base di un contratto d’assicurazione sottoscritto dal marito, in cui essa era coassicurata. La ricorrente chiede pure che la controparte dimostri che tra i coniugi è stato concluso un contratto di separazione di beni alla presenza di un notaio. __________ domanda infine che l’Ufficio proceda a un complemento del pignoramento, accertando se la debitrice e il di lei marito dispongono di un patrimonio e quali redditi percepiscono, in particolare quelli necessari a pagare le spese per la scuola privata presso la quale è iscritto il figlio in Ticino.

                                D.      Nelle sue osservazioni, l’escussa si oppone al ricorso, evidenziando come la ricorrente non abbia indicato la natura, la base giuridica e l’entità dell’asserito credito coniugale, né ne ha reso quantomeno verosimile la sussistenza. Ritiene che la stipulazione di una polizza d’assicurazione avente per oggetto la copertura di rischi d’infortunio, per definizione personali e individuali, non rientri nei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, che se ciò fosse il caso non ne scaturirebbe a ogni modo alcun credito dell’escussa contro il marito ma semmai una pretesa diretta della ricorrente contro quest’ultimo, e che la pretesa posta in esecuzione non trae comunque la propria origine dalla polizza d’assicurazione bensì dall’indebito arricchimento generato dal versamento di prestazioni che essa sarebbe costretta a restituire in base alla sentenza. L’escussa produce poi in fotocopia semplice il contratto di separazione dei beni. Infine rileva come il proprio domicilio sia già stato oggetto di un’ispezione estremamente approfondita da parte dell’UE di Lugano, e la ricorrente non ha addotto il benché minimo indizio che permetta d’ipotizzare che l’elenco dei beni riportato nel verbale di pignoramento sia incompleto.

                                E.      Nelle sue osservazioni, l’UE di Lugano si limita a confermare la correttezza del proprio operato.

Considerato

in diritto:                    

                                   1.   Secondo l’art. 48 cpv. 1 LDIP, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi, nel caso concreto quindi dal diritto svizzero (sul domicilio dell’escussa, cfr. CEF 30 ottobre 2002 [15.2002.36]).

                                   2.   Ex art. 163 CC, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (cpv. 1). Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (cpv. 2). In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale (cpv. 3).

                               2.1.   È comunemente ammesso che il diritto di base (“Stammrecht”) al mantenimento, sia nel senso stretto (art. 163 CC) che esteso (art. 164 e 165 CC), è strettamente personale e pertanto incedibile e impignorabile (cfr. DTF 114 III 86, cons. 4; 115 III 193; H. Hausheer/R. Reusser/T. Geiser, Kommentar zum Eherecht, t. I, Berna 1988, n. 65 ad art. 163; Thomas Geiser, Erste Erfahrungen mit dem neuen Eherecht, Recht 2/1990, p. 47 ad n. 33; Suzette Sandoz, Quelques problèmes d’exécution forcée en relation avec le montant à libre disposition de l’art. 164 CC, BlSchK 1992, p. 35 ad 2, con rif. in nota 11; P. Deschenaux/ P.-H. Steinauer/M. Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 558 s. e 586, con rif.; Franz Hasenböhler, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 28 ad art. 163; contra: Rudolf Schwager, Das neue Eherecht, San Gallo 1987, p. 247). Sandoz (op. cit., loc. cit.), in relazione con l’art. 164 CC, s’interroga però sul significato della nozione di “diritto di base”. Va inteso come diritto principale o globale – “in astratto” – al mantenimento, in opposizione alle pretese concrete che sorgono man mano con i bisogni della famiglia e che alla stregua delle rendite hanno carattere periodico (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 574 e 522).

                               2.2.   Non vi è invece concordanza sulla pignorabilità dei crediti ex art. 163 CC quando i coniugi non sono separati legalmente.

                                         Per una parte della dottrina (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 69-71 ad art. 93), sono illimitatamente pignorabili – fatto salvo il minimo d’esistenza secondo l’art. 93 LEF.

                                         Per la dottrina numericamente maggioritaria (Hausheer et al., op. cit., n. 66 s. ad art. 163; Geiser, op. cit., p. 48 ad n. 35; Georges von der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 10 ad art. 93; Verena Bräm, Zürcher Kommentar II.1c., 3. ed., Zurigo 1998, n. 173 ad art. 163; Deschenaux et al., op. cit., n. 563 e 588 ss., con rif. in nota 237; L. Guidicelli/F. Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 95; Hasenböhler, op. cit., n. 28 ad art. 163), tali crediti sono pignorabili nei limiti dell’art. 93 LEF e della loro destinazione (“Zweckbindung”, “Zweckgebundenheit”): il pignoramento è ammissibile solo a favore di quei creditori che hanno fornito prestazioni necessarie al mantenimento della famiglia ai sensi dell’art. 163 CC.

