Incarto n. 15.2003.123
Lugano 22 agosto 2003 /CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 giugno 2003 di
__________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro il pignoramento 7 maggio 2003 di un veicolo Fiat Punto Selecta targato __________ avvenuto nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ a carico del ricorrente chiesta da:
__________ rispettivamente da __________ rappr. ____________________ e __________ rappr. ____________________
viste le osservazioni 4 luglio 2003 __________ e 11 agosto 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del suo veicolo in quanto gli necessita assolutamente per il tragitto __________ __________ dove ha la sede lavorativa;
che egli fa inoltre notare di non essere stato convocato né di aver apposto alcuna firma sul verbale di pignoramento;
che l’UEF di Bellinzona ammette di aver proceduto “d’ufficio” a pignorare il veicolo, l’escusso non avendo versato le quote mensili di reddito pignorate in precedenza;
che non figura nell’incarto alcun verbale per le operazioni di pignoramento (detto verbale “interno”, mod. n. 6) né avviso di pignoramento;
che l’UEF di Bellinzona, con scritto 8 maggio 2003, ha comunicato all’escusso l’avvenuto pignoramento solo dopo la sua esecuzione;
che secondo l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF, l’escusso è tenuto ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare;
che l’escusso non ha solo l’obbligo ma pure il diritto di assistere al pignoramento per difendere i propri diritti (in particolare in relazione con gli art. 92, 93 e 95 LEF), ciò che risulta non solo dalla ratio legis dell’art. 90 LEF, il quale prescrive la preventiva intimazione di un avviso di pignoramento, ma anche più generalmente dal diritto di essere sentito garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. (in questo senso già: DTF 30 I 802, cons. 2, citato da Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 14 ad art. 90; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, n. 10 ad § 23; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 27 ad § 22);
che per gli stessi motivi l’obbligo di notificare un avviso di pignoramento e il diritto dell’escusso di assistere al pignoramento esistono anche nella procedura di pignoramento complementare d’ufficio ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 LEF (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 24 ad art. 145, con rif.);
che il provvedimento impugnato lede quindi il diritto dell’escusso di assistere all’esecuzione del pignoramento;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 115 III 43, con rif.) e la dottrina (André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 15 ad art. 90; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 90), il pignoramento eseguito senza preventivo avviso ex art. 90 LEF è annullabile;
che il diritto di essere sentito è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 126 V 132, cons. 2b; 125 I 118, cons. 3; 124 V 389 cons. 1, 183 cons. 4a, con rif.; Reinhold Hotz, St. Galler Kommentar zur BV, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2002, n. 26 ad art. 29; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 7 ad art. 29), alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122 II 469, cons. 4a, con rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.);
che nel caso di specie il pignoramento va pertanto annullato;
che va ricordata all’Ufficio la facoltà di riconsiderazione dei propri provvedimenti fino all’invio della sua risposta (art. 17 cpv. 4 LEF), in particolare quando il ricorrente fa valere a ragione una violazione del suo diritto di essere sentito;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 90, 91, 145; 29 cpv. 2 Cost.; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 18 giugno 2003 di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza, il pignoramento 7 maggio 2003 è annullato.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: –_RICO0
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario