Incarto n. 15.2003.156
Lugano 19 novembre 2004 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nel procedimento disciplinare (art. 14 cpv. 2 LEF) promosso nei confronti di
DN 1,
Ritenuto
in fatto:
A. A seguito di un controllo interno del conto (opob 9170) sul quale vengono registrate le trasferte, l'allora Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 2, e il supplente Ufficiale, __________ DN 1, hanno constatato che il 9 settembre 2002 e l'11 aprile 2003 erano stati prelevati gli importi di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 2'000.-, apponendo le diciture "Rett. trasf. 1997-2002 tab. trasf. Stato", rispettivamente "Rettifica trasferte 1997-2002". Interpellato in merito dai suoi superiori l'8 maggio 2003, il responsabile della contabilità dell'Ufficio, capo servizio __________ PI 1, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza nel settembre 2002 di una nuova tabella ufficiale sulle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano e Locarno per l'uso dei dipendenti dello Stato e di essersi accorto che quanto aveva percepito fino ad allora per indennità di trasferta in base alla (vecchia) tabella in uso all'UEF di __________ risultava globalmente inferiore a quanto calcolato con la tabella ufficiale. Ha quindi ritenuto –in buona fede- d'incassare tale differenza. Ha poi fatto presente che nella distinta delle trasferte del mese di dicembre 2002 erano inclusi anche fr. 400.-, incassati quale compenso per le trasferte 1997-2002.
Dopo aver preso atto della disponibilità di __________ PI 1 di rinunciare ad incassare le prossime indennità di trasferte fino a completa compensazione dell'importo di fr. 3'400.- prelevato senza autorizzazione, l'Ufficiale e il supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno dato il loro accordo "di rinunciare ad eseguire controlli sull'indennità di trasferta relativi agli incarti 1997-2002" (verbale dell’ufficio 8 maggio 2003).
B. Mettendo in atto questo accordo, il 25 settembre 2003, __________ DN 1 e __________ PI 1 hanno convenuto che per le trasferte dal 7 maggio al 23 settembre 2003, il secondo avrebbe percepito quale indennità solo fr. 252.- invece di fr. 3'652.-, rinunciando alla differenza (fr. 3'400.-).
C. In un secondo tempo, il 2 ottobre 2003, sempre davanti all'Ufficiale e al supplente Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 1 ha confermato quanto da lui già spontaneamente comunicato a __________ DN 1 il 30 settembre 2003, ossia che nella distinta relativa alle trasferte del mese di dicembre 2002 era inclusa una "rettifica" per il periodo 1997-2002 di circa fr. 1'500.- e non di soli fr. 400.-, come invece dichiarato durante la riunione dell'8 maggio 2003. __________ non è stato tuttavia in grado di cifrare in modo preciso tale "rettifica", siccome il registro delle trasferte era stato ritirato dall'Ispettorato di questa Camera all'inizio dell'anno. A quel punto, l'Ufficiale e il supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno deciso di esaminare in dettaglio tutta la documentazione relativa alle trasferte e, se del caso, tutti i relativi incarti, di segnalare il caso all'Ispettorato delle finanze nonché all'Ispettorato della CEF in occasione delle prossime ispezioni del 9, rispettivamente del 13 e 14 ottobre 2003 e di soprassedere al versamento delle trasferte a favore di __________ PI 1.
D. Il 9 ottobre 2003, nel corso dell’annuale ispezione presso l’UEF di __________, __________ PI 2 e __________ DN 1 hanno segnalato l'accaduto agli ispettori.
E. A seguito di tale segnalazione questa Camera apriva in data 10 ottobre 2003 un procedimento disciplinare nei confronti di __________ PI 1, nonché nei confronti di __________ PI 2 e __________ DN 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’Ufficiale dell’UEF di __________ veniva poi stralciato dai ruoli, essendo quest’ultimo stato posto al beneficio della pensione a far tempo dal 1° novembre 2003.
F. Il 20 ottobre 2003, __________ DN 1, interrogato formalmente, ha confermato i fatti riportati sopra, pur non condividendo l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e nei confronti dell'Ufficiale __________ PI 2.
Considerato
in diritto:
1. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
2. Il procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
3. Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.
4.Dall’istruttoria è emerso che __________ DN 1 (ma nemmeno altri) non ha informato subito la Camera di esecuzione e fallimenti, ossia già dopo l’interrogatorio interno dell’8 maggio 2003, in merito ai prelevamenti operati da __________ PI 1, seguendo poi la questione insieme all’Ufficiale __________ PI 2. Essi hanno peraltro istruito diligentemente la vertenza, allestendo un primo verbale –come detto- in data 8 maggio 2003 e controllando successivamente che quanto prelevato senza autorizzazione venisse compensato con le indennità nel frattempo maturate a favore di __________ PI 1 (cfr. conteggio 25 settembre 2003), nonché redigendo il 2 ottobre 2003 un secondo verbale interno, a completazione del primo, per mettere nero su bianco quanto __________ aveva confidato a DN 1 due giorni prima, ossia che i prelevamenti erano superiori a quelli accertati in data 8 maggio. In chiusura di quel verbale (sottoscritto dall’impiegato, dall’Ufficiale e dal supplente Ufficiale DN 1) si legge: Inoltre, l’ufficiale e il supplente decidono di segnalare il caso all’Ispettorato delle finanze, nonché all’Ispettorato della CEF in occasione delle ispezioni che avranno luogo prossimamente (9 ottobre e 13 ev. 14 ottobre 2003). Ciò che è avvenuto nei confronti di entrambe le autorità di controllo (cfr. Rapporto di revisione 22 dicembre 2003 dell’Ispettorato delle finanze, pag. 1 e Rapporto di ispezione 9 ottobre 2003 degli ispettori CEF Guidicelli e Piccirilli). Opinabile è il fatto che i responsabili dell’Ufficio di __________ abbiano rinunciato ad eseguire controlli sulle indennità di trasferta relativi agli incarti 1997-2002, dopo aver preso atto della disponibilità di __________ alla restituzione del denaro (verbale dell'8 maggio 2003), sebbene DN 1 abbia poi affermato, in sede di interrogatorio, di aver controllato, dopo l'8 maggio 2003, anche l'operato precedente di __________ PI 1, "per quanto possibile" (verbale 20 ottobre 2003).
E’ vero che la gravità dell’agire di PI 1 verosimilmente sottovalutata almeno in un primo tempo (d’altra parte non ogni addebito era allora emerso), ne avrebbe imposto la segnalazione all’Autorità di vigilanza già dopo il verbale dell’8 maggio 2003, ma la questione, che attiene anche alla gestione interna dell’Ufficio, competeva semmai al responsabile del medesimo, ossia all’Ufficiale e non al supplente, ancorché questi abbia collaborato al chiarimento dei fatti e abbia apparentemente condiviso le decisioni del suo superiore diretto. Conseguendone, al di là di ogni valutazione sul comportamento dei responsabili dell’Ufficio, che a carico di DN 1 non potrebbero essere mossi rimproveri, considerato come proprio a fronte dell’eccezionalità dei fatti, egli dovesse legittimamente ritenere che le decisioni determinanti nella conduzione dell’indagine non fossero di sua competenza. Il suo atteggiamento non può così comportare nessuna conseguenza d’ordine disciplinare.
5. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF
pronuncia:
1. Non è dato seguito al procedimento disciplinare 10 ottobre 2003 nei confronti di DN 1 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________ DN 1;
- ____________________;
- Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario