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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2003 15.2003.17

23. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,774 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.17

Lugano 23 aprile 2003 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di

__________ patr. da: avv. __________  

  Contro  

__________ chiedente l'annullamento della notifica del PE emesso nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________ rappr. da: __________

viste le osservazioni: - 23 gennaio 2003 della __________ - 30 gennaio 2003 __________

completata l'istruttoria;

ritenuto

In fatto:                      A.   Con PE n.__________ del 12 aprile 2002 la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 2'480.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: "Contratto di locazione del 20.03.01 per l'appartamento di 3 locali (no. 11) in via __________, __________; arretrati d'affitto dal primo febbraio al 31 marzo 02 a fr. 1'240.-- mensili."

                                  B.   Sull'esemplare del PE destinato alla creditrice appare all'indicazione "notifica" la data di consegna dell'atto "3.5.02", mentre nel luogo in cui deve essere indicata la persona a cui l'atto è stato notificato, è stato apposto un asterisco  ed una freccia che riportano al nome e all'indirizzo della debitrice, i quali sono stati circondati con un tratto di penna, mentre sull'indirizzo "Via __________, __________ " è stato apposto un tratto di penna ondulato. Dal PE risulta che non è stata interposta opposizione.

                                  C.   Con ricorso 13 gennaio 2003 __________ si è aggravata contro l'emissione dell'avviso di pignoramento, avvenuta il 21 novembre 2002, sostenendo di non avere mai ricevuto il PE n. __________. Questo sarebbe stato erroneamente notificato a suo marito, dal quale vive separata. La ricorrente ha asserito che il 2 maggio 2002, giorno in cui suo marito ha ritirato il PE, non si trovava a __________ In quel periodo, ossia dal 1° marzo al 16 giugno 2002, alloggiava presso __________ a __________

                                  D.   Con le sue osservazioni la creditrice ha rilevato che secondo la dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti __________ risulta essere stata domiciliata a __________ in via __________ fino al 15 settembre 2002. Il PE in oggetto è stato regolarmente notificato il 3 maggio 2002 a __________ a suo marito, che non ha obiettato nulla, per cui è stato chiesto il proseguimento dell'esecuzione. Secondo la precettante è irrilevante che l'escussa sostenga di essere venuta a conoscenza della procedura esecutiva solo il giorno in cui le è stato notificato l'avviso di pignoramento. Inoltre il ricorso presentato solo il 13 gennaio 2003 è tardivo.

                                  E.   Delle osservazioni dell'UE di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

                                  F.   Interrogata formalmente __________ ha asserito di essere stata autorizzata dal Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 6, già dal 27 marzo 2001 a vivere separata da suo marito e ha ribadito che al momento della notifica del PE in oggetto, ossia il 3 maggio 2002, abitava in via __________ a __________ presso __________, dove ha soggiornato dal 1° marzo al 16 giugno 2002. Essa ha dichiarato di non avere ricevuto il menzionato PE e che il credito fatto valere dalla __________ si riferisce al mancato pagamento della pigione per i mesi di febbraio e marzo 2002, debito inesistente, che avrebbe senz'altro provocato l'interposizione dell'opposizione da parte sua.

                                  G.   Durante l'audizione __________ ha dichiarato di non avere ricevuto il PE in oggetto e di non averlo mai visto. È già stato escusso e normalmente ritira i PE alla __________. Se il debito è già stato pagato interpone opposizione, in caso contrario non la interpone. Il 3 maggio 2002 __________ abitava con lui, poichè nonostante fossero separati dal 2000, dal 1. marzo al 30 settembre 2002 la ricorrente aveva il suo domicilio a __________.  

                                  H.   Durante la sua deposizione testimoniale l'agente di polizia __________ ha dichiarato che di solito consegna il PE alla persona interessata e per evitare errori di trascrizione del nome del debitore o della debitrice appone una freccia e un cerchio attorno al nome. Nel caso in questione il PE in esame è stato consegnato a __________. Se notifica il PE ad una persona della famiglia indica di chi si tratta e che lo riceve per il debitore. Dopo una comunicazione ricevuta dall'Ufficio esecuzione ha smesso di notificare con freccia e accerchiamento dell'indirizzo del debitore e trascrive il nome di chi riceve l'atto. Il teste ha poi affermato di avere notificato altri PE a __________. Nel caso concreto ha affermato di avere tracciato una freccia e circondato il nome della debitrice a cui il PE è stato consegnato, per cui la consegna dovrebbe essere avvenuta __________. Egli ha poi asserito di essere entrato in casa più volte per la notifica di altri PE, ma che non ricorda le modalità esatte della consegna del PE in oggetto.

