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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.09.2002 15.2002.90

2. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,107 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.00090

Lugano 2 settembre 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 giugno 2002 di

__________  

  contro  

__________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla società

__________ patr. dall’avv__________

procedura concernente anche

                                         __________

                                         rappr. __________

                                         __________

                                         __________

                                         rappr __________

viste le osservazioni

28 giugno 2002 di __________

15 luglio 2002 dell’UEF di Leventina

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che la ditta __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di pignoramento n. __________;

                                          che il 18 agosto 2000 l’UEF di __________ pignorava a favore del creditore la quota di comproprietà di ½ della part. RFD __________ di __________ di proprietà di __________;

                                          che il 13 luglio 2001 il creditore ha domandato la vendita dell’immobile pignorato;

                                          che il 19 aprile 2002 l’UEF di __________ pubblicava l’avviso d’incanto della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di __________, fissando nel contempo il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari scadente il 13 maggio 2002;

                                          che il 24 aprile __________ notificava un credito di fr. 62'496.05 garantito da una cartella ipotecaria gravante in I rango l’intera part. __________ di __________;

                                          che il 7 maggio 2002 lo Stato del Cantone Ticino notificava un credito fiscale garantito da pegno per un importo complessivo di fr. 52.10;

                                          che il 16 maggio 2002 veniva inviato ai creditori l’elenco oneri della quota di ½ della part. RFD __________ di __________;

                                          che in data 13 giugno 2002 venivano depositate le condizioni d’incanto del fondo in oggetto, le quali prevedevano un piede d’asta di fr. 72’884.30, così suddivisi:

                                          fr.       52.10 ipoteca legale privilegiata

                                          fr. 62'436.05 ipoteca convenzionale

                                          fr.   7'396.15 imposta massima presumibile TUI

                                          fr.   3'000.-- spese di realizzazione;

                                          che con ricorso 18 giugno 2002 __________ si aggrava contro le condizioni d’incanto, postulando la fissazione del piede d’asta in fr. 52.10 pari all’importo dell’ipoteca legale;

                                          che il ricorrente sostiene che il credito di __________, gravando l’intero fondo, non deve essere pagato con la realizzazione in oggetto;

                                          che delle osservazioni di __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito;

                                          che per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di beni immobili per il rinvio dell’art. 142a, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente;

                                          che creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art. 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo periodo RFF);

                                          che ove vi fossero più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; . Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF);

                                          che per l’art. 73 h RFF in caso di realizzazione di una quota di comproprietà di un fondo, il calcolo dell’offerta sufficiente giusta l’art. 142 a LEF in relazione all’art. 126 LEF prescinderà dai crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo;

                                          che nel caso di specie la creditrice __________ ha ottenuto il pignoramento della quota di ½ di comproprietà del fondo part. __________ di __________ per un credito di fr. 33’576.65 oltre interessi e spese;                  

                                          che dall'elenco oneri riferito alla quota di ½  del fondo n. __________ di __________ oggetto dell’esecuzione promossa dalla __________, risulta che lo Stato del Cantone Ticino  è indicato quale creditore per fr. 52.10.--, importo garantito da ipoteca legale privilegiata, mentre __________ vi figura quale creditrice per fr. 62’488.15 con diritto di pegno fondato su cartella ipotecaria in primo grado di fr. 100'000.-- gravante l’intera part. RFD __________ di __________

                                          che la ditta __________, avendo richiesto, il 13 luglio 2001 la vendita dell’immobile pignorato, deve essere considerata creditrice procedente ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 RFF;

                                          che il credito della __________ non risulta garantito da pegno;

                                          che il credito di __________ grava l’intera part. RFD __________ di __________;

                                          che quindi, essendo stata unicamente richiesta la realizzazione della quota di comproprietà di ½ del fondo in oggetto, risulta applicabile alla fattispecie in esame l’art. 73 h RFF;

                                          che di conseguenza il calcolo dell’offerta sufficiente giusta l’art. 142 a LEF in relazione all’art. 126 LEF per l’aggiudicazione della part. RFD __________ di __________ potrà avvenire prescindendo dal credito di __________ gravante l’intero fondo;

                                          che quindi il piede d’asta andrà fissato in fr. 52.10, pari al credito fiscale assistito da ipoteca legale privilegiata notificato dallo Stato del Cantone Ticino;

                                          che l’aggiudicatario dovrà pagare a contanti, senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, gli importi cui al punto 7 delle condizioni d’incanto, pari a fr. 7396.15 a titolo di TUI e fr. 3'000.-- quali spese di realizzazione;

                                          che tali importi, ancorché a carico dell’aggiudicatario, non vanno considerati nel calcolo del piede d’asta ( cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 35 all'art. 142a LEF);

                                          che il gravame deve quindi essere accolto e le condizioni d’asta della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di __________ devono essere annullate;

                                          che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                          che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 126, 142a LEF, gli  art.  73 h e 105 cpv. 1 RFF

pronuncia:

1.Il ricorso 18 giugno 2002 di __________, è accolto.

2.Di conseguenza le condizioni d’asta 13 giugno 2002 della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di __________ sono annullate.

3.Il piede d’asta della quota di comproprietà di ½ della part. RFD __________ di __________ nell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti di __________, è fissato in fr. 52.10

                                    4.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                    5.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                    6.   Intimazione:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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