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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.08.2003 15.2003.126

19. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·95 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. CEF Vig. 15.2003.126

Lugano 19 agosto 2003/KC

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso non è concesso effetto sospensivo.

2. Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.

3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Pellegrini

15.2003.126 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.08.2003 15.2003.126 — Swissrulings