Incarto n. CEF Vig. 15.2003.114
Lugano 23 luglio 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo.
2. Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.
3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Cometta