                                         Secondo Isaak Meier (Neues Eherecht und Schuldbetreibungsrecht, Zurigo 1987, p. 98 ss., Die Stellung des Gläubigers im neuen Eherecht, SJZ 1989, 242 ss., ad 3), siffatti crediti sono assolutamente impignorabili proprio per il fatto che sono vincolati a un determinato scopo e sono quindi dovuti non tanto all’altro coniuge – se non a titolo “fiduciario” – quanto piuttosto alla comunione familiare; lo stesso vale per le pretese di compensazione (“Ausgleichsanspruch”), ossia le pretese che un coniuge può far valere contro l’altro per liberarlo da un impegno preso a favore della comunione o per corrispondergli un pagamento eseguito con mezzi propri, perché le pretese di compensazione non sono sufficientemente determinabili, in quanto il coniuge tenuto alla compensazione può assolvere il suo onere anche pagando o assumendo un altro debito della comunione, e perché il legislatore non ha istituito una responsabilità sussidiaria dell’altro coniuge verso i terzi in più della responsabilità solidale prevista all’art. 166 CC.

                                         Il Tribunale federale non si è ancora chiaramente espresso. In una sentenza (DTF 114 III 86 ss, cons. 4-6) ha bensì considerato i crediti ex art. 164 CC in linea di principio pignorabili, nei limiti dell’art. 93 LEF e della loro destinazione. Non ha però indicato esplicitamente se ciò valesse anche per i crediti fondati sull’art. 163 CC, sebbene abbia esposto che i crediti ex art. 164 CC, come quelli ex art. 163 CC, sono vincolati alla loro destinazione (“zweckgebunden”, cfr. DTF 114 III 87, cons. 4; cfr. pure STF 18 agosto 1989 in re S. S. citata da Geiser, op. cit., p. 48 ad n. 35). In una decisione successiva (DTF 115 III 103 ss., cons. 3a), il Tribunale federale ha tuttavia lasciata aperta la questione della pignorabilità delle pretese fondate sull’art. 163 CC.

                               2.3.   La tesi di Isaak Meier è più convincente.

                                  a)   Trattare allo stesso modo, come sostiene Gilliéron, le pretese dell’art. 163 e quelle dell’art. 164 CC non considera che esse non hanno la stessa natura. Contrariamente al credito fondato sull’art. 164 CC, di cui il coniuge creditore può liberamente disporre senza dover renderne conto all’altro (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 509, con rif.) e che può pertanto essere pignorato a favore di tutti i suoi creditori qualunque sia il loro credito (cfr. Meier, Neues Eherecht, p. 101 ad 2; SJZ 1989, p. 242 ad 3; Pierre-Robert Gilliéron, nota al DTF 114 III 83 ss., in JdT 1990 II 177; Sandoz, op. cit., p. 38 s. ad 4; contra: DTF 114 III 87 s., cons. 6; Hausheer et al., n. 37 ad art. 164; Geiser, op. cit., p. 47 s. ad n. 34; Bräm, op. cit., n. 61 ad art. 164; Hasenböhler, op. cit., n. 25 ad art. 164), la pretesa tratta dall’art. 163 CC, riservato il caso dell’“argent de poche” (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 476 e 506 s.), è chiaramente vincolata alla copertura dei bisogni correnti della comunione domestica e i coniugi hanno in merito un dovere reciproco d’informazione (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 498). Creditore della pretesa ex art. 163 CC non è tanto, a titolo personale, il coniuge che può farla valere quanto la comunione rappresentata da quest’ultimo. La pretesa non tende del resto necessariamente all’erogazione di un importo pecuniario, siccome i coniugi possono liberamente decidere della forma in cui ognuno contribuisce al mantenimento comune. Così, in luogo di un versamento in contanti all’altro coniuge che lo chiede in base all’art. 163 CC o che ha assunto o saldato con mezzi propri un debito a carico della comunione, un coniuge potrebbe, con il consenso dell’altro, aumentare il proprio contributo al governo della casa e/o alla cura della prole, all’assistenza nella professione o nell’impresa dall’altro oppure pagare o assumere altri debiti nell’interesse della comunione. I crediti ex art. 163 CC non appaiono quindi sufficientemente determinabili per poter essere pignorati a favore di terzi. Inoltre, l’art. 163 CC regola chiaramente i rapporti giuridici interni tra coniugi. La responsabilità – esterna – nei confronti dei terzi della comunione coniugale è invece disciplinata all’art. 166 CC, che prevede una responsabilità solidale legale dei coniugi per i bisogni correnti della famiglia (cpv. 1), per gli atti autorizzati o urgenti ai sensi del cpv. 2 e per gli atti che non eccedono il potere di rappresentanza del singolo coniuge in modo riconoscibile dai terzi (cpv. 3). Sarebbe difficilmente comprensibile che il legislatore abbia voluto istituire un'ulteriore responsabilità sussidiaria per i debiti correnti dell’unione coniugale attuabile attraverso una cessione dei crediti interni tra coniugi. La soluzione più logica e naturale è di rinviare i creditori ad agire personalmente contro ognuno dei coniugi in forza della loro responsabilità solidale (art. 166 cpv. 1 CC; in tal senso: Meier, Neues Eherecht, p. 100 ad 1a; Bräm, op. cit., n. 174 ad art. 163).