Considerato

In diritto:                  1.   La nullità di atti esecutivi va rilevata d'ufficio in ogni stadio della procedura anche in assenza di qualsivoglia ricorso o segnalazione (art. 22 cpv. 1, 2. periodo LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 22; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 e 34 ad art. 22).

                                   2.

                                  a)   Secondo l'art. 46 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.

                                         Ex art. 64 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo trasmetta al debitore. Il funzionario di polizia ha il compito di notificare l'atto esecutivo al debitore, il precetto esecutivo secondo le disposizioni dell'art. 72 LEF. Nulla è la notifica non corretta di un precetto esecutivo, di cui il debitore non ha avuto conoscenza (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. n. 21 e 23 ad art. 64).

                                  b)   Secondo l'art. 72 LEF la notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per __________. All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in quale giorno e a chi questa sia stata fatta.

                                         Il funzionario che procede alla notifica deve apporre su tutte e due gli esemplari del PE un'attestazione della notifica, la quale deve indicare quando e a chi è stata effettuata. L'attestazione di notifica ha soprattutto la funzione di prova. In caso di impugnazione deve in prima linea l'ufficio di esecuzione fornire la prova per la corretta notifica dell'atto esecutivo. Quale atto pubblico nel senso dell'art. 9 CCS l'attestazione, riservata la controprova, costituisce prova piena per il suo contenuto. La controprova non è legata a nessuna forma particolare, essa vale come riuscita, allorquando fa nascere fondati dubbi in merito alla correttezza del contenuto ivi attestato  (Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 13 e 14 ad art. 72).

                                  c)   Dalla decisione 22 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 6, prodotta agli atti, si evince che i coniugi __________ sono stati autorizzati a vivere separati con effetto da inizio dicembre 2000. Con certificato di dimora 12 marzo 2003 il Comune di __________ ha attestato che __________ dal 1° marzo 2002 al 15 settembre 2002 era dimorante a __________ per cui a prescindere dalla questione di sapere se la ricorrente vivesse effettivamente ancora con il marito a __________, non essendosi essa annunciata partente presso il Controllo abitanti di questo comune, ex art. 46 LEF, per il periodo dal 1. marzo 2002 al 15 settembre 2002 doveva venire escussa al suo domicilio presso l'abitazione in via __________ a __________.

                                         Nel caso di specie l'attestazione di notifica del PE in esame è avvenuta in modo anomalo, visto che il funzionario di polizia __________, incaricato della consegna, non ha iscritto il nome della persona a cui ha notificato il PE nel luogo prefissato, ma con l'apposizione di un asterisco e di una freccia ha indicato il nome e l'indirizzo della debitrice, tracciandone poi attorno un cerchio.

                                         Dall'esame del PE risulta inoltre che sull'indirizzo "via __________, __________ " è stato apposto un tratto di penna ondulato che appare come una cancellazione.

                                         Con la sua dichiarazione testimoniale il funzionario di polizia __________ ha poi dapprima dichiarato di avere notificato il PE in questione a __________.

                                         In seguito ha affermato che da come ha proceduto alla notifica, questa "dovrebbe essere avvenuta alla signora __________ " aggiungendo: "non ricordo tuttavia le modalità esatte della consegna del PE in oggetto". Orbene queste dichiarazioni contraddittorie inducono a ritenere che il teste, visto che ha proceduto più volte alla notifica di altri PE alla ricorrente, non sia più in grado di ricordare con esattezza come sia avvenuta la consegna del PE in esame, ossia a chi l'abbia effettivamente notificato e in che luogo, vista l'apparente cancellazione dell'indirizzo che appare sul PE. Il marito della ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto il PE in questione. Egli d'altro canto non è stato nemmeno indicato dal funzionario di polizia, quale persona a cui potrebbe essere stato notificato il PE__________ ha a sua volta negato categoricamente di avere ricevuto il PE in esame, rilevando che, trattandosi della richiesta del pagamento delle pigioni per i mesi di febbraio e marzo 2002 - debito secondo lei inesistente -, avrebbe senz'altro interposto opposizione. In merito alla corretta notifica del PE n. __________ sussistono pertanto fondati dubbi, che non permettono di ritenere con certezza che la consegna sia avvenuta secondo le disposizioni di legge (art. 46, 64 e 72 LEF).

                                         Il ricorso 13 gennaio 2003 di __________ va quindi accolto e all'UE di __________ ordinato di procedere nuovamente senza indugio alla notifica del PE n. __________ alla ricorrente, a spese dello Stato. 

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 64 e 72 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 13 gennaio 2003 __________, __________, è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarata nulla la notifica del precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________

                               1.2.   È ordinata l'immediata notifica del PE n. __________ dell'UE di __________ a __________ __________, a spese dello Stato.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            La segretaria

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