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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.08.2007 15.2003.16

9. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,537 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Procedimento disciplinare contro il liquidatore di un concordato con abbandono dell'attivo

Volltext

Incarto n. 15.2003.16

Lugano 9 agosto 2007 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo nel procedimento disciplinare aperto d’ufficio il 20 gennaio 2003 nei confronti di

 LQ 1   

nella sua funzione di liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo omologato il 26 luglio 1993 a favore di

R__________, __________;  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   In conformità con l'art. 14 LEF, l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare su tutti gli organi d'esecuzione forzata (art. 11 LALEF), compreso il liquidatore di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 14 e 320 cpv. 3 LEF). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, N. 12-13 ad art. 14 LEF).

                                   2.   Il procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

                                   3.   Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione. Il liquidatore di un concordato con abbandono dell’attivo è passibile delle medesime sanzioni; non può essere destituito, ma gli può essere revocato il mandato (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 9 ad art. 320).

                                   4.   Mentre il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza (Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 14). Nell'ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev'essere sanzionata (Emmel, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 14).

                                         Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell'intervento disciplinare (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel, op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).

                                         La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 40 ad art. 14; Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 14).

                                   5.   Nel caso in esame, con sentenza 20 gennaio 2003, questa Camera aveva dichiarato priva di oggetto un’istanza per ritardata giustizia presentata a fine 2001 nei confronti del liquidatore LQ 1, con cui gli veniva rimproverata una palese inazione fin dal 1996, dopo aver constatato che, in seguito a diversi richiami rimasti inevasi, la graduatoria era finalmente stata depositata l’8 febbraio 2002 e, a fine 2002, i dividendi erano stati versati ai creditori collocati in I. classe. Preso atto dell'anomalo atteggiamento del liquidatore, la Camera aveva tuttavia ordinato l'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 14 LEF (per il rinvio dell’art. 320 cpv. 3 LEF), ricordato come la funzione di liquidatore sia una mansione ufficiale che richiede impegno e diligenza.

                                   6.   Interpellato il 21 settembre 2004 sui motivi per i quali la procedura concordataria non risultava ancora terminata, il liquidatore rispondeva che, “essendo stato parecchio impegnato”, aveva trascurato di procedere alla pubblicazione della chiusura della procedura e di chiedere la cancellazione della società. Sentito poi il 27 gennaio 2005, il liquidatore indicava di aver chiesto il nullaosta all’autorità fiscale in vista della cancellazione della ditta con istanza orale presso l’ufficio competente verso fine novembre 2004. Il 24 agosto 2005, LQ 1 confermava alla Camera che le autorità fiscali cantonali avevano consentito alla cancellazione della società mentre era in attesa dell’autorizzazione da parte delle autorità fiscali federali. All’inizio del 2007, la Camera veniva a conoscenza che il mancato rilascio dell’autorizzazione federale era dovuto al fatto che il liquidatore non aveva fornito i documenti richiesti dalla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto con scritti 3 maggio, 10 agosto, 12 settembre, 9 ottobre 2006 e 25 gennaio 2007.

                                   7.   Interrogato l’8 giugno 2007, LQ 1 ha confermato l’esistenza delle richieste della Divisione dell’IVA (inviate alla Camera in copia) nonché il fatto di aver dato una risposta completa a quell’autorità soltanto in data 4 giugno 2007, ossia successivamente alla citazione per il contraddittorio. Il liquidatore si è giustificato sostenendo che durante il periodo 2005/2006 (per quanto riguarda l’IVA) aveva ritenuto che le cose dovessero andare a posto automaticamente, non ricevendo più nessuna comunicazione o formulari da parte di quell’autorità. Per quanto riguarda invece la serie di sollecitazioni testé ricordate ha ammesso la propria dimenticanza, individuandone la causa in un proprio sovraccarico di lavoro e in circostanze familiari di una certa gravità che lo avevano occupato. Egli sapeva comunque che questa dimenticanza non avrebbe causato danni a nessuno così che aveva preferito adoperarsi per altri mandati di maggiore urgenza, rispettivamente per affari privati cui doveva dare assoluta precedenza. Egli, in ogni caso, ha dichiarato di assumersi la responsabilità della negligenza descritta e di dolersene.

                                   8.   Dal punto di vista oggettivo, le violazioni testè descritte (da 5 a 7) dei doveri di funzione commesse dal liquidatore sono evidenti e sono da lui ammesse. Non appaiono gravi, nella misura in cui non sembrano aver danneggiato nessuno, ma nel complesso del suo comportamento egli ha dimostrato scarso riscontro nei confronti dell’autorità di vigilanza e delle autorità fiscali. Dal punto di vista soggettivo, il liquidatore si è evidentemente reso conto delle proprie mancanze, che gli sono state richiamate ripetutamente dall’autorità di vigilanza, e ciò già nella sentenza del 20 gennaio 2003. Tenendo parzialmente conto delle difficoltà personali allegate dal liquidatore, la misura disciplinare adeguata alla fattispecie è quella più lieve, ossia l’ammonimento.

                                   9.   Diffidato dalla Camera, prima e in occasione dell’udienza 8 giugno 2007, di produrre la graduatoria, lo stato di ripartizione, il conto finale e la relazione finale al giudice del concordato, LQ 1 vi ha parzialmente dato seguito il 20 giugno 2007, precisando di non aver presentato nessun conto finale. A mo’ di stato di ripartizione, il liquidatore ha prodotto una copia della graduatoria “con stato di ripartizione”, che alla voce “attribuzione” relativa ai crediti di prima classe si limita all’indicazione seguente: “Fr. 100'000.00 circa da conteggiare definitivamente dopo deduzione spese”. Non è d’altronde dato di sapere se lo scritto 20 settembre 2003 alla Pretura __________, apparentemente considerato dal liquidatore quale rapporto finale ai sensi dell’art. 330 LEF (ancorché estremamente conciso e poco chiaro), sia stato approvato dalla delegazione dei creditori e tenuto a disposizione dei creditori. La questione di sapere se sono – o erano – dati i presupposti per la chiusura della liquidazione compete tuttavia al giudice del concordato e non all’autorità di vigilanza. In tale contesto, occorre solo ricordare al liquidatore il suo obbligo di depositare gli atti presso l’UEF __________ dopo che la società sarà stata cancellata dal registro di commercio (art. 98 cpv. 2 RUF per analogia).

                                         Dal punto di vista disciplinare, se il comportamento qui descritto non viene considerato rilevante, sembra comunque corrispondere a un modo di eseguire il mandato affidato ad Aramis Andreazzi, che certamente non è connotato da diligenza e da solerzia.

                                10.   Non si prelevano spese (art. 16 e 17 LPR per il rinvio dell’art. 11 cpv. 2 LALEF).

                                         L'intimazione della presente decisione avviene anche nei confronti del Pretore __________, nella sua qualità di giudice del concordato, in particolare in relazione con il considerando 9.

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e 17 LPR

pronuncia:

                                          1.   Ad LQ 1, __________, liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo di R__________, __________, è inflitta la misura disciplinare dell’ammonimento.

                                          2.   Non si prelevano spese.

                                          3.   Intimazione a:    

                                               – LQ 1, __________;

                                               – Pretura __________, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

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