                                  b)   L’ultimo argomento contro la tesi di Gilliéron è anche determinante per non condividere l’opinione dottrinale numericamente maggioritaria. L’art. 163 CC non ha quale scopo la protezione (esterna) degli interessi di determinati creditori, dei quali viene invece tenuto conto all’art. 166 CC. Si giunge alla stessa conclusione in applicazione del principio generale dell’uguaglianza tra creditori (par condicio omnium creditorum) che informa il diritto esecutivo federale. Certo, il campo d’applicazione dell’art. 166 cpv. 1 CC è generalmente più limitato di quello dell’art. 163 CC (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 397), ma non appare sostenibile reintrodurre per il tramite dell’art. 163 CC una responsabilità che l’art. 166 CC non prescrive. L’impignorabilità delle pretese fondate sull’art. 163 CC non peggiora del resto la situazione dei creditori rispetto a quella che vi sarebbe se valesse la tesi numericamente maggioritaria. Anche in questa ipotesi il creditore privilegiato, dopo aver ottenuto la cessione ex art. 131 LEF del credito fondato sull’art. 163 CC dell’escusso contro l’altro coniuge, dovrebbe comunque procedere contro quest’ultimo qualora non vi fosse esecuzione spontanea. Inoltre, non sembra esserci un reale vantaggio di poter agire contro il coniuge che ha – per ipotesi – firmato un riconoscimento di debito, poiché il rigetto provvisorio dell’opposizione può anche essere ottenuto nell’esecuzione diretta contro l’altro coniuge allorquando l’escutente dimostra che il firmatario ha agito quale rappresentante legale dell’escusso ai sensi dell’art. 166 CC (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 62 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 332 s. ad c). Per contro, la sentenza pronunciata contro un coniuge non autorizza il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione promossa contro l’altro (cfr. Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 80). In concreto la ricorrente avrebbe tuttavia potuto premunirsi contro tale rischio promuovendo la causa anche contro il marito dell’escussa.

                                  c)   A mente di questa Camera, la tesi di Issak Meier è pertanto condivisibile. Occorre tuttavia precisare che sono pignorabili, con il solo limite dell’art. 93 LEF, gli importi effettivamente versati da un coniuge all’altro escusso in base all’art. 163 CC ed entrati nel patrimonio di quest’ultimo (cfr. Meier, SJZ 1989, p. 243 ad 1. Frage i.f.), senza riguardo al tipo di credito posto in esecuzione. Ciò vale anche per gli importi dovuti tra coniugi in caso di separazione legale ex art. 176 o 145 CC, poiché essi non sono più in siffatta ipotesi destinati al mantenimento della comunione domestica bensì a quello del coniuge creditore personalmente, che li gestisce come meglio gli aggrada (cfr. Meier, Neues Eherecht, p. 100 ad b; SJZ 1989, p. 242 ad 3; Hausheer et al., op. cit., n. 66 i.f. ad art. 163).

                               2.4.   Ne discende che la domanda ricorsuale tendente al pignoramento complementare dei crediti ex art. 163 CC va quindi respinta.

                                          Del resto, anche dal punto di vista della dottrina numericamente maggioritaria, il credito fatto valere dalla ricorrente non sembra dover essere privilegiato, in quanto non è fondato su una prestazione avente servito al mantenimento della famiglia ai sensi dell’art. 163 cpv. 1 CC. Certo, i premi di un’assicurazione (in casu infortunio) per la copertura delle spese mediche rientrano di regola, se le prestazioni sono conforme allo standard della famiglia, nel debito mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 473 e – per analogia con l’art. 166 cpv. 1 CC – n. 400). Nel caso concreto, non si tratta però della copertura di spese correnti di cura, bensì di un credito per indebito arricchimento (ex § 812 BGB, cfr. doc. 2 annesso alle osservazioni, p. 4 ad 1) sorto in seguito alla percezione da parte dell’escussa di prestazione assicurative non dovute. In ogni caso, il credito posto in esecuzione concerne un arretrato risalente al 1998 (cfr. doc. 2 succitato) per il quale anche l’escussa non può più pretendere alcunché dal marito, siccome una domanda giudiziaria retroattiva è ammissibile solo per l’anno che precede l’introduzione dell’azione (art. 173 cpv. 1 e 3 CC; Deschenaux et al., op. cit., n. 574).

                                   3.   La ricorrente non chiede esplicitamente il pignoramento di eventuali somme a libera disposizione dell’escussa ai sensi dell’art. 164 CC. Nelle sue conclusioni, essa domanda però il pignoramento dei crediti vantati dalla debitrice contro il marito. Nella fattispecie non risulta dal verbale di pignoramento che i coniugi si siano determinati su questa questione né che l’Ufficio abbia indagato sulla situazione reddituale del marito per stabilire se vi fosse lo spazio per un credito ex art. 164 CC a favore dell’escussa. L’incarto va pertanto retrocesso all’Ufficio affinché interrogati nuovamente gli interessati sui redditi e le spese dell’intera famiglia e determini se eventualmente sussiste un’eccedenza dopo la copertura delle spese di mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC, spese che oltre al minimo d’esistenza dell’art. 93 LEF comprendono in particolare pure i premi per la previdenza delle persone non salariate e i contributi pubblici (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 514 e 473 s.). Il dovere d’informazione del marito dell’escussa deriva dall’art. 91 cpv. 4 LEF. L’eventuale eccedenza dovrà essere ripartita equamente tra i coniugi – in linea di massima in due (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 515 ss.) – e pignorata per la durata di un anno (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF; cfr. Sandoz, op. cit., p. 36 s.; Deschenaux et al., op. cit., n. 588), realizzando il relativo credito con cessione ex art. 131 LP nell’ipotesi in cui il marito dovesse contestare il proprio dovere coniugale (cfr. DTF 109 III 105 s.; Hausheer et al., n. 37 i.f. ad art. 164; vonder Mühll, op. cit., n. 11 ad art. 93; Bräm, op. cit., n. 59 ad art. 164). L’Ufficio chiederà pure all’escussa di dichiarare se essa ha contribuito al mantenimento della famiglia con impegni lavorativi o pecuniari eccedenti la norma (ossia un riparto equo degli oneri famigliari), da cui potrebbe vantare contro il marito contributi straordinari ai sensi dell’art. 165 CC. Questi sono illimitatamente pignorabili (cfr. Bräm, op. cit., n. 117 ad art. 165; Deschenaux et al., op. cit., n. 599; Hasenböhler, op. cit., n. 24 ad art. 165).

                                   4.   La ricorrente cita poi a sostegno della propria tesi l’art. 166 CC. Orbene, come visto sopra (ad cons. 2.3a), l’art. 166 CC permette di fondare un’esecuzione diretta contro il marito dell’escussa ma non un credito di lei contro di lui. Lo stesso dicasi del § 1357 BGB qualora lo si volesse applicare alla conclusione del contratto d’assicurazione, sottoscritto in Germania per ipotesi ad un periodo in cui i coniugi __________ erano domiciliati in quel paese.

                                   5.   La ricorrente chiede pure il pignoramento complementare di eventuali conti bancari, titoli, gioielli, ecc. Orbene, risulta dal verbale di pignoramento che l’escussa è “nullatenente e priva d’introiti pignorabili”. La ricorrente non fornisce alcun indizio che possa far dubitare della dichiarazione dell’escussa.

                                   6.   La questione riferita al regime matrimoniale dei coniugi __________ è determinante solo nell’ambito della rivendicazione dei beni pignorati, questione che va risolta in sede di procedura degli art. 106 ss. LEF. L’UE di Lugano ha correttamente assegnato il termine alla ricorrente in applicazione dell’art. 108 (cpv. 1 n. 1) LEF, in quanto i beni pignorati sono in compossesso del marito dell’escussa.

                                   7.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                          Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93, 108 LEF; 163, 164, 165, 166 CC; 48 LDIP, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:           1.      Il ricorso 23 gennaio 2003 di __________ è parzialmente accolto.

                             1.1.      L’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché proceda come indicato al considerando 3.

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione:

                                          –    __________

                                          Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario

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