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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.09.2003 15.2003.106

2. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,304 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2003.106

Lugano 2 settembre 2003 FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

segretario:

Cassina

statuendo sul ricorso 7 luglio 2003 di

  patrocinato ____________________ Lugano   

  contro  

l’operato dell’

_CON0  

nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

                                         __________ __________, __________

                                         Comune di __________

                                         rappr. dalla Cassa comunale, __________

                                         __________, Bellinzona

                                         dr. __________. __________. __________ __________ AG , Zurigo

richiamata l’ordinanza presidenziale 10 luglio 2003 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo                     

viste le osservazioni

18 luglio 2003 di Comune di __________

28 luglio 2003 dell’UE di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                    A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                  B.   In data 26 giugno 2003  l’UE di Lugano allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di __________ __________ __________:

                                         Introito debitore                                                      fr.   4’500.--

                                         Minimo di esistenza

                                         minimo base                                                          fr.   1'100.-locazione                                                                fr.      710.-riscaldamento                                                        fr.        50.-pasti fuori domicilio                                               fr.      220.-assicurazioni diverse                                            fr.      200.--

                                         Totale                                                                      fr.    2'280.--

                                  C.   Con ricorso 7 luglio 2003 __________ __________ __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:

                                         fr.833.50 canone di locazione effettivo;

                                         fr.120.-spese di riscaldamento;

                                         fr.690.-alimenti per il figlio;

                                         fr.320.90 assicurazione economia domestica;

                                         fr. 276.90 cassa malati;

                                         fr. 225.-- imposte federali, cantonali e comunali.

                                         Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza     giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  D.   Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano inseriti  gli importi  relativi alle imposte federali, cantonali e comunali, nonché il premio per l’assicurazione economia domestica.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 218, p. 67).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         È di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento delle imposte e dell’assicurazione economia domestica non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tali creditori.

                                   3.   Il ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale degli importi di fr. 690.--  a titolo di alimenti  e fr. 276.90 a titolo di premi della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l’escusso non paga né alimenti, né il premio della cassa malati __________, essendo quest’ultima tra i creditori pignoranti, non vi è spazio per ulteriori deduzioni.

                                   4.   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le    spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). In concreto il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese connesse con l’utilizzo della propria autovettura. Orbene tale richiesta non può essere accolta, il debitore esercitando la propria attività lucrativa a __________ ed abitando nello stesso Comune. Inoltre egli non dimostra la necessità di disporre di un veicolo per svolgere la propria attività di cuoco. Abbondanzialmente va pure rilevato che i costi di un eventuale mezzo pubblico sono ampiamente coperti dall’importo di fr. 200.--  già riconosciuto dal’UE di __________ alla voce  “ assicurazioni diverse” e che andrebbe decurtata dal minimo vitale non essendo tale voce di spesa prevista dalla Tabella. Tuttavia in questo caso risulta applicabile l’art. 22 LPR che sancisce il divieto della reformatio in peius.

                                   5.   Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo vitale venga inserito l’effettivo canone di locazione. Orbene, va rilevato che l’importo di fr. 710.-riconosciuto dall’UE di Lugano corrisponde al canone di locazione annuale di fr. 8'500.-- suddiviso in 12 mensilità. Per quanto attiene le spese di riscaldamento l’escusso non ha prodotto i documenti comprovanti le spese sostenute. Di conseguenza il calcolo effettuato dall’Ufficio deve essere riconfermato, con il rilievo che eventuali mutamenti della situazione economica e personale del debitore potranno, se del caso, essere oggetto di riesame del pignoramento.

__________ __________ __________ ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag).

                                         Per l’art. 14 cpv. 2 Lag, l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.

                                         La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

                                         Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. In concreto non sono dunque date le condizioni per giustificare la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                   7.   Il ricorso di __________ __________ __________ va pertanto respinto

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).    

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 7 luglio 2003 di __________ __________ __________, __________, è respinto.

                                   2.   L’istanza 7 luglio 2003 di __________ __________ __________, __________, volta all’ammissione all’assitenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - avv. __________;

                                         Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                       Il segretario